Rimborsi Iva, dal primo febbraio la richiesta al concessionario.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Rimborsi Iva, dal primo febbraio la richiesta al concessionario.
Autore: Elda Papandrea - aggiornato il 31/01/2006
N° doc. 1200
31 01 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Per il credito emergente dalla liquidazione 2005

Rimborsi Iva, dal primo febbraio la richiesta al concessionario

L'istanza va presentata, in duplice copia, utilizzando il modello VR
 
Con il primo febbraio ripartono i termini per la presentazione del modello VR per la richiesta dei rimborsi Iva. Il modello deve essere presentato dai contribuenti titolari di partita Iva che intendono richiedere a rimborso il credito d'imposta emergente in sede di liquidazione annuale, qualora ne sussistano i presupposti.
Il modello va presentato in duplice copia al concessionario della riscossione competente territorialmente, il quale attribuisce il cronologico e, entro cinque giorni, trasmette all'ufficio locale delle Entrate il modello cartaceo per i successivi adempimenti.
I termini per la presentazione sono gli stessi della dichiarazione annuale Iva: entro il 31 luglio 2006 in caso di presentazione tramite banca o ufficio postale, entro il 31 ottobre 2006 in caso di presentazione in via telematica. Inoltre, tenendo conto che il modello VR è parte integrante della dichiarazione annuale (risoluzione n. 87 del 22/7/98), è da considerarsi valida - salvo l'applicazione delle sanzioni previste - anche la richiesta di rimborso presentata entro 90 giorni dalla scadenza (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs 472/97).

Il modello relativo al periodo d'imposta 2005 - il cui provvedimento di approvazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio scorso - risulta sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti.
Va compilato in ogni sua parte:
  • Contribuente: devono essere indicati gli elementi identificativi del soggetto richiedente. In caso di dichiarante diverso dal soggetto richiedente (rappresentante legale o liquidatore per le società, curatore fallimentare in caso di procedura concorsuale, erede, eccetera), occorre indicare il relativo codice fiscale e il codice carica
  • Dati contabili: occorre indicare i dati che determinano il credito richiesto a rimborso. Nel rigo VR4 sono presenti due campi, uno per l'importo totale e uno per la quota da liquidare direttamente dal concessionario. Il primo campo deve coincidere con l'importo richiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale. Nel campo due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte del concessionario, tenendo presente che l'importo liquidato in tale modo va a fare cumulo con le compensazioni sia annuali che infrannuali (risoluzione n. 218/E del 5/12/2003) fino al limite massimo previsto di euro 516.456,90 (articolo 34, legge 388/2000). Tale campo non va quindi compilato per le eccedenze a tale importo e nelle ipotesi di richieste di rimborso in caso di cessata attività e in presenza di procedure concorsuali, tipologie che devono essere trattate esclusivamente dagli uffici locali competenti territorialmente (circolare 84/98).
  • Sottoscrizione: il modello, presentato in duplice copia, va sottoscritto dal dichiarante e, in caso di società ed enti operativi di cui all'articolo 3, comma 37, legge 662/96, secondo quanto disposto dal Dpr 445/2000, occorre che sia sottoscritta anche la relativa attestazione.

Sezione 2 - Causale del rimborso
I rimborsi Iva sono disciplinati, quanto ai presupposti, dall'articolo 30 del Dpr 633/1972.
In sede di liquidazione annuale dell'Iva può emergere un'eccedenza d'imposta, che il contribuente può computare in detrazione nel periodo successivo, o, qualora ne sussistano i presupposti, può richiedere a rimborso.
Il rimborso compete qualora l'eccedenza indicata nel rigo VR3 è superiore a 2.582,28 euro, anche se il rimborso indicato al rigo VR4 è di importo inferiore, salvo nel caso di cessata attività (articolo 30, comma 2, Dpr 633/72) o di rimborso della minore eccedenza del triennio (articolo 30, comma 4), tipologie per cui non sono previsti limiti di importo.

Articolo 30, comma 2 (cessazione attività - casella 1)
In caso di cessata attività, come già detto, il rimborso deve essere erogato direttamente dall'ufficio locale competente. Occorre precisare che per cessata attività, ai fini della richiesta del rimborso Iva, si intende la cessazione della partita Iva e non già la messa in liquidazione dell'attività.
In caso di società di capitali (o di società di persone che passano attraverso l'istituto della liquidazione), occorre che sia depositato il bilancio finale, con evidenziato il credito Iva, alla locale Camera di commercio. In tal caso, il soggetto legittimato alla compilazione del modello VR e alla percezione del rimborso è il liquidatore, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione (circolare 19/93).
Per le società di persone, non essendo obbligatorio il deposito del bilancio finale di liquidazione presso l'ufficio del registro delle imprese (risoluzione n. 140/97) "
... il rimborso potrà comunque essere effettuato a favore di un terzo o degli ex soci delle società cessate, pur in mancanza di un procedimento legale di liquidazione, qualora i soci provvedano a produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino:
- i soggetti destinatari del rimborso;
- le quote di partecipazione al capitale sociale spettanti a ciascun socio;
- la data di cessazione dell'attività.
Gli elementi sopra evidenziati vengono richiesti ai fini della ripartizione e dell'attribuzione del credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale
" (circolare n. 143/94).

Articolo 30, comma 3, lettera a) (aliquota media - casella 2)
Hanno diritto al rimborso, relativamente al presupposto, i soggetti che svolgono attività le cui operazioni attive sono assoggettate, almeno in parte, ad aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive.
Nel computo dell'aliquota media non rientrano le operazioni relative all'acquisto e cessione di beni ammortizzabili (articolo 3, decreto legge 250/95), mentre rientrano tutte le operazioni imponibili, comprese le spese generali e le cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, cessioni di oro industriale e argento puro, e le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati (sezione 3, righi VE34 - VE35 - VE36, quadro VE della dichiarazione annuale).
Il calcolo si ottiene secondo il seguente prospetto:

OPERAZIONI PASSIVE
A) = operazioni passive
B) = acquisti beni ammortizzabili

Aliquota media acquisti al netto dei beni ammortizzabili:

Totale IVA A) - Totale IVA B) X 100
Totale imponibile A) - Totale imponibile B)


OPERAZIONI ATTIVE
C) = operazioni attive
D) = cessioni beni ammortizzabili

Aliquota media vendite al netto dei beni ammortizzabili:

Totale IVA C)  - Totale IVA D) X 100
Totale imponibile C) - Totale imponibile D)


Sussistenza del presupposto:
Aliquota media acquisti > aliquota media cessioni (maggiorata del 10%)

Articolo 30, comma 3, lettera b) (operazioni non imponibili - casella 3)
La casella 3 va barrata dai contribuenti che, nel corso del 2005, hanno effettuato, per un ammontare superiore al 25 per cento del volume d'affari del periodo, operazioni non imponibili.
Vengono considerate non imponibili le operazioni di cui ai seguenti articoli del Dpr 633/72:
  • articolo 8: disciplina le esportazioni dirette e indirette che hanno per oggetto la cessione di beni fuori dal territorio della Unione europea. Per esportazioni indirette si intendono le cessioni di beni nel territorio dello Stato a soggetti che intendono esportarli. Queste operazioni sono legittimate dalla emissione della lettera d'intento (articolo 8, lettera c)
  • articolo 8-bis: disciplina le cessioni di beni e le prestazioni di servizio inerenti l'industria delle costruzioni navali e aeronautiche, assimilate alle esportazioni
  • articolo 9: disciplina le operazioni inerenti i trasporti internazionali e servizi connessi e gli altri servizi correlati agli scambi internazionali
  • articolo 71: disciplina le operazioni con lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino
  • articolo 72: disciplina le operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali agevolate sulla base di particolari accordi
  • articolo 74-ter: disciplina le operazioni non imponibili effettuate da agenzie di viaggio e turismo fuori dal territorio della Unione europea.

Sono inoltre equiparate alle operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di cui al decreto legge 331/93, articoli 40 (commi 4-bis, 5, 6 e 8), 41, 50-bis (comma 4, lettere f e g), 52 e 58. Infine, le esportazioni di beni usati e di altri beni di cui al decreto legge 41/95.

Articolo 30, comma 3, lettera c) (acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche - casella 4)
Il rimborso richiesto in presenza di tale presupposto compete per l'acquisizione di beni, materiali e immateriali, attinenti l'esercizio d'impresa, arte o professione che risultano classificati come ammortizzabili ai fini delle imposte dirette e che siano strumentali all'attività svolta e per l'acquisto o importazione di beni e servizi per studi e ricerche.
Il rimborso compete esclusivamente fino a concorrenza dell'imposta afferente tali acquisti, sia quelli registrati nel 2005, sia quelli registrati in periodi d'imposta precedenti, nel caso che l'importo relativo non sia già stato richiesto a rimborso o compensato con modello F24 e che lo stesso risulti riportato, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (circolare n. 13/90).
Secondo la circolare n. 2/90, compete, inoltre, il diritto al rimborso anche in caso di beni ammortizzabili acquisiti in esecuzione di contratti d'appalto o di locazione finanziaria.
Compete infine per gli acquisti di immobili e le relative spese di gestione, se gli stessi sono effettuati da società di gestione del risparmio, secondo i criteri descritti dal decreto legge 351/2001, convertito in legge 410/2001.
Con la risoluzione n. 179/2005, è stato chiarito che non compete il rimborso dell'imposta relativa all'acconto del corrispettivo versato in sede di contratto preliminare, così come non compete il rimborso dell'imposta versata per lavori di miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni concessi in uso e comodato.

Articolo 30, comma 3, lettera d) (operazioni non soggette all'imposta - casella 5)
Sono considerate non soggette all'imposta tutte le operazioni di cui all'articolo 7 del Dpr 633/72 (territorialità dell'imposta), ossia cessioni di beni e servizi effettuate all'estero da operatori nazionali che non vi hanno istituito una stabile organizzazione.
Per avere diritto al rimborso, tali operazioni devono avere carattere di "prevalenza", e nel computo di tale prevalenza rientrano anche le esportazioni e le operazioni assimilate (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/72) e le operazioni intracomunitarie (articoli 40, comma 9, 52 e 58 del decreto legge 331/93).
La sussistenza della prevalenza si ottiene con una percentuale superiore al 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate (circolare n. 2/90) e le operazioni non soggette all'imposta per effetto dei criteri di territorialità disposti dall'articolo 7 sono presi in considerazione con riferimento al momento della loro effettuazione, in base all'articolo 6 del Dpr 633/72.

Articolo 30, comma 3, lettera e) (rappresentanza fiscale in Italia o identificazione diretta - casella 6)
Il diritto al rimborso viene riconosciuto agli operatori non residenti che per svolgere attività ai fini Iva in Italia, abbiano nominato un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 2, Dpr 633/72) sul territorio ovvero siano ricorsi alla procedura di "identificazione diretta", secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2000/65/Ce, recepita in Italia con Dlgs 191/2002.
In caso di nomina di rappresentante legale, la competenza è determinata dalla sede legale di quest'ultimo. Quanto all'identificazione diretta, gli adempimenti fiscali e i controlli relativi sono di esclusiva competenza dell'ufficio locale di Roma 6 (decreto direttoriale del 14/8/2002), per cui i relativi modelli VR vanno presentati al concessionario della riscossione di Roma (circolare n. 44/2003).

Articolo 34, comma 9 (esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate dai produttori agricoli - casella 7)
Il diritto al rimborso è riconosciuto a soggetti (individuabili al comma 2 dell'articolo 34) che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72 e che effettuano operazioni non imponibili, disciplinati dagli articoli 8, comma 1, 38-quater e 72, nonché cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti.
Compete il rimborso dell'importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione previste per il periodo di competenza.
Pur trattandosi di norma autonoma rispetto a quelle ricomprese nell'articolo 30, l'ipotesi di rimborso va ricollegata a detto articolo e quindi compete solo nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 2.582,28 euro (circolare n. 24/91).

Sezione 3 - Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio
Articolo 30, comma 4
Qualora non ricorra nessuno dei precedenti presupposti, il contribuente, le cui dichiarazioni degli ultimi tre periodi d'imposta riportano delle eccedenze a credito, può richiedere il minore di tali importi, anche se lo stesso risulta inferiore a 2.582,28 euro.
L'eccedenza dell'anno d'imposta 2005 è quella risultante dal rigo VR3.
Nel rigo VR6 va indicata l'eccedenza a credito dell'anno d'imposta 2003, nel rigo VR7 quella relativa al 2004.
L'eccedenza da riportare deve essere al netto di rimborsi richiesti e di compensazioni effettuate con modello F24.
E' possibile indicare il doppio presupposto in caso di richiesta di rimborso quale minore eccedenza del triennio e richiesta per acquisti beni ammortizzabili.

Società controllanti e controllate
Le società che partecipano alle liquidazioni di gruppo non devono presentare il modello VR per la richiesta di rimborso, salvo nel caso in cui il controllo sia cessato in corso d'anno.
In caso di controllata uscita dal gruppo nel corso del 2005, può essere richiesto il rimborso per la minore eccedenza del triennio solo qualora la società abbia incorporato altra società legittimata alla richiesta.

Il rimborso delle eccedenze non compensate in sede di liquidazione del gruppo societario può essere richiesto esclusivamente dalla controllante, tramite presentazione del modello 26PR, in concomitanza con la presentazione del modello 26LP della liquidazione periodica del gruppo.

Tra gli adempimenti da assolvere da parte delle società che partecipano alle liquidazioni di gruppo, è opportuno ricordare la presentazione, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta dovuta per il periodo di gennaio, il modello IVA26 allo scopo di portare l'Amministrazione a conoscenza della volontà di avvalersi della compensazione all'interno del gruppo di società. Il modello, compilato in tre copie, deve essere presentato dalla società controllante all'ufficio locale territorialmente competente. Uno dei modelli, restituito dall'ufficio con l'apposizione del timbro che ne attesta l'avvenuta presentazione, va inviato, in copia fotostatica, a tutti gli uffici competenti territorialmente per le controllate. In caso di variazioni di dati, occorre presentare il modello IVA26bis. La volontà di avvalersi della compensazione di gruppo vale per l'intero anno solare in cui il modello IVA26 è presentato (decreto ministeriale 13/12/1979).

Il modello IVA 26LP si compone di sezioni dedicate alle liquidazioni delle società partecipanti alle liquidazioni di gruppo, con l'indicazione, per ogni società, della partita Iva, dei dati a credito e a debito per ogni periodo d'imposta e del riepilogo dell'eccedenza a debito o a credito trasferita nell'ambito del gruppo.
Il modello 26LP va presentato, dalla società controllante, al concessionario della riscossione competente territorialmente entro i termini previsti per la dichiarazione annuale. Come per il modello VR, il concessionario invia copia del cartaceo, con cronologico attribuito in base alla presentazione, all'ufficio locale competente.
Al momento della presentazione occorre allegare il modello 26PR (quadro VS della dichiarazione Iva annuale), anche nel caso in cui non si intende richiedere il rimborso. Il modello 26PR è il prospetto riepilogativo della liquidazione dell'Iva di gruppo, in cui viene indicata l'eventuale richiesta a rimborso, oltre alle eccedenze compensate.
Per i presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/72, occorre indicare, nel quadro VS, colonna 5, il relativo codice:
1 - Cessazione attività
2 - Aliquota media
3 - Operazioni non imponibili
4 - Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5 - Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (articolo 7)
6 - Condizione articolo 17, comma 2, Dpr 633/72
7 - Esportazioni e altre operazioni non imponibili (articolo 34, comma 9, Dpr 633/72).

Il codice 6 è stato introdotto nella liquidazione anno d'imposta 2005 a seguito della pubblicazione della risoluzione n. 22 del 21/2/2005 con cui l'Agenzia delle entrate ha modificato l'orientamento precedente (risoluzione 347 del 6/11/2002), consentendo la partecipazione alle liquidazioni di gruppo anche a soggetti stranieri che operano in Italia con stabile organizzazione, o mediante nomina di rappresentante fiscale o tramite l'istituto della identificazione diretta.
Al momento della presentazione del modello 26LP/PR, occorre allegare le polizze, sia quelle inerenti le singole società per le proprie eccedenze di credito compensate, sia quelle relative alla controllante per l'eccedenza di gruppo compensata.
Le garanzie devono essere intestate agli uffici territorialmente competenti per ogni società controllata che ha trasferito la propria eccedenza nel gruppo, nonostante la presentazione del modello da parte della capogruppo controllante.

Secondo quanto modificato dall'articolo 9 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito dalla legge 24/11/2003, n. 326, anche le garanzie relative alle compensazioni delle eccedenze emergenti nelle liquidazioni delle controllate, così come la garanzia della eccedenza risultante dalla liquidazione Iva di gruppo e chiesta in compensazione dalla controllante, hanno durata massima di anni tre a decorrere dalla data di presentazione dei prospetti riepilogativi. Così come valgono le norme di esonero dalla prestazione della polizza fidejussoria per importi inferiori a 5.164,57 euro (articolo 1, comma 1, lettera f), Dlgs 56/98), e per l'erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti a iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati. In questo caso, la garanzia deve essere prestata sulle somme chieste a rimborso al netto del 10 per cento di questi movimenti in conto fiscale.
Infine, per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire (258.228.449,54 di euro), la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituzione all'Amministrazione finanziaria delle somme da rimborsare, in presenza dei requisiti chiaramente esplicitati nella circolare 164/98.


 
Elda Papandrea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware