Rimborsi Iva: subappaltatori edili primi al traguardo.


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Rimborsi Iva: subappaltatori edili primi al traguardo.
Autore: Adriano Sciovolone - aggiornato il 05/04/2007
N° doc. 3048
05 04 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007

Rimborsi Iva: subappaltatori edili primi al traguardo

L'erogazione sarà effettuata, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta
 
Il decreto del ministero delle Finanze emanato il 22 marzo 2007 ha disposto, a partire dall'anno d'imposta 2007, la trattazione prioritaria dei rimborsi Iva per i subappaltatori che effettuano nel settore edile prestazioni (sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge) di servizi, compresa la manodopera, nei confronti delle imprese svolgenti l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Il provvedimento normativo dà attuazione a quanto disposto dal nono comma dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2007), in base al quale "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma (rimborsi annuali e infrannuali) sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".

I subappaltatori edili possono, comunque, sfruttare tale corsia preferenziale in presenza di alcune condizioni, che devono sussistere congiuntamente al momento della richiesta, ovvero:
  • esercizio dell'attività da almeno tre anni
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10mila euro, in caso di richiesta rimborso annuale, e a 3mila euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni, effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Si ricorda, per completezza, che la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2007 ha individuato le prestazioni del settore edile cui è applicato il meccanismo del reverse charge(1) in quelle indicate alla voce "Costruzioni", sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin, ovvero:

  • lavori generali di costruzione (costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici e agricoli, autostrade e infrastrutture in genere)
  • lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile
  • lavori di completamento di un fabbricato
  • lavori di installazione in esso dei servizi.

Il meccanismo dell'inversione contabile comporta la fisiologica crescita, in capo al soggetto che effettua la prestazione, del credito Iva. In considerazione di ciò, l'Amministrazione finanziaria ha incrementato a 1 milione di euro il limite complessivo entro cui è possibile procedere alla compensazione/rimborso su conto fiscale, qualora il volume d'affari sia costituito per oltre l'80 per cento da contratti di subappalto.

NOTE:
1) In cui il debitore d'imposta è individuato nel cessionario, il quale integra la fattura ricevuta con l'imposta non addebitata dal cedente, che viene assolta senza il materiale versamento, ma attraverso la doppia annotazione della fattura negli acquisti e nelle fatture emesse.

 
Adriano Sciovolone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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