Rimborso di quote inesigibili: per il Concessionario una partita senza avversario.


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Rimborso di quote inesigibili: per il Concessionario una partita senza avversario.
Autore: Angelo Buscema - aggiornato il 02/02/2007
N° doc. 2062
 
02 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 19 gennaio 2007

Rimborso di quote inesigibili
Per il Concessionario una partita senza avversario

Il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti è illegittimo nella parte in cui non prevede che il ricorso dell’esattore sia notificato all’A.F.
 
Ordinanze di remissione
Con tre ordinanze di identico tenore, emesse il 26 aprile, il 13 luglio e il 19 luglio 2004, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, aveva sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui, nel disciplinare il ricorso dell'esattore per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, non prevedono che l'atto introduttivo del giudizio sia notificato all'Amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d'udienza e il deposito di documenti da parte del ricorrente.

Secondo il giudice remittente, in buona sostanza, l'omessa previsione sia della notifica del ricorso dell'esattore all'Amministrazione finanziaria interessata, sia della comunicazione a quest'ultima delle successive attività processuali, viola gli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, giacché la pur necessaria partecipazione a tale giudizio del Pubblico ministero, quale garante dell'imparziale buona gestione contabile, non realizza la condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, una delle quali rimane al di fuori della dialettica processuale.

Intervento della Consulta
La questione sollevata è stata ritenuta dalla Consulta fondata (sentenza n. 1 del 19 gennaio 2007) sulla base, principalmente, di tali argomentazioni:
  • il giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili fuoriesce dallo schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero, intervenendo a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività (sentenza n. 104 del 1989), agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche. Infatti tale giudizio è ad istanza di parte e l'azione è esercitata nel suo esclusivo interesse dall'esattore, il quale è solo uno dei soggetti del rapporto contabile in discussione, mentre l'amministrazione finanziaria, che è l'altro soggetto del medesimo rapporto, resta fuori dal processo
  • questa diversità di trattamento delle parti del rapporto, determinata dalle norme censurate, contrasta con il diritto di difesa, con il principio del contraddittorio e con il principio della parità delle parti, sanciti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Pertanto, le norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore (parte istante) sia notificato all'amministrazione (parte resistente) e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi, violano i predetti articoli della Costituzione.

Riflessioni
La Consulta già in passato, con la sentenza n. 65 del 1992(1), aveva giudicato inammissibile analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, tenuto conto della discrezionalità del legislatore nello stabilire le norme di procedura da seguire in siffatto giudizio; tuttavia, per la sentenza in commento, la modifica, a opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, dell'articolo 111 della Costituzione, il quale prevede che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (secondo comma), ha radicalmente modificato il parametro di riferimento costituzionale, sottraendo alla discrezionalità del legislatore la scelta delle norme da seguire per la corretta instaurazione del contenzioso, con riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice.

Secondo la pronuncia “additiva” in esame, la pur necessaria partecipazione del Pubblico ministero, quale garante dell'imparziale buona gestione contabile, non soddisfa di per sé la richiesta condizione di parità processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l'una delle quali viene a essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, in caso di esito negativo del giudizio, a essa è preclusa anche la possibilità di un eventuale appello, garantito invece sempre al ricorrente, con una sostanziale ingiustificata differenziazione di percorribilità dei gradi di giudizio tra le parti del rapporto.

A nulla rileva per la Corte che:

  1. il procuratore regionale, nei giudizi per denegato rimborso di quote d'imposta inesigibili, è tenuto a coinvolgere nell'istruttoria l'Amministrazione finanziaria, giacché l'articolo 54, primo comma, del regolamento di procedura prevede che il procuratore regionale, prima di formulare le proprie conclusioni, compie “le istruttorie che ravvisi necessarie
  2. rientra nel potere-dovere del Pubblico ministero – attesa la funzione, che gli è devoluta, di tutela degli interessi generali dell'Erario – l'acquisizione del fascicolo amministrativo e, con esso, del punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, la quale, resa così edotta della pendenza del giudizio, ha la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di intervenire nel giudizio promosso dall'esattore.

Va disattesa, per la Consulta, la tesi secondo cui, sulla base della normativa vigente, nel giudizio contabile per denegato rimborso(2) o discarico di quote di imposta inesigibili, il principio del contraddittorio è rispettato, svolgendosi il procedimento tra agente contabile e procuratore presso la Corte dei conti, in condizioni di assoluta parità.

NOTE
1. Spetta al legislatore "stabilire nella discrezionalità delle scelte se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema" (Corte costituzionale, ordinanza n. 217 del 11 maggio 1992).

2. I ricorsi in materia di rimborso di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l'intero rapporto, in quanto l'oggetto della lite è l'esistenza di un diritto soggettivo vantato dall'esattore, il cui riconoscimento è negato dall'ente impositore (ex plurimis, cfr sezione giurisdizionale Friuli n. 5 8/2001).
In tema di accertamento del diritto al discarico dei tributi o al rimborso di quote inesigibili, vd sentenza n. 835 del 8 settembre 2006, sentenza n. 391 dell'8 maggio 2006 e sentenza n. 459 del 22 febbraio 2005, della sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti in www.corteconti.it, vd Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n. 105, depositata il 9 maggio 2006.

 
Angelo Buscema

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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