Rimborso versamento diretto: senza l'istanza non si entra in commissione.


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Rimborso versamento diretto: senza l'istanza non si entra in commissione.
Autore: Massimo Cancedda - aggiornato il 31/05/2007
N° doc. 3425
31 05 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Sentenza n. 10340 del 7 maggio 2007

Rimborso versamento diretto:
senza l’istanza non si entra in commissione

Inammissibile la domanda proposta per la prima volta al giudice tributario
 
In caso di versamento diretto, al contribuente che non ha presentato tempestiva istanza di rimborso nel termine di legge, non è consentito avanzare la domanda di restituzione, per la prima volta, davanti al giudice tributario. Ciò in quanto il processo tributario, seppure comporta un giudizio su rapporti sostanziali, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi.
In questi termini il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 10340 del 14 marzo 2007, depositata il successivo 7 maggio.

La controversia
Due contribuenti impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, una cartella di pagamento - relativa alla liquidazione dell’Irpef dovuta per la dichiarazione dei redditi dell’anno 1992 - eccependo in primis l’intervenuta prescrizione della pretesa fiscale.
In seconda battuta, gli istanti asserivano l’insussistenza del debito tributario, dovuta all’esistenza di una posizione creditoria - derivante dalla corretta riliquidazione, ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, della dichiarazione dell’anno 1991 - della quale chiedevano il riconoscimento.

Sostanzialmente, con il secondo motivo del ricorso, gli interessati reclamavano la spettanza del diritto al rimborso di una cospicua somma, derivante da una eccedenza a credito esposta nella dichiarazione presentata nel precedente anno 1991 e non computata in detrazione nella dichiarazione dell’anno successivo.
L’adito giudice, nel mentre dichiarava prescritta la pretesa erariale, rigettava la domanda di rimborso avanzata dai contribuenti, in quanto non preceduta dall’istanza in via amministrativa.

Chiamata a pronunciarsi sull’appello della parte privata, che insisteva nella domanda di rimborso, la Ctr di Roma lo rigettava, con sentenza che veniva gravata di ricorso in sede di legittimità da parte degli eredi degli originari contribuenti.

Davanti alla Corte di cassazione, per quanto di interesse in questa sede, gli istanti ribadivano la legittimità della richiesta giudiziale di rimborso, denunciando violazione dell’articolo 36-bis del citato Dpr n. 600/1973, dell’articolo 38 del Dpr n. 602/1973 (in tema di riscossione delle imposte sui redditi), e dell’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992.

La sentenza
I giudici hanno preso le mosse dalla circostanza, ammessa dagli stessi ricorrenti, che l’eccedenza di credito in questione riguardava la dichiarazione presentata nell’anno 1991 (quindi, per il periodo di imposta 1990), mentre la cartella di pagamento, avverso cui era stato proposto il ricorso giurisdizionale che aveva occasionato il giudizio de quo, concerneva l’imposta liquidata in base alla dichiarazione presentata nel 1992 (e relativa, quindi, all’esercizio 1991).
La questione di diritto da risolvere era, in breve, se i contribuenti, nell’impugnare la cartella di pagamento relativa alla dichiarazione presentata nell’anno 1992, avrebbero legittimamente potuto introdurre la questione concernente il riconoscimento del diritto al rimborso di somme derivanti da una eccedenza a credito, indicata nella dichiarazione riguardante l’anno precedente, ma non computata in detrazione dalle imposte dovute per l’anno successivo.

Confermando le pronunce di merito, la Cassazione ha ribadito l’inammissibilità di una positiva pronuncia sulla domanda giudiziale di rimborso, in quanto la stessa non era stata preceduta dalla presentazione della richiesta all’Amministrazione finanziaria.
In tale situazione, ha chiarito la Corte, non esisteva un provvedimento impugnabile, né di diniego esplicito, né sotto forma di silenzio-rifiuto, e tale situazione non è compatibile con lo schema del processo tributario che, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi.
Con la conseguenza che, "devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso nel termine previsto dall’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973".

La pronuncia in esame si ricollega a un precedente arresto, costituito dalla sentenza n. 6254 del 29 marzo 2004, in cui i giudici di piazza Cavour avevano spiegato che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto, non preceduto cioè da atto impositivo, ha l’onere di presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza - oggi fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, ai sensi del primo comma del citato articolo 38 - nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale del relativo obbligo.
In tali casi, la rituale e tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso e il decorso di novanta giorni dalla stessa, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, sono condizioni necessarie a integrare il provvedimento negativo impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, determinandosi, nel caso contrario, l’improponibilità del ricorso.

Secondo la sentenza n. 6254 del 2004, in particolare, "è errata l’affermazione…secondo cui il rimedio previsto dalla citata norma (articolo 38 del Dpr n. 600/1973, ndr) sarebbe solo alternativo alla tutela giurisdizionale sicché il contribuente può adire il giudice tributario nel termine prescrizionale previsto per i casi di indebito oggettivo".

Alla luce della sentenza in commento, risulta quindi ulteriormente rafforzata la regola interpretativa per cui, in caso di versamento diretto, il diritto al rimborso di imposte regolato da norme speciali è soggetto alle specifiche preclusioni e decadenze da queste stabilite e non può, pertanto, essere ricondotto alla disciplina generale dell’indebito oggettivo, di cui agli articoli 2033 e seguenti del Codice civile, e quindi esercitato liberamente nel termine di prescrizione decennale da quest’ultima previsto.

 
Massimo Cancedda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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