Riorganizzazione aziendale, un'altra insufficienza documentale.


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Riorganizzazione aziendale, un'altra insufficienza documentale.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 26/01/2007
N° doc. 2037
      
26 01 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Parere n. 37 deliberato il 18 dicembre 2006

Riorganizzazione aziendale, un'altra insufficienza documentale

Per una obiettiva qualificazione del caso prospettato, il Comitato ricorre ancora all'integrazione istruttoria
 
La lecita realizzazione in ambito fiscale di un'operazione di scissione è possibile solamente se sussistono determinati requisiti che escludano che la stessa possa configurarsi come elusiva ovvero, direttamente o indirettamente, strumentale al perseguimento di finalità elusive.
L'assioma guida insistentemente le pronunce del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ed è costantemente presente nei memoriali.
La validità civilistica del negozio con il quale s'intende dar vita a un progetto riorganizzativo non trova pari corrispondenza in ambito tributario se sono rinvenibili taluni parametri che lo rendono discrepante rispetto ai contenuti voluti dal legislatore dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 30 settembre 1973 per rendere il disegno medesimo opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73, infatti, sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

La verifica degli indici di elusività da parte del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive va condotta interpretando l'esposizione della soluzione prospettata dal contribuente a norma dell'articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 alla luce della documentazione esibita, la cui assenza di contraddittorietà e completezza sono imprescindibili ai fini di un compiuto convincimento. In tale ottica, l'articolo 5 del regolamento adottato con il Dm 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" (comma 2, lettera b) e che a essa sia allegata la "documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell'operazione" (comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe rappresentare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

In altre parole, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione proposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l'operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell'operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.
In particolare, quanto al requisito delle valide ragioni economiche, il giudizio deve essere condotto, alla luce del consolidato orientamento espresso dal Comitato, principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione (la società scindenda e la beneficiaria), senza aver riguardo ai benefici economici che soggetti diversi, tra i quali i soci, potrebbero trarre dall'operazione medesima. Nel caso in esame, si ricavano dall'interpello solo i dati necessari a comprendere quale siano le modalità di attuazione della riorganizzazione nella loro sequenzialità, ma difettano gli elementi documentali e circostanziali necessari a giustificare la presenza di valide ragioni economiche e, nel contempo, a escludere la volontà di conseguire indebiti benefici fiscali.

Si legge, infatti, che la società istante ha come oggetto sociale della propria attività il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e il suo patrimonio sociale comprende, tra l'altro, negozi, magazzini e uffici, dai quali viene effettuata la distribuzione dei suddetti prodotti alimentari su tutto il territorio nazionale.
La medesima società fa presente che è sua intenzione trasferire l'esercizio della propria attività dai locali in uso in altri, la cui costruzione ha comportato la stipulazione di un mutuo fondiario.
E' intenzione dei soci effettuare, pertanto, un intervento sul patrimonio sociale consistente in una operazione di scissione parziale proporzionale avente come fondamento, e ragione economica, la volontà di separare l'attività commerciale da quella prettamente immobiliare.
Tale operazione, oltre a consentire il frazionamento del rischio d'impresa, agevolerebbe, nel contempo, l'ingresso di nuovi soci nella sola attività commerciale d'impresa, dopo che questa risulti "sgravata in termini di valore, del peso della componente immobiliare".
La scissione prevederebbe, quindi, l'attribuzione dell'intero patrimonio immobiliare a una società beneficiaria di nuova costituzione, con contestuale trasformazione della scissa in Srl.

Dall'operazione non emergerebbero né avanzi né disavanzi di scissione a favore del soggetto di nuova costituzione, a cui verranno conferiti, agli stessi valori fiscali riconosciuti in capo alla scissa:
  • gli immobili sociali
  • il fondo ammortamento degli immobili trasferiti
  • il mutuo ipotecario stipulato per la realizzazione dei nuovi immobili
  • i debiti per utili realizzati e non corrisposti dalla società scissa, già tassati ex articolo 5 del Tuir.

Avvenendo la scissione secondo il metodo proporzionale, le quote della beneficiaria verranno attribuite ai soci della scissa mantenendo immutate le loro percentuali di partecipazione attualmente possedute. Al termine dell'operazione, gli immobili nuovi saranno concessi in locazione dalla beneficiaria alla scissa a prezzi di mercato, mentre quelli in uso verranno locati a terzi, sempre a valori di mercato.
Nell'interpello è, inoltre, precisato che i soci della scissa non procederanno alla cessione delle quote possedute nella beneficiaria, evitando così di far circolare sotto forma di partecipazione gli immobili a essa attribuiti.

Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive stigmatizza il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente e rinvia la definizione del caso nel merito al momento in cui verrà fornita risposta all'informativa formalizzata a norma del comma 13 dell'articolo 5 del regolamento adottato con Dm n. 194 del 13 giugno 1997.
La pronuncia sulla liceità della fattispecie che l'interpellante intende porre in essere richiede che siano esibiti il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, la dichiarazione dei redditi della società, l'atto costitutivo, una perizia di stima degli immobili, la bozza del progetto di scissione.

Il Comitato consultivo ritiene, inoltre, necessario conoscere:

  • se la società scissa continui un'attività commerciale a tutti gli effetti
  • gli eventuali rapporti di credito/debito della società scindenda che vanno a confluire nel patrimonio delle beneficiarie
  • i dati inerenti eventuali rapporti contrattuali di locazione che interessano i fabbricati di proprietà
  • le eventuali modifiche subite dagli immobili che rendono necessaria una loro gestione economica e tecnica ad hoc
  • la compagine societaria, i nomi dei soci accomandanti e la presenza di altri soci accomandatari al di fuori di quelli indicati e quali di essi diverrebbero soci della beneficiaria della scissione.

 
Antonina Giordano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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