Riparazione veicoli antincendio, Iva stoppata al check-in - Risoluzione n. 253/E del 14 settembre 2007.


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Riparazione veicoli antincendio, Iva stoppata al check-in - Risoluzione n. 253/E del 14 settembre 2007.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 17/09/2007
N° doc. 3947
17 09 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 253/E del 14 settembre 2007

Riparazione veicoli antincendio, Iva stoppata al check-in

Non imponibilità per le sole operazioni effettuate nell'area aeroportuale
 
Le attività di manutenzione e riparazione dei veicoli antincendio in uso negli aeroporti non sono imponibili a Iva se effettuate all'interno dello scalo, mentre scontano l'aliquota ordinaria in caso contrario. L'acquisto dei ricambi, delle schiume e delle polveri destinati ai mezzi di soccorso è, invece, comunque assoggettato all'imposta.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla
risoluzione n. 253/E del 14 settembre, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto all'istanza di interpello presentata da un reggimento dell'Esercito italiano.

In particolare, l'Unità, incaricata della manutenzione e riparazione dei veicoli antincendio, chiedeva di conoscere la disciplina fiscale applicabile a questo tipo di prestazioni nel caso in cui fossero affidate a terzi e, dunque rese all'interno o all'esterno dell'area aeroportuale, facendo in proposito riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 9 della legge Iva (Dpr 633 del 1972).

La non imponibilità a Iva, spiega la risoluzione, ai sensi della stessa norma, dipende dal luogo in cui le prestazioni sono svolte e dal fatto che esse siano direttamente collegate al funzionamento e alla manutenzione degli impianti; o all'attività di movimentazione di beni e persone; o infine all'attività di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Pur precisando che i veicoli in questione non possono essere considerati "mezzi di trasporto", come invece prospettato nell'istanza di interpello, scrivono i tecnici dell'Agenzia, essi possono comunque essere considerati "parte essenziale dell'impianto antincendio aeroportuale, senza o in carenza del quale la movimentazione dei velivoli sarebbe preclusa o, comunque, resa particolarmente difficoltosa in termini di sicurezza".

Le prestazioni relative alla loro manutenzione, dunque, rientrano comunque nel campo di applicazione dell'agevolazione a patto che esse siano realizzate all'interno dell'area aeroportuale, così come esplicitamente previsto dalla norma.
I servizi prestati al di fuori, al contrario, dovranno essere assoggettati all'imposta con aliquota ordinaria.
L'acquisto dei ricambi, delle schiume e delle polveri destinati ai mezzi di soccorso dovrà invece essere assoggettato a Iva, perché la norma agevolativa contempla le sole prestazioni di servizi e non anche le cessioni di beni.

 
Chiara Ciranda
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