Riserve tecniche in valuta: irrilevante il cambio di fine esercizio - Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Riserve tecniche in valuta: irrilevante il cambio di fine esercizio - Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2007.
Autore: Guerino Russetti - aggiornato il 05/06/2007
N° doc. 3442
05 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2007

Riserve tecniche in valuta: irrilevante il cambio di fine esercizio

La conversione produce, invece, effetti fiscali nell'ipotesi di tenuta della contabilità plurimonetaria
 
Ai fini della valutazione delle riserve tecniche denominate in valuta, fatta salva l'ipotesi di tenuta della contabilità plurimonetaria, è fiscalmente irrilevante il cambio di fine esercizio. Lo ha specificato l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 125/E. A sostegno dell'interpretazione fornita con il documento di prassi, sia la carente specificità della relazione di copertura prevista dalla normativa di settore, sia la circostanza che gli "attivi" a copertura non necessariamente coincidono con i "contratti" ai quali fa riferimento la norma fiscale.

Più nello specifico, la questione, prospettata da un'impresa di assicurazioni (con contabilità monovalutaria), riguardava la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 110 comma 3, ultimo periodo, del Tuir, secondo il quale - in deroga al principio di irrilevanza delle valutazioni al cambio di fine esercizio - "si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".

Il problema è sorto poiché il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pone l'obbligo in capo alle compagnie di assicurazione (sia operanti nel ramo vita che nel ramo danni) di destinare appositi attivi a copertura degli impegni contratti con gli assicurati ("riserve tecniche"); inoltre, nell'ipotesi in cui tali riserve siano denominate in valuta estera, il richiamato decreto legislativo impone alle imprese di garantire la "congruenza valutaria", in virtù della quale le riserve denominate in valuta vanno coperte, salvo alcune eccezioni tassativamente individuate, con attivi denominati nella medesima valuta nella misura minima dell'80 per cento.

Attesa l'esistenza (obbligatoria) di una relazione di copertura tra gli attivi (individuati dal provvedimento n. 147, del 30 gennaio 1996, dell'Isvap) e le riserve tecniche in valuta, sussistevano, secondo il contribuente, i presupposti per l'applicazione del richiamato comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 110 del Tuir, con la possibilità, perciò, di valutare "al cambio della data di chiusura dell'esercizio" le "...passività" (riserve tecniche) per le quali il rischio di cambio è coperto..." con gli attivi di cui al citato provvedimento Isvap.

In sintesi, atteso che, ai sensi dell'articolo 111 del Tuir, la variazione delle riserve tecniche - ivi compresa quella derivante dall'oscillazione del tasso di cambio rilevata a fine esercizio - "...concorre a formare il reddito dell'esercizio...", se l'Amministrazione consentisse di valutare fiscalmente al medesimo cambio di fine esercizio anche le attività di copertura, si sterilizzerebbero, anche sotto il profilo fiscale, gli effetti reddituali dell'oscillazione del tasso di cambio.

Una simile lettura del combinato disposto degli articoli 110 e 111 del Tuir - non condivisa dall'interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito con la risoluzione in esame - invertirebbe, in sostanza, la "direzione" del collegamento che la norma fiscale dell'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, riconosce tra la valutazione delle attività e passività, da un lato, e la valutazione degli strumenti utilizzati per la specifica copertura, dall'altro. In altre parole, la norma prevede che si possono valutare le attività/passività al cambio di fine esercizio se le stesse sono coperte con contratti per i quali la valutazione deve essere fatta al cambio di fine esercizio; mentre, nel caso in esame, dovrebbe ammettersi che, poiché ai sensi del citato articolo 111 del Tuir la valutazione delle passività è fatta al cambio di fine esercizio, possono valutarsi al medesimo cambio anche gli attivi di copertura.

Da tenere altresì in considerazione è il fatto che la stessa norma dell'articolo 110 fa riferimento a "contratti di copertura", mentre l'obbligo previsto dalla richiamata legislazione di settore contempla categorie di "attivi" (come immobili, azioni, eccetera), che non sempre possono farsi rientrare nella nozione di "contratti"; per taluni attivi, inoltre, le norme fiscali individuano specifiche e inderogabili regole di valutazione, che mal si conciliano con la possibilità di effettuare una valutazione al cambio di fine esercizio (si pensi, ad esempio, a quanto sarebbe scorretto e fuori sistema determinare il valore fiscale di un immobile come controvalore in valuta applicando il cambio di fine esercizio).

Inoltre, come precisato nella risoluzione in commento, le disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2005, che impongono l'integrale copertura delle riserve tecniche (prevedendo anche l'obbligo di "congruenza valutaria" per quelle denominate in valuta estera), fanno riferimento alla necessità, per le imprese del settore assicurativo, di costituire riserve sufficienti a garantire, a tutela degli assicurati, non solo la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, ma anche, e soprattutto, la conservazione del patrimonio dell'impresa di assicurazione rispetto agli impegni in essere.

Soltanto nell'ipotesi in cui la copertura sia riferita a passività (riserve) espresse in valuta estera e, per effetto della necessità di conformarsi all'obbligo di "congruenza valutaria", sia effettuata con attivi denominati nella medesima valuta, si realizza - implicitamente e inevitabilmente - anche la copertura del rischio di cambio, copertura che, tuttavia, l'Agenzia non assimila alla fattispecie descritta nell'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del Tuir e, conseguentemente, non crea i presupposti per la valutazione al cambio di fine esercizio.

In definitiva, sia la carente specificità della relazione di copertura prevista dalla normativa di settore, che solo "di riflesso" incide sul rischio di cambio, sia la circostanza che la copertura stessa sia realizzata con "attivi", che non necessariamente coincidono con i "contratti" ai quali fa riferimento la norma fiscale invocata, giustificano la non applicabilità del cambio di fine esercizio, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui "è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio a saldi dei relativi conti", secondo quanto previsto dall'articolo 110, comma 2, ultimo periodo, del Tuir.

 
Guerino Russetti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware