Risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006. Iva ordinaria per la cessione di lapidi. L'aliquota ridotta si applica, invece, ai manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle)


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Risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006. Iva ordinaria per la cessione di lapidi. L'aliquota ridotta si applica, invece, ai manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle)
Autore: Fisco oggi - Alfonso Russo - aggiornato il 12/10/2006
N° doc. 1878

12 10 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006

Iva ordinaria per la cessione di lapidi

L'aliquota ridotta si applica, invece, ai manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle)
 
La recente risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006 fa chiarezza definitiva su un argomento che spesso vede dubbioso sia l'operatore (artigiano) che il cittadino comune.
In pratica, ciò che molte volte viene chiesto di conoscere, è quale aliquota Iva debba applicarsi in occasione di determinati lavori di natura cimiteriale.

Il dubbio è dato dal fatto che una serie di interventi rientrano nel concetto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle quali, in base al numero 127-quinquies (introdotto dal comma 3, lettera c), del Dl n. 331/1993) della tabella A, parte III, Dpr n. 633/72, è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento per le suddette opere.

Le stesse, in vero, sono elencate nell'articolo 4 della legge 29/9/1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22/10/1971, n. 865, ma la circolare ministeriale n. 1 del 1994 ebbe modo di precisare che rientrano nel concetto di urbanizzazione anche "gli impianti cimiteriali di cui all'articolo 54 del previgente regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 803 del 1975".
Infatti, "per tali impianti cimiteriali l'equiparazione è stabilita, ai soli effetti dell'aliquota IVA, dall'articolo 26 bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, come autenticamente interpretato dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417 convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66".

Ciò premesso, si è manifestata nel tempo la necessità di definire quali interventi rientrassero nell'ambito della previsione agevolativa e quali ne fossero estranei.
L'intervento dell'Agenzia delle entrate, mettendo fine alla confusione interpretativa più volte manifestatasi, rileva come l'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, attuale articolo 56 del Dpr n. 285/1990, individui, quali immobili soggetti a progetti di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, l'area, la via di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

Da ciò si deduce che "i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, possono rientrare fra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-quinquies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
Viceversa, "la cessione di lapidi (nonché vasi, lanterne, croci, ecc.) a sé stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura...non può essere ricondotta a tale fattispecie, come pure i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate".

Perciò, anche i lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro e rinnovamento delle suddette lapidi sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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