Risoluzione n. 138/E del 13 dicembre 2006. Irap. Deduzione ampia per i 'ricercatori' (2).


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Risoluzione n. 138/E del 13 dicembre 2006. Irap. Deduzione ampia per i 'ricercatori' (2).
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 21/12/2006
N° doc. 1929

Risoluzione n. 138/E del 13 dicembre 2006

Irap. Deduzione ampia per i "ricercatori" (2)

Sconti anche per le somme erogate a titolo di borse di studio soggette a Irpef
e per il personale assunto con contratti di collaborazione, a progetto o occasionali

Borse di studio
La deducibilità delle somme erogate a titolo di borse di studio, corrisposte al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, è riconosciuta sempre che le stesse non siano state escluse dalla determinazione della base imponibile Irap sulla base dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 446 del 1997.
Tale disposizione, che disciplina le modalità di determinazione della base imponibile Irap degli enti privati non commerciali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo, prevede, in via generale, che "sono in ogni caso escluse dalla base imponibile (...) le somme di cui alla lettera c)" dell'articolo 50 (già articolo 47), comma 1, del Tuir , esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, "relative a borse di studio o assegni".

Con la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, è stato precisato, al paragrafo 2.18, che "tale esclusione (...) riguarda in particolare: (...) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; (...) le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; (...) le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia".

Nell'ipotesi, invece, che le borse di studio siano soggette a Irpef, sarà possibile dedurne l'importo nella determinazione della base imponibile Irap, in base all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446/1997.
Se, ad esempio, l'ente commerciale corrisponde a un ricercatore una borsa di studio non esente da Irpef per un importo pari a 100 euro, il modello Irap, e in particolare la sezione relativa all'attività non commerciale, si presenterà nel seguente modo.



Nel modello Irap sarà compilato il rigo IQ2 "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir", in cui si riporta la somma corrisposta a titolo di borsa di studio (che nell'articolo 50 del Tuir sono richiamate alla lettera c) del comma 1). Sarà altresì compilata la colonna 4 del rigo IQ4 per indicare la deduzione della stessa borsa di studio in quanto erogata a un ricercatore.

Collaborazioni a progetto e occasionali
La
risoluzione n. 138/E del 13 dicembre riconosce la deduzione dei costi del personale addetto alla ricerca anche nell'ipotesi che lo stesso sia stato assunto con contratti di collaborazione a progetto o contratti di collaborazione occasionali.
Con una precedente risoluzione (n. 57/E del 4 maggio 2006), era stato precisato che "l'agevolazione...trova applicazione anche per i costi relativi agli addetti alla ricerca e sviluppo che operano sulla base di rapporti di collaborazione".

La deduzione era stata ammessa in quanto l'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446/97 non subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro. Inoltre, nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2005, che ha introdotto l'agevolazione di cui si tratta, vengono ricondotti nell'ambito dei soggetti agevolati i ricercatori, il personale tecnico e tutto il personale ausiliario addetto alla ricerca, prescindendo anche in tale sede dal dettaglio delle tipologie di contratti di lavoro.

In modo analogo a quanto sopra detto in merito alle borse di studio, nell'ipotesi che venga assunto per 100 euro un lavoratore a progetto e venga erogato un compenso, sempre per un importo pari a 100 euro, a un collaboratore occasionale e che entrambi vengano impiegati in attività di ricerca nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente, una volta indicato il compenso corrisposto al lavoratore a progetto nel rigo IQ2 "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir" e il compenso erogato al collaboratore occasionale nel rigo IQ3 "redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex articolo 67 del Tuir", sarà possibile dedurne l'importo, in base all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997, indicandolo nella colonna 4 del rigo IQ4.
Il modello Irap si presenterà nel modo che segue.



Nella particolare ipotesi che il lavoratore a progetto e il collaboratore occasionale vengano impiegati nell'attività di ricerca nell'ambito dell'attività commerciale svolta dall'ente, l'ente non commerciale contabilizzerà il compenso erogato nella voce B7 - "costi per servizi" - del conto economico, e nel modello Irap riporterà tale importo (nel rigo relativo ai "costi per servizi") in colonna 1 "valori contabili" e in colonna 3 "variazioni in diminuzione", in quanto in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella determinazione della base imponibile non sono ammessi in deduzione i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (cui sono equiparate le collaborazioni a progetto).

La conseguenza è che in colonna 4 "valori Irap", risulterà un importo deducibile pari a 0.



Sulla base della risoluzione in commento, l'ente non commerciale che utilizza i collaboratori-ricercatori nell'ambito dell'attività commerciale riporterà l'importo di 200 nell'apposita casella "personale addetto alla ricerca e sviluppo", in modo da dedursi dalla base imponibile i costi sostenuti per i collaboratori impiegati nell'attività di ricerca.




2 - fine. La prima parte è stata pubblicata mercoledì 20


Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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