Risoluzione n. 139/E del 13 dicembre 2006 - Lavoratori disabili. Deduzione Irap per i co.co.co.


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Risoluzione n. 139/E del 13 dicembre 2006 - Lavoratori disabili. Deduzione Irap per i co.co.co.
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 19/12/2006
N° doc. 1778
19 12 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 139/E del 13 dicembre 2006

Lavoratori disabili. Deduzione Irap per i co.co.co.

La condizione di minorazione deve però risultare dal contratto. Abbattono la base imponibile anche le borse di studio corrisposte durante lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione
 
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che nella determinazione della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive (Irap) sono ammesse in deduzione (unitamente ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese relative agli apprendisti e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo) le spese relative ai lavoratori disabili.

Su tale deduzione si è recentemente espressa l'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 139/E del 13 dicembre, emessa a seguito di un interpello proposto da un istituto universitario.
La risoluzione stabilisce che la deduzione è riconosciuta:
  • nell'ipotesi di disabili assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo a condizione che lo stato di disabilità risulti dai contratti
  • nell'ipotesi di erogazione ai disabili di borse-lavoro corrisposte durante lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione, sempre che la costituzione del tirocinio avvenga in ragione dello stato di disabilità accertato dagli organi competenti, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999.

La deduzione delle spese sostenute per disabili assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa è stata introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera a), con lo scopo di rendere meno oneroso l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei predetti soggetti. Per tale motivo la deduzione si applica a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore; risulta rilevante soltanto la sussistenza della condizione di disabile in capo al lavoratore.

Tale condizione viene definita dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché, relativamente ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482(1), e deve essere riconosciuta dagli organi competenti, ai sensi delle disposizioni recate dalle leggi n. 68 del 1999 e n. 482 del 1968.
Tuttavia, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, la risoluzione richiede che la condizione di minorazione del lavoratore venga fatta rilevare nello stesso contratto di collaborazione, in modo che lo stesso sia coerente con la finalità della disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997, che ha lo scopo di favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

Riguardo alla deducibilità dalla base imponibile Irap delle borse-lavoro per tirocini finalizzati all'assunzione di disabili, la risoluzione ne ammette la deduzione, in quanto, in base all'articolo 11, comma 1 della legge n. 68 del 1999, "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili" gli uffici competenti, ovvero gli organismi designati dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della stessa legge, "possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge", e, in base al comma 2 del citato articolo 11, tra le modalità che possono essere definite in base alle predette convenzioni, è previsto "lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento".

Ai fini della deduzione viene, comunque, precisato che la costituzione del tirocinio deve avvenire in ragione dello stato di disabilità, accertato dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999.

Nel modello Irap per le persone fisiche, società di persone, enti non commerciali e Amministrazioni pubbliche, la deduzione delle spese sostenute per disabili viene indicata in una apposita colonna all'interno del rigo "deduzioni", presente all'interno delle varie sezioni riservate ai soggetti che svolgono attività commerciale, agricola, di lavoro autonomo, o istituzionale, nel caso, questo ultimo, di enti pubblici non commerciali e di Amministrazioni pubbliche.
Anche se in talune rare ipotesi sono previste delle differenze, il rigo "deduzioni"si presenta quasi sempre nel modo sotto riportato.



Nel modello Irap per le società di capitali, la deduzione dei costi sostenuti per i disabili viene indicata nel rigo IQ60.



NOTE:
(1) Secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, appartengono alla categoria dei disabili:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti
  • le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni
  • le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

In base alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (legge abrogata dall'articolo 22 della legge 68/1999), sono considerati invalidi civili "coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo".

 
Flavio Ferrini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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