Risoluzione n. 140/E del 14 dicembre 2006. Agevolabili le nuove iniziative degli ex 'agricoltori'.


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Risoluzione n. 140/E del 14 dicembre 2006. Agevolabili le nuove iniziative degli ex 'agricoltori'.
Autore: Antonino Iacono - aggiornato il 20/12/2006
N° doc. 1824

Risoluzione n. 140/E del 14 dicembre 2006

Agevolabili le nuove iniziative degli ex “agricoltori”

Possono accedere al regime fiscale di favore previsto dalla legge n. 388/2000

La persona fisica che nel triennio precedente ha svolto attività agricola, nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, può accedere al regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. E’ questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 140/E del 14 dicembre 2006.
L’articolo 13, comma 1, della legge n. 388 del 2000 dispone che le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale, ovvero d’impresa, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, aveva già fornito chiarimenti in ordine ai presupposti di accesso al regime di cui al citato articolo 13, precisando, tra l’altro, che “la norma ha lo scopo di incentivare l’intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume d’affari”.

Ciò premesso, con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle entrate detta ulteriori precisazioni in ordine alle condizioni di accesso al regime fiscale agevolato.
L’articolo 13, comma 2, della legge n. 388 del 2000 prevede che il beneficio è riconosciuto a condizione che:

  1. il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale, ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
  3. sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni, o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività
  4. qualora venga proseguita un'attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività
  5. siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Con la risoluzione in commento, l’Amministrazione ha fornito chiarimenti, in particolare, in ordine al requisito di cui alla lettera a), sopra riportato.
In proposito, l’Amministrazione ha precisato che “il richiamo all’attività di lavoro autonomo o di impresa in generale deve intendersi riferito all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 [ex art. 49] o di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 [ex art. 53] del TUIR. Tale conclusione appare conforme alle finalità del citato articolo 13, volto a garantire l’applicazione di un regime agevolato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi, rispettivamente, dei predetti articoli 53 e 55 del TUIR. Conseguentemente, appare logico escludere dal beneficio del regime predetto coloro che nel triennio precedente hanno esercitato un’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo o d’impresa determinato, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 54 [ex art. 50] o dell’articolo 66 [ex art. 79] del TUIR”.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate, nel fornire risposta a un’istanza di interpello, ritiene applicabile il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative ai contribuenti che nel triennio precedente hanno esercitato un’attività produttiva solo di reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, nei limiti ivi stabiliti.
Al riguardo, la risoluzione chiarisce, infatti, che il reddito agrario è “costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricola su di esso. Producono, invece, reddito d’impresa, gli imprenditori agricoli che superano i limiti stabiliti dall’articolo 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR. In tali ipotesi, infatti, il reddito prodotto costituisce reddito d’impresa in quanto derivante dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 55 del TUIR”.

Ne consegue che l’esercizio dell’attività agricola, anche se rientrante nel concetto più generale di attività d’impresa, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, non è produttiva di reddito d’impresa e come tale non preclude l’accesso al regime previsto dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, fermo restando, ovviamente, che devono sussistere anche gli altri requisiti previsti dal predetto articolo 13 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 14 marzo 2001, recante le relative disposizioni di attuazione.


Antonino Iacono

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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