Risoluzione n. 155/E del 31 ottobre 2005: deducibile il riscatto di laurea del coniuge deceduto.


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Risoluzione n. 155/E del 31 ottobre 2005: deducibile il riscatto di laurea del coniuge deceduto.
Autore: Annarita Gurrado - aggiornato il 11/11/2005
N° doc. 930
10 11 2005 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 155/E del 31 ottobre 2005

Deducibile il riscatto di laurea del coniuge deceduto

La moglie, di fatto, subentra nella posizione previdenziale prima assunta dal marito defunto
 
Il Dlgs n. 47/2000 ha inserito nell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, tra gli oneri deducibili, i "contributi previdenziali ed assistenziali ... versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza".
Con la
risoluzione n. 155/E del 31/10/2005 l'Agenzia delle Entrate precisa che se un contribuente versa i contributi alla forma pensionistica obbligatoria cui apparteneva il coniuge deceduto, per poter riscattare gli anni di laurea e maturare il diritto alla percezione della "pensione ai superstiti" e, in particolare, della pensione indiretta, può dedurli dal reddito ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

La pensione ai superstiti
E' chiamata pensione ai superstiti quella che spetta, dopo la morte del lavoratore, ai componenti del suo nucleo familiare.
La pensione è di reversibilità se la persona deceduta era già pensionata.
Se la persona al momento del decesso svolgeva attività lavorativa, la pensione è definita indiretta.
La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato almeno quindici anni di contributi oppure se era assicurato da almeno cinque anni di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data di morte.
I beneficiari della suddetta pensione sono:
  • il coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non sia risposato
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
    1. minori di 18 anni
    2. studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
    3. studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
    4. inabili di qualunque età, a carico del genitore
  • ai nipoti minori che erano a carico del deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, hanno diritto alla pensione anche i genitori del defunto e, in mancanza, di questi anche i fratelli e le sorelle non sposati.

I contributi da riscatto
I contributi da riscatto, equiparati a quelli obbligatori ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, sono contributi facoltativi.
Questi consentono al lavoratore di regolarizzare, dal punto di vista assicurativo, periodi lavorativi non coperti da contribuzione e periodi, tassativamente indicati dalla legge, nei quali non è stata svolta attività lavorativa (tra questi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario).

Trattamento fiscale
Secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le circolari 26 gennaio 2001, n. 7/E, e 29 marzo 2001, n. 29/E, tra i contributi volontari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), sono compresi, a partire dal 2001, anche quelli pagati per il riscatto di laurea che, per i periodi d'imposta precedenti, costituivano onere detraibile. La stessa Agenzia, con la risoluzione 12 settembre 2002, n. 298/E, ha precisato che sono deducibili sia i contributi versati ai fini pensionistici che quelli versati ai fini della buonuscita.

Con la risoluzione 31 ottobre 2005, n. 155, citata in premessa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione ampia dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Dpr n. 917/1986, ricomprendendo nel novero dei contributi deducibili anche quelli versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica cui apparteneva il coniuge defunto.
Alla posizione espressa dall'Amministrazione potrebbe essere mossa l'obiezione che i contributi, per entrare nel novero degli oneri deducibili, dovrebbero essere versati alla sola forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; e ciò sulla base di quanto recita testualmente l'articolo 10 richiamato.
Nel caso oggetto dell'interpello al quale è stata data risposta con la risoluzione in commento, invece, i contributi dei quali si chiede la deducibilità sono stati versati non alla forma previdenziale di appartenenza del contribuente che ha effettuato il pagamento, ma a quella del coniuge deceduto.
Ciò stante, è facilmente intuibile come l'Agenzia delle Entrate abbia riconosciuto la deducibilità dei contributi versati dal coniuge superstite in considerazione del fatto che quest'ultimo è, di fatto, subentrato nella posizione previdenziale prima assunta dal coniuge defunto; ne deriva che i versamenti alla forma previdenziale del coniuge deceduto sono da equiparare a quelli fatti alla propria e, come tali, sono deducibili.

La tesi circa la deducibilità dei contributi in parola viene, inoltre, rafforzata dalla ratio che sottende la norma contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera e), ovvero quella della deducibilità attuale di quegli oneri che nei tempi legalmente stabiliti daranno diritto a prestazioni economiche imponibili; nel caso di specie, infatti, il versamento dei contributi alla gestione previdenziale del coniuge deceduto consentirà al coniuge superstite di percepire il trattamento pensionistico, che, come noto, è soggetto a tassazione.

 
Annarita Gurrado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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