Risoluzione n. 346/E del 28 novembre 2007 - Risoluzione n. 346/E del 28 novembre 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Risoluzione n. 346/E del 28 novembre 2007 - Risoluzione n. 346/E del 28 novembre 2007.
Autore: Deborah Suma - aggiornato il 29/11/2007
N° doc. 4862
29 11 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 346/E del 28 novembre 2007

Previdenza complementare, chiarimenti fiscali rinviati

Sulla possibilità della contemporanea iscrizione a due fondi vanno prima acquisite le valutazioni relative al profilo civilistico
 
L'indagine sul trattamento fiscale della previdenza complementare e, in particolare, della possibilità per un soggetto già pensionato di iscriversi a un nuovo fondo aperto continuando a essere iscritto al proprio fondo negoziale, è necessariamente successiva all'interpretazione civilistica della disciplina, le cui valutazioni sono rimesse alle competenti autorità (Covip).
E' quanto specificato dalla
risoluzione n. 346/E del 28 novembre.

Il caso riguarda un soggetto già collocato in pensione (Inps) di anzianità dal 1° febbraio 2004, che ha aderito, ininterrottamente dal 1979 fino al pensionamento, a un fondo di previdenza complementare negoziale a prestazione definita, con adesione su base volontaria e contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Secondo il regolamento del fondo, la prestazione in forma di rendita vitalizia viene corrisposta al pensionato nel momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione Inps di vecchiaia, ossia al compimento del 65° anno di età.
In attesa del raggiungimento dei 65 anni, il soggetto pensionato continua a essere iscritto al suddetto fondo senza, tuttavia, versare alcun contributo e chiede se sia possibile aderire ex-novo a un fondo pensione aperto gestito da una Società di gestione del risparmio (Sgr) con contribuzione annuale libera, conservando la posizione nel fondo negoziale fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'erogazione della prestazione. Egli, inoltre, chiede anche dei chiarimenti sulle modalità di tassazione relative al nuovo fondo pensione.

La disciplina contenuta nel decreto legislativo 252/2005 stabilisce, all'articolo 2, che possono aderire alle forme pensionistiche complementari: i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alla "legge Biagi", i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d'impresa) e i liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate e, infine, i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari, anche se non iscritti al fondo ivi previsto (Dlgs 565/1996).
Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2 (ad esempio, chi è privo di redditi di lavoro) e i soggetti fiscalmente a carico di altri.

In conclusione, la risoluzione chiarisce che l'indagine sul trattamento fiscale della fattispecie prospettata è necessariamente successiva all'interpretazione civilistica della disciplina; le relative valutazioni sono rimesse alle competenti autorità (Covip).

 
Deborah Suma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware