Ristrutturazione immobili 'non relativi all'impresa':contributi pubblici irrilevanti - Risoluzione n. 210/E dell'8 agosto 2007.


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Ristrutturazione immobili 'non relativi all'impresa':contributi pubblici irrilevanti - Risoluzione n. 210/E dell'8 agosto 2007.
Autore: Manuela Dolei - aggiornato il 08/08/2007
N° doc. 3818
08 08 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 210/E dell'8 agosto 2007

Ristrutturazione immobili "non relativi all'impresa":
contributi pubblici irrilevanti

L'erogazione a favore dell'ente non commerciale non costituisce una sopravvenienza attiva
 
I contributi pubblici erogati per la ristrutturazione di un immobile di un ente non commerciale, escluso dai cespiti "relativi all'impresa", non concorrono alla formazione del reddito d'impresa come sopravvenienza attiva. Questo, benché l'immobile sia destinato a essere utilizzato nell'esercizio di un'attività avente natura commerciale. E' quanto emerge dalla risoluzione n. 210/E, con la quale è stato anche precisato che, in conseguenza della descritta "irrilevanza" del fabbricato, non sono deducibili le spese per il risanamento dello stesso.

L'agenzia delle Entrate ha, quindi, fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi pubblici percepiti, per la ristrutturazione di immobili "non relativi all'impresa", da un ente non commerciale che svolge anche attività commerciale e, contestualmente, delle spese dallo stesso sostenute per l'anzidetta ristrutturazione.

L'Amministrazione ha evidenziato, in primo luogo, la necessità di verificare se i contributi in argomento fossero o meno destinati allo svolgimento di un'attività di natura commerciale.
Per gli enti non commerciali, infatti, i contributi pubblici concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo se erogati per la realizzazione di attività di natura commerciale.
Detti contributi, invece, non sono rilevanti ai fini Ires laddove siano destinati a finanziare l'attività non commerciale, posta in essere dall'ente per realizzare i propri scopi istituzionali.

Nella fattispecie esaminata nel documento di prassi, i contributi erano stati concessi dalla Regione Liguria in forza della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30.
L'erogazione, in conto capitale, in favore dell'ente non commerciale istante, era espressamente finalizzato a coprire una quota del costo di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'ente stesso, individuato come "struttura non funzionante", da destinare alla comunità educativo-assistenziale per minori, attualmente ospitata presso un altro immobile di proprietà del medesimo ente.

Nel caso in esame, come evidenziato dall'interpellante, l'immobile alla cui ristrutturazione era destinato il contributo in argomento:
  • è stato considerato, fino al 1998, bene strumentale per natura e per destinazione all'attività commerciale svolta dal medesimo ente
  • è stato successivamente estromesso dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con il contestuale pagamento dell'imposta sostitutiva e l'eliminazione dello stesso dal libro degli inventari
  • è stato, quindi, considerato come produttivo di reddito da fabbricati, ai fini Ires e, conseguentemente, non sono state portate in deduzione dal reddito d'impresa le quote di ammortamento e le spese di manutenzione dello stesso
  • sarà utilizzato, non appena ristrutturato, nell'ambito dell'attività educativo-assistenziale, che, ai fini tributari, ha natura commerciale.

In merito alla qualificazione dei beni relativi all'impresa appartenenti agli enti non commerciali, l'Agenzia delle entrate si era già espressa con la risoluzione n. 96/E del 3 agosto 2006, precisando che, in forza dell'articolo 65 del Tuir, l'imprenditore individuale e, al pari, l'ente non commerciale, hanno la facoltà di escludere dal novero dei cespiti "relativi all'impresa" anche gli immobili strumentali all'attività commerciale, attraverso la mancata iscrizione nell'inventario.

L'Amministrazione ha chiarito, al riguardo, che da tale esclusione dal libro degli inventari consegue che ai beni "non relativi all'impresa" non sono riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, il contributo pubblico erogato dalla Regione per la ristrutturazione dell'immobile appartenente al patrimonio privato/istituzionale dell'ente non commerciale interpellante non concorre alla formazione del reddito d'impresa come sopravvenienza attiva, prescindendo, quindi, dall'utilizzo dello stesso nell'attività commerciale svolta dall'ente.
Da ciò consegue, infine, che le spese per la ristrutturazione del fabbricato destinatario del finanziamento non possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa dell'ente non commerciale beneficiario.

 
Manuela Dolei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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