Saldo Iva: entro il 16 marzo l'imposta a debito per il 2006.


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Saldo Iva: entro il 16 marzo l'imposta a debito per il 2006.
Autore: Paolo Calderone - aggiornato il 12/03/2007
N° doc. 2706
 
12 03 2007 - Edizione delle 13:15  
 
Obbligatorio per tutti i contribuenti il versamento per via telematica

Saldo Iva: entro il 16 marzo
l'imposta a debito per il 2006

Non può rinviare il pagamento chi è tenuto a presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma
 
Venerdì 16 marzo è l'ultimo giorno per eseguire il versamento del saldo Iva relativo al 2006. Dopo questa data, solo i contribuenti che presenteranno la dichiarazione Iva con il modello Unico 2007 potranno regolare il debito senza incorrere in sanzioni. In caso di differimento, è però dovuta una maggiorazione, a titolo d'interesse, dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
I contribuenti che, disponendo della facoltà, scelgono di rimandare il pagamento, dovranno comunque effettuarlo entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base al citato modello unificato.

Possiamo affermare, in pratica, che esistono tre possibili scadenze per saldare l'imposta relativa all'anno solare precedente: 16 marzo, 16 giugno e 16 luglio.
Per individuare quella giusta, occorre far riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva che, come è noto, può avvenire unitamente al modello Unico o separatamente da questo.
Per sintetizzare, si può dire che:
  • i contribuenti che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione Iva per il 2006 in via autonoma (vedi elenco) devono necessariamente versare l'imposta (o la prima rata, se scelgono il pagamento rateale) entro il 16 marzo 2007
  • quelli che la inviano con Unico 2007 possono decidere liberamente se effettuare il versamento (in unica soluzione, o della prima rata) entro il 16 marzo 2007 o rinviarlo al 18 giugno 2007 (quest'anno, infatti, il 16 giugno cade di sabato e il 17 è un giorno festivo). A questi contribuenti è consentito, inoltre, differire il pagamento al 16 luglio 2007, previa un'ulteriore maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento.

Tranne in casi particolari, in cui occorre eseguire il conguaglio nella dichiarazione annuale (come, ad esempio, per la modifica della percentuale di pro-rata, per la rettifica della detrazione, per la tenuta della contabilità presso terzi, eccetera), generalmente, per i contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente non emerge alcun pagamento dalla liquidazione annuale. L'eventuale debito, infatti, è stato già saldato con i versamenti periodici.
Diversa è la situazione, invece, per i contribuenti trimestrali, dal momento che l'imposta dovuta per il quarto trimestre non viene versata separatamente, ma con la dichiarazione annuale. Allo stesso modo, devono liquidare il saldo annuale coloro che beneficiano dei regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative e per le attività marginali (articoli 13 e 14 della legge 388 del 2000), che sono esentati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ma non dal pagamento dell'Iva annuale.

Le regole per il versamento
L'imposta va versata solo se l'importo dovuto è pari o superiore a 11 euro. Tutti i contribuenti hanno la possibilità di scegliere se pagare in unica soluzione o in più rate mensili di pari importo. In quest'ultimo caso, però, sulle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile, da indicare nel modello F24 separatamente con il relativo codice tributo (1668).
I contribuenti che, per scelta o per obbligo, versano la prima rata entro il 16 marzo 2007, sono tenuti al pagamento di quelle successive entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Poiché è previsto che il versamento si debba concludere, in ogni caso, entro il 16 novembre 2007, il numero delle rate non può essere superiore a nove.

Per coloro che si avvalgono della facoltà del differimento alla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico e, pertanto, inizieranno a pagare la prima rata il 18 giugno, o il 16 luglio, il numero massimo delle rate è, rispettivamente, di sei e cinque.
In questa ipotesi, l'importo totale da versare, su cui applicare lo 0,50 per cento, deve essere comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Se, ad esempio, il saldo è pari a 7.500 euro e si decide di pagare la prima di sei rate il 18 giugno 2007, questa sarà pari a: 7.500 + (1,60 per cento di 7.500) : 6 = 1.270.
La seconda rata dovrà essere aumentata di 6,35 euro (cioè lo 0,50 per cento di 1.270), la terza di 12,70 euro (1 per cento di 1.270) e così via.

Riguardo alle modalità di versamento, va ricordato che il saldo Iva va pagato esclusivamente per via telematica. L'adempimento può essere assolto direttamente dal contribuente (attraverso il servizio Fisconline, la rete Entratel, o i servizi offerti da banche o Posta), oppure tramite un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel.
Nella sezione Erario del modello F24 vanno compilati i seguenti campi:

  • codice tributo, in cui va riportato il codice 6099
  • rateazione/regione/prov., in cui indicare il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate prescelte
  • anno di riferimento, che nel nostro caso è il 2006
  • importi a debito versati, in cui riportare l'importo che si versa.

I contribuenti che versano l'Iva trimestralmente devono sommare all'importo dovuto gli interessi dell'1 per cento.

Un esempio di compilazione: versamento della prima di nove rate (debito totale 2.250 euro)



Sanzioni e rimedi
Per l'omesso versamento dell'Iva è prevista la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato. Questa sanzione è ridotta a un terzo (10 per cento) se il debito è estinto prima dell'iscrizione a ruolo, e cioè al ricevimento della comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle entrate.
E' il caso di ricordare, inoltre, che, in virtù di una nuova disposizione introdotta nel decreto legislativo 74/2000 (in vigore dal 4 luglio 2006), l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, se superiore a 50mila euro, costituisce reato penale (punibile con la pena della reclusione da sei mesi a due anni), a meno che il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
In sostanza, un contribuente che risulti debitore per l'anno 2006 di un'imposta superiore al citato limite, per non incorrere nel reato ed evitare la pena deve effettuare il pagamento entro il 27 dicembre 2007.

E' possibile regolarizzare l'omesso o insufficiente pagamento del saldo Iva mediante l'istituto del ravvedimento operoso. In particolare, se il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve) si può sanare la violazione versando, oltre all'imposta non versata, la sanzione ridotta al 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento) e gli interessi legali del 2,5 per cento con maturazione giorno per giorno.
Se si esegue il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo), vale a dire entro il 31 luglio 2008, la sanzione da versare sale al 6 per cento (1/5 del 30 per cento).

 
Paolo Calderone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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