Saldo e primo acconto, tempestivi entro il 18 luglio - Risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007.


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Saldo e primo acconto, tempestivi entro il 18 luglio - Risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007.
Autore: Francesca Zaccaria - aggiornato il 06/06/2007
N° doc. 3454
06 06 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007

Saldo e primo acconto, tempestivi entro il 18 luglio

I 30 giorni entro i quali è possibile effettuare il versamento con maggiorazione dello 0,40 per cento partono dalla data prevista per effettuare il pagamento, rappresentata quest'anno dal 18 giugno
 
Scade il 18 luglio il termine entro il quale il contribuente, quest'anno, può effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Il legislatore ha, infatti, inteso far decorrere i trenta giorni per effettuare il pagamento con la maggiorazione a titolo di interesse dalla data prevista per effettuare il primo versamento, quest'anno il 18 giugno. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 128/E, ha risolto un dubbio che, pur presupponendo la soluzione di una questione di puro diritto, assume notevoli riflessi pratici.

Al fine di comprendere la portata dell'intervento, è necessario premettere brevi considerazioni sulla disciplina vigente dei termini di versamento, così come prevista dall'articolo 17 del Dpr n. 435/2001, come modificato dall'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 223/2006.
In particolare, la richiamata disposizione prevede che le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e dei soggetti "assimilati"(1) siano versate in due tranche.
Infatti, entro il 16 giugno il contribuente è tenuto a versare il saldo della dichiarazione presentata, ossia la differenza tra l'imposta netta che emerge dalla dichiarazione e gli acconti già versati, e il primo acconto dell'imposta sul reddito(2). Si definisce primo acconto in quanto lo stesso, per espressa previsione di legge, è effettuato in due rate(3), la prima delle quali (in cui deve essere versato almeno il 40 per cento) scade, appunto, nel termine previsto per il versamento del saldo e, dunque, il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione(4).
Pertanto, il contribuente, nel mese di giugno, deve effettuare un versamento che rappresenta il saldo della dichiarazione già presentata e l'acconto (rectius, il primo acconto) per l'imposta che pagherà il prossimo anno.

Il 16 giugno non costituisce, tuttavia, termine ultimo per effettuare il predetto versamento. Infatti, nel citato articolo 17, comma 2, del Dpr n. 435/2001, è data la possibilità al contribuente di versare gli importi dovuti entro i successivi trenta giorni. In tale caso, però, le somme versate dovranno essere maggiorate dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Vi sono, perciò, con riferimento al mese di giugno, due scadenze per effettuare i versamenti: la prima, quella ordinaria, del 16 giugno, e la seconda, in cui le somme devono essere maggiorate dello 0,40 per cento, fissata a trenta giorni dalla prima.

Tutto ciò premesso, nelle istruzioni al modello Unico 2007 veniva chiarito che i versamenti a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, dovevano essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. In particolare, era previsto che il versamento relativo al mese di giugno dovesse essere effettuato entro il 18 giugno 2007 in quanto il 16 e il 17 giugno cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica.
A tale riguardo, occorre rilevare che il principio di diritto espresso dall'articolo 2963 del Codice civile(5) è, in ambito fiscale, espressamente richiamato dall'articolo 66 del Dpr n. 600/1973 - "Computo dei termini" - e, con riguardo alla specifica materia dei versamenti, enunciato dall'articolo 18, comma 1, del Dlgs n. 241 del 1997, secondo cui "se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
Recentemente, anche la Corte di cassazione (sentenza n. 10012 del 9 marzo 2006) ha avuto modo di interpretare tale principio, chiarendo che non possono essere computati nei giorni di ritardo del versamento quelli in cui l'adempimento non era possibile perché, ad esempio, la scadenza cade durante un giorno festivo(6).

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel fissare i termini di versamento di saldo e acconto, il legislatore ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse dalla data prevista per il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie perché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del dies a quo da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.

A giudizio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria, tale impostazione si porrebbe in linea con i termini di legge per regolarizzare gli eventuali omessi o carenti versamenti del saldo e dell'acconto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui "la sanzione è ridotta... ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione".
Infatti, il termine dal quale decorrono i trenta giorni per regolarizzare la relativa violazione è rappresentato dal momento della commissione della violazione stessa che, come chiarito con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, in caso di omesso versamento coincide con la scadenza del termine previsto per il pagamento. In altre parole, perché inizino a decorrere i termini per il ravvedimento, è necessario che il versamento non sia più possibile e, dunque, nel caso in cui l'ordinario termine per il versamento risulti prorogato in quanto cade in un giorno festivo, il termine per il ravvedimento non può iniziare a decorrere.

Lo stesso principio - in forza del quale la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione - trova applicazione anche in relazione ai termini di versamento del saldo e del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per concludere, per l'anno 2007, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società o associazioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, compreso quello relativo al primo acconto, deve essere effettuato entro il 18 giugno 2007 ovvero entro il 18 luglio 2007, in tale secondo caso calcolando, sulle somme da versare nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

NOTE
1. Si tratta, in particolare, delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Lo stesso termine è previsto anche per il versamento del saldo e del primo acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

4. La seconda rata dell'acconto deve essere versata entro il mese di novembre dello stesso anno, salvo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. Secondo cui "I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese".

6. La sentenza si riferisce, in particolare, al caso di un contribuente che, avendo versando le imposte dovute - il cui termine scadeva il 31 maggio - il giorno 5 giugno dello stesso anno, ha subìto un'iscrizione a ruolo per un ritardo di cinque giorni, senza che l'Amministrazione tenesse conto che il giorno 31 maggio era festivo (sabato) e i giorni 1 (domenica) e 2 giugno (lunedì, festività della Repubblica) erano giorni non lavorativi e, pertanto, che i versamenti delle imposte dirette potevano essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

 
Francesca Zaccaria
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