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02 01 2008 - Edizione delle 14:30 | |
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In Gazzetta il decreto interministeriale 26 ottobre 2007 |
Schiarita sui pannelli solari |
Il provvedimento adottato per superare le criticità segnalate dagli operatori del settore nell'applicazione delle agevolazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico |
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Ok alla certificazione di qualità dei pannelli solari conforme alle norme Uni En 12976, En 12975 e En 12976. Tra i soggetti che possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica vanno considerati anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari. Se per lo stesso edificio si effettuano più lavori agevolabili, può essere prodotta un'unica documentazione complessiva sia per l'asseverazione che per l'attestato "energetico" e la scheda informativa. Per i pannelli in autocostruzione, la certificazione di qualità serve per il solo vetro solare. Questi i punti salienti del decreto 26 ottobre 2007 del ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il ministro del Sviluppo economico - (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre), con il quale, apportando modifiche al precedente decreto del 19 febbraio 2007, è stata data risposta alle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in merito ad alcune difficoltà emerse nel dare concreta attuazione alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (legge 296/2006, commi da 344 a 347). In particolare:
- viene ampliata la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa. Il riferimento precedente era ai soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti agli ordini degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi dei geometri o dei periti industriali. Eliminando il riferimento agli specifici ordini e collegi, sono ammessi al rilascio dei documenti citati anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, anch'essi "abilitati alla progettazione di edifici e impianti"
- quando, per lo stesso edificio o immobile, si effettua più di un intervento ammesso ai benefici fiscali, sarà possibile produrre una documentazione unitaria non solo per l'asseverazione - come indicato dal precedente decreto - ma anche per l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati
- l'installazione di pannelli solari è agevolabile, oltre che in presenza della certificazione di qualità conforme alle norme Uni En 12975 (come richiesto dal decreto 19/2/2007) rilasciata da un laboratorio accreditato, anche se la certificazione è Uni En 12976. Sono inoltre considerate egualmente valide le norme En 12975 ed En 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera
- per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, la certificazione di qualità rilasciata dal laboratorio potrà riguardare esclusivamente il vetro solare e non più anche le strisce assorbenti, come era invece prescritto dal decreto originario.
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r.fo. | |