Scissione necessaria per la crescita del settore commerciale.


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Scissione necessaria per la crescita del settore commerciale.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 09/02/2007
N° doc. 2083
 
09 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Parere n. 40 deliberato il 18 dicembre 2006

Scissione necessaria per la crescita del settore commerciale

L'operazione appare obiettivamente rivolta a creare un nuovo sistema aziendale
 
Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive assolve dal sospetto di elusività un'operazione di scissione parziale non proporzionale qualora l'operazione si svolga nel rispetto delle condizioni descritte nell'istanza e dei vincoli relativi all'ingresso di nuovi soci e purché gli immobili della beneficiaria non vengano utilizzati per finalità personali dei soci ma solo per le esigenze imprenditoriali.
La pronuncia favorevole alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è stata favorita dalla completezza probatoria dell'istanza d'interpello. La presenza dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, dello statuto e, particolarmente, del progetto di scissione corredato dalle perizie di stima e dalle informative concernenti i rapporti di parentela relativi ai soci hanno senza dubbio consentito all'Organo decidente di elaborare un compiuto convincimento sulla dinamica della fattispecie nei suoi riflessi non elusivi.

Propone l'interpello, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, una Snc che svolge sia attività di produzione e vendita all'ingrosso di lampadari e montature in metallo per lampadari sia attività di gestione immobiliare avente a oggetto i cespiti a destinazione industriale attualmente concessi in locazione a terzi.
Si legge nell'istanza che i soci, al fine di escludere che i rischi connessi alla gestione dell'attività produttiva possano ricadere sull'attività di gestione immobiliare, ambirebbero scindere la società in modo da separare le due attività mediante una scissione parziale non proporzionale. Tale obiettivo consentirebbe di realizzare precise finalità di rilancio. Infatti: "il ramo immobiliare, in vista di ulteriori sviluppi, da realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di nuovi immobili e/o la ristrutturazione di quelli già esistenti, non risulterà penalizzato dalla gestione finanziaria dell'attività produttiva e non sarà appesantito dal rischio d'impresa gravante su quest'ultima, potendo in tal modo ottenere dal mercato anche migliori condizioni finanziarie per l'attuazione dei piani di sviluppo; il ramo produttivo potrà avvantaggiarsi di un'organizzazione più flessibile e, quindi, dotarsi di una migliore e più razionale gestione delle passività e soprattutto dell'indebitamento".

La scissione avverrebbe mediante lo scorporo di una parte del patrimonio e la sua assegnazione alla società di nuova costituzione (anch'essa una Snc), con attribuzione del capitale di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2506, comma 2, cc. Inoltre, la parte di patrimonio della scissa che verrebbe attribuita alla beneficiaria è rappresentata dalla piena proprietà di due capannoni a uso artigianale a struttura prefabbricata, iscritti nella voce dell'attivo "Terreni e fabbricati".
L'istante precisa che alla beneficiaria non verrebbero attribuiti debiti e che gli elementi dell'attivo e del passivo che resterebbero in capo alla scissa sono strettamente correlati all'attività di produzione. In particolare, alla stessa rimarrebbero un fabbricato industriale utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di produzione, e un immobile a uso ufficio, attualmente adibito a sede legale e amministrativa della società istante.

Al fine di comprovare l'assenza di implicazioni elusive del progetto, l'interpellante asserisce che tale soluzione consente:
  • ai soci, sia della scissa che della beneficiaria, di gestire i due diversi rami d'azienda secondo differenti criteri e strategie con un rischio d'impresa differenziato
  • il trasferimento di una parte del patrimonio immobiliare della scissa alla costituenda beneficiaria, con continuità dei valori fiscali senza sottrazione degli immobili medesimi al regime d'impresa.

L'esibizione degli elementi conoscitivi appena evidenziati è stata, come si è detto, ritenuta pregiudiziale alla pronuncia favorevole perchè ha lasciato sottendere che lo scorporo dall'azienda commerciale delle componenti finanziaria e immobili, con continuità di valori fiscali, in una società nuova, con compiti essenzialmente gestionali del proprio patrimonio, sia oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze di strategia aziendale facilitando l'allargamento della compagine sociale.
Tale prospettiva in sé offre asilo comunque a una perplessità che forma oggetto di stigma da parte del Comitato, il quale non manca di osservare che proprio perché la "detta operazione si proietta nella prospettiva di un successivo ingresso di nuovi soci, secondo modalità che non sono specificate nell'istanza, è necessario fare salva l'ipotesi in cui dall'allargamento "post scissione" della compagine sociale della scissa consegua che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga trasferita, anche frazionatamene, o comunque acquisita, da nuovi soci". In tal caso, infatti, la scissione diverrebbe un'operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso e, dunque, meno appetibile.

La strumentalità eventuale rappresenta la componente patologica della soluzione interpretativa avanzata dal contribuente che potrebbe capziosamente porre in essere la scissione facendo leva sulla neutralità fiscale fisiologica di tale tipologia di operazioni straordinarie. Non a caso la norma antielusiva recata dall'articolo 37-bis del Dpr 600/73 pone l'accento sul disegno elusivo complessivamente architettato dal contribuente, in quanto caratteristica tipica dell'elusione è che la stessa, in genere, non si esaurisce in una sola operazione, ma si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati; il vantaggio fiscale non deriva di norma da una singola operazione, ma è il prodotto di eventi prodromici o consequenziali, come l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali.

Ancora una volta trova conferma un principio più volte presente nella dottrina e negli annali della giurisprudenza: i comportamenti elusivi si sostanziano, e sono per ciò riconoscibili, nell'utilizzo di scappatoie formalmente legittime al fine di aggirare regimi fiscali tipici, ottenendo vantaggi che il sistema ordinariamente non consente e indirettamente disapprova.
E' pacifico - e in tal modo trova accredito nella parieristica ufficiale dell'Amministrazione finanziaria e del Comitato - che un'operazione può configurarsi come elusiva se è priva di valide ragioni economiche e, nel contempo, preordinata al conseguimento di un risparmio d'imposta - apoditticamente qualificabile come indebito - attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario.

Nel segno della pronuncia resa all'interpellante, gioca un ruolo determinante la valutazione che la dichiarata attribuzione degli immobili a una società beneficiaria di nuova costituzione non comporta, in via di principio, la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi, dal momento che il beneficio sottostante alla scissione in argomento (consistente nella possibilità di separare i patrimoni in regime di neutralità) non fa venir meno la latenza d'imposta sui relativi plusvalori (questi, infatti, concorreranno al reddito secondo le regole ordinarie al momento della loro cessione o assegnazione ai soci della società beneficiaria).

L'operazione rappresentata si ritiene sostenuta da valide ragioni economiche, così come prescrive l'articolo 37-bis del Dpr 600/73, perchè appare obiettivamente rivolta alla creazione di un nuovo sistema aziendale e, non essendo finalizzata alla successiva rivendita delle quote societarie, risulta funzionale a un concreto interesse dei soci a operare sulla base del contratto sociale.
La mancanza di tale condizione, comportando l'insussistenza di valide ragioni economiche nell'operazione stessa, determinerebbe l'elusività della scissione perché funzionale alla creazione di una società "contenitore" destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze.

Il Comitato afferma, dunque, che la soluzione interpretativa prospettata risponde plausibilmente alla necessità di scindere l'attività di gestione immobiliare da quella prettamente commerciale, in conseguenza anche dei programmi dell'affiliante tesi ad ampliare la gamma merceologica dei prodotti commercializzati e ad aprire nuovi punti vendita.
In tale contesto, l'operazione di scissione viene considerata come necessaria per permettere interventi mirati alla crescita del settore commerciale, che, in conseguenza dello snellimento patrimoniale operato con la scissione, potrebbe troverebbe maggiori opportunità di sviluppo anche attraverso l'ingresso di nuovi soci e di nuovi capitali.

La pronuncia si rivela coerente con l'uniformità di indirizzo che il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive sostiene dover mantenere in risposta a interpelli relativi a fattispecie di contenuto analogo. Basti citare in proposito, per la rilevanza didattica che possiedono, ex plurimis, il parere n. 16/2003 e quelli più recenti, pubblicati su FISCOoggi, n. 9/2004 e nn. 5, 21 e 50 del 2005.

 
Antonina Giordano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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