Scissione non elusiva se il socio 'mantiene il controllo' - Risoluzione n. 281/E del 4 ottobre 2007


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Scissione non elusiva se il socio 'mantiene il controllo' - Risoluzione n. 281/E del 4 ottobre 2007
Autore: Elena Vaschetto - aggiornato il 04/10/2007
N° doc. 4037
 
04 10 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 281/E del 4 ottobre 2007

Scissione non elusiva se il socio "mantiene il controllo"

L'operazione deve essere, inoltre, contraddistinta da un effettivo intento riorganizzativo
 
Un'operazione di scissione parziale proporzionale - avente a oggetto il ramo immobiliare - a favore di una società neocostituita, seguita dalla cessione a terzi delle partecipazioni detenute nella società scissa da uno dei due soci in misura non superiore al 50% del capitale sociale, non è elusiva a condizione che entrambe le società - scissa e beneficiaria - post-scissione, svolgano un'effettiva attività d'impresa.
E' questa l'ultima pronuncia dell'agenzia delle Entrate che, con la
risoluzione n. 281/E del 4 ottobre, conferma la linea dell'ormai soppresso Comitato consultivo in merito alle operazioni di scissione.

La richiesta di parere era stata formulata dal contribuente ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 413/1991 ("interpello antielusivo").

Il caso riguarda una società che opera nel settore della produzione, vendita e commercio di cinture e altri articoli in pelletteria, partecipata in egual misura da due soci (X e Y).
X ha intenzione di cedere il proprio pacchetto azionario a terzi, non essendovi parenti nè discendenti in grado di continuare a svolgere l'attività sociale in sua vece.
I figli di Y, che già prestano la loro opera in azienda in qualità di dipendenti, hanno valutato l'opportunità di acquistare la quota di X.
Il loro progetto di acquisto è, allo stato attuale, difficilmente realizzabile, a causa della presenza nel patrimonio aziendale di due immobili (fabbricati industriali) di significativo valore economico, che comporterebbero una valutazione assai elevata del prezzo di acquisto delle azioni di X, rappresentative della metà del patrimonio aziendale.
Inoltre, è opinione unanime dei soci e dei potenziali acquirenti che il settore immobiliare non sia strategico da un punto di vista industriale, poiché il mercato di riferimento della società richiede strutture produttive snelle e flessibili.

Sulla base di queste considerazioni, i soci intendono operare una scissione parziale proporzionale, con attribuzione del ramo immobiliare (incluso il mutuo ipotecario iscritto per un importo pari al debito residuo alla data di effettuazione dell'operazione) a una società di nuova costituzione che eserciterà attività di locazione di beni immobili.
In particolare, uno dei due immobili sarà concesso in locazione alla società scissa, mentre l'altro continuerà a essere locato a terzi.
La scissione avverrà in neutralità fiscale e a valori di libro, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, senza che vi sia emersione di alcun avanzo o disavanzo.

A seguito della scissione, X cederà la propria quota azionaria (pari al 50% del capitale sociale) ai figli di Y, a un prezzo corrispondente a un valore economico pari a circa 1,2-1,5 milioni di euro, con il conseguente realizzo di un capital gain quantificabile in circa 1-1,3 milioni di euro.
Le ragioni economiche su cui si fonda l'operazione, in base a quanto dichiarato, sono riconducibili alla volontà di tenere distinte l'attività industriale da quella immobiliare, con la possibilità per la beneficiaria di svolgere esclusivamente un'attività di gestione degli immobili e per la scissa di proseguire nell'attività caratteristica aziendale.
Una volta effettuato lo scorporo del ramo immobiliare, viene, altresì, garantito il ricambio generazionale, con l'ingresso dei figli di Y nella sola attività industriale.
Gli attuali soci (X e Y) dichiarano di non voler vendere le quote possedute nella società beneficiaria, dal momento che ritengono tale operazione quale "salvaguardia" del proprio patrimonio, diretta ad attenuare il rischio d'impresa.

Per quanto concerne le azioni detenute nella società scissa, Y conserva la proprietà delle medesime, riservandosi di trasferirle ai figli tramite ricorso all'istituto della donazione solo al momento del definitivo abbandono dell'attività lavorativa (prevedibile, salvo motivi straordinari, comunque, non prima di cinque anni).

Dopo aver dettagliatamente prospettato il suo progetto di riorganizzazione, la società scindenda ha chiesto all'agenzia delle Entrate un parere in merito alla legittimità dell'insieme delle operazioni descritte al fine di escludere ogni eventuale applicazione della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73(1).

Per una maggiore comprensione, va ricordato che, affinché una fattispecie rientri nelle previsioni della norma antielusiva che trova fondamento nell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:
  • l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis
  • l'aggiramento di un obbligo o divieto previsto dall'ordinamento
  • il conseguente risparmio di imposta indebito
  • l'assenza di valide ragioni economiche.

A tal proposito, l'Agenzia, nella sua risposta, ha affermato preliminarmente (ricordando anche il parere dell'ormai soppresso(2) Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, n. 5 del 2005) che la scissione parziale proporzionale è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso in cui il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d'impresa.

Nella fattispecie prospettata, i plusvalori relativi al patrimonio immobiliare trasferito in neutralità fiscale dalla scissa alla società beneficiaria non sono sottratti al regime dei beni di impresa, ma solo provvisoriamente resi latenti dall'operazione in questione; infatti, la loro imposizione, secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa, è semplicemente rinviata al futuro, ossia al momento in cui gli stessi beni verranno ceduti o assegnati ai soci.

Diverso sarebbe se la scissione rappresentasse solo il primo step di un disegno più ampio che prevede la creazione di una società "contenitore" (di immobili o di un ramo aziendale) e la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche.
In tal caso, gli immobili della società "contenitore" non verrebbero ceduti direttamente dalla società ai terzi (generando plusvalenze tassabili, ai sensi dell'articolo 86 del Tuir) ma a questi ultimi sarebbero cedute le azioni della società che "contiene" gli immobili". I soci - persone fisiche - cedenti usufruirebbero, in tal modo, sui capital gain realizzati dalla vendita delle azioni, di un più mite regime di tassazione.

In altri termini, se i soci cedessero tutte o la maggioranza (più del 50%) delle azioni della società "contenitore" a terzi, l'intero disegno si qualificherebbe come elusivo, in quanto finalizzato a far conseguire ai soci cedenti un indebito risparmio d'imposta.
Nel caso specifico non è stato rilevato alcun aggiramento di norme in tal senso, in quanto i soci (X e Y) hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di alienare le azioni possedute nella società beneficiaria.

Per quanto concerne la società scissa, invece, solo il socio X cederà la propria partecipazione a terzi (come si è detto, ai figli di Y), mentre l'altro socio, Y, manterrà la titolarità delle azioni, salvo valutare la possibilità di donare le proprie azioni ai figli al momento del definitivo abbandono dell'attività lavorativa. Con riguardo a quest'ultima eventualità, l'Agenzia ha riscontrato la legittimità di tale comportamento, motivato dalla necessità del "ricambio generazionale", beninteso a condizione che i figli-donatari mantengano, cosicché la donazione non sia strumentale alla successiva cessione, la titolarità delle azioni.

Relativamente al comportamento del socio X, l'Amministrazione ha specificato, inoltre, che la cessione della sola partecipazione detenuta dal socio X nei limiti del 50% non rappresenta un'ipotesi di cessione di una partecipazione "di controllo" (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), Cc) della società scissa e, pertanto, non qualifica il disegno combinato della scissione seguita dalla cessione di quote, come "strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso".

Un'ulteriore condizione ai fini della non elusività del progetto va ricercata, a parere dell'agenzia delle Entrate, nella circostanza che l'operazione non sia volta, di fatto, alla mera assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria ai soci, attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altri termini, l'operazione deve essere contraddistinta da un effettivo intento riorganizzativo, finalizzato alla continuazione dell'attività caratteristica - da parte della società scissa - e di quella immobiliare - a opera della società beneficiaria.
Ciò posto, non sono stati ravvisati aggiramenti e risparmi d'imposta indebiti nell'operazione prospettata, riscontrando, altresì, la sussistenza di valide ragioni economiche, riconducibili alla volontà di "snellire" la struttura patrimoniale della società scissa, favorendo, con l'ingresso di nuovi soci e il ricambio generazionale, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'apporto di nuove strategie industriali.

NOTE
1. La norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr 600/73, al comma 1 prevede che "sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi , anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".

2. Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato soppresso in base alle disposizioni del Dl 223/2006. Con la circolare n. 40/2007, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, con la soppressione del suddetto organismo, devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge 413/1991, che disciplinano l'attività del Comitato stesso.

 
Elena Vaschetto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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