Scissione societaria, 45 giorni per integrare l'istanza.


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Scissione societaria, 45 giorni per integrare l'istanza.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 17/01/2007
N° doc. 1994

Parere n. 35 deliberato il 18 dicembre 2006

Scissione societaria, 45 giorni per integrare l’istanza

Le lacune documentali possono essere colmate
non configurandosi da subito inammissibilità della richiesta

Con il parere in commento, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, interpellato ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 in merito a un’operazione di scissione parziale proporzionale, denuncia talune criticità nel corredo documentale esibito dal contribuente, in virtù delle quali opta per la delibera di un parere interlocutorio, lasciando così all’istante la facoltà di colmare le lacune rilevate nel termine assegnatogli, in ottemperanza al disposto del comma 13 del regolamento, adottato con il decreto interministeriale n. 194 del 13 giugno 1997.

La soluzione adottata risponde a criteri di prudenza, dal momento che la giustificazione economica della riorganizzazione risulta carente e non idonea a scemare i dubbi sulla effettiva vitalità della società interpellante. Ciò, in presenza di altri dati parziali, alimenta il sospetto che vengano sottaciuti elementi probatori dirimenti il problema dell’elusività del caso da parte dell’Organo consultivo.

Da quello che si comprende dall’istanza emerge che la proponente l’interpello (una Spa) ha per oggetto il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti cementieri, mangimi e fertilizzanti ed è proprietaria di beni immobili, di cui alcuni utilizzati direttamente e altri locati. In funzione delle esigenze del mercato di contesto, sarebbe intenzione dei soci separare l’attività immobiliare da quella commerciale al fine di concentrare l’attività caratteristica nell’istante e traslare, ponendo in essere una scissione parziale proporzionale, la gestione del patrimonio immobiliare a una società di nuova costituzione, avente forma giuridica di società per azioni, i cui soci (persone fisiche) sarebbero gli stessi dell’interpellante, con le medesime percentuali di partecipazione al capitale sociale. La scissione avverrebbe a valori contabili e con continuità di valori fiscali, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e non renderebbe necessari conguagli in denaro.

Ai fini del calcolo del rapporto di proporzionalità, la società istante ritiene di non dover includere la riserva da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, riserva non distribuibile costituita in base al disposto dell'articolo 2426, comma 4, del Codice civile, in quanto la stessa è riferita a uno specifico elemento dell'attivo che non verrà trasferito alla beneficiaria. Per tale motivo, la detta riserva non dovrà essere ricostituita in capo alla beneficiaria stessa. Le riserve in sospensione di imposta verranno ricostituite proporzionalmente in capo alla beneficiaria. La quota di capitale sociale di ciascuna delle due società (la scissa e la beneficiaria), formata con utilizzo del fondo di rivalutazione ex legge n. 72 del 1983, verrà determinata in base al "rapporto esistente fra l'importo del capitale sociale della scissa post-scissione e del capitale sociale della beneficiaria, tenuto conto che la somma dei due importi è esattamente pari al capitale sociale della scissa ante-scissione". L'istante precisa, infine, che non è prevista la cessione a terzi delle azioni delle società interessate alla scissione, e che, dopo l'operazione stessa, la beneficiaria darà in locazione alla scissa le porzioni immobiliari occorrenti per lo svolgimento dell'attività di quest'ultima, e il contratto di locazione sarà stipulato a prezzi di mercato.

Nel caso in esame, il dichiarato intento dei soci è quello di separare l'attività commerciale principale da quella relativa alla gestione delle proprietà immobiliari, attività quest'ultima che continuerà a essere svolta dalla società beneficiaria. In merito alle valide ragioni economiche dell'operazione, nell'istanza viene evidenziato che l'operazione di scissione permetterebbe alla società scissa di concentrarsi sulla propria attività commerciale e al contempo consentirebbe di gestire in maniera ottimale il patrimonio immobiliare ormai sovradimensionato rispetto alle esigenze della società istante.

Come anticipato in premessa, l’onere descrittivo assolto dal contribuente non trova pari corrispondenza in quello di allegazione dei dati probatori i quali, se comparati, appaiono contraddittori e limitatamente ad alcuni aspetti oscuri.
In particolare, la lettura del bilancio allegato lascia trasparire l’esistenza di un’attività imprenditoriale di più ampio respiro rispetto a quella enunciata nell’istanza, dal momento che il campo di azione del contribuente attiene alla commercializzazione anche di prodotti diversi dai fertilizzanti e, presumibilmente, in relazione a ulteriori aree geografiche. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che la società istante è titolare di partecipazioni in altre società, è comprensibile che la necessità di maggiori specificazioni non è motivata da apriorismi opzionali, ma dalla necessità di conoscere l’effettiva esistenza di ragioni di strategia aziendale che possano suffragarsi come valide e, dunque, legittimanti la non elusività del disegno, ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 30 settembre 1973 (per inciso, può dirsi che la fattispecie presenta evidenti analogie con quella oggetto del parere n. 58 del 2005, pubblicato su FISCOoggi del 12 aprile 2006).

E ancora: il rilevante movimento commerciale (entità dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori), la significativa posizione di debito verso le banche e il fatto che la società già utilizza mediante locazione a terzi alcuni dei propri cespiti immobiliari impongono un’analisi alla luce di maggiori elementi circostanziali che possano eleggersi a fondamento della scelta di realizzare una scissione parziale proporzionale.
Solo tali chiarimenti, suffragati dalle evidenze documentali, potranno assicurare una visione chiara dell'incensurabilità del comportamento dell'interpellante e decretare il superamento della preclusione recata dalla normativa antielusiva all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria in sede accertativa.

L'attivazione della procedura di integrazione istruttoria, prevista dal comma 13 dell'articolo 5 del Dm n. 194/97, produce la sospensione del termine entro il quale il Comitato consultivo deve rendere il proprio parere.


Antonina Giordano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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