Scorporo dei terreni, istruzioni per l'uso - 2.


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Scorporo dei terreni, istruzioni per l'uso - 2.
Autore: Vincenzo Cipriani - aggiornato il 15/02/2007
N° doc. 2103
 
15 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007

Scorporo dei terreni, istruzioni per l’uso - 2

I costi incrementativi sono da imputare al valore del fabbricato: per realizzare ciò occorre decurtarli dal valore complessivo dell’immobile (area + fabbricato)
 
Immobili acquisiti prima del 4 luglio 2006
Per gli immobili acquisiti prima del periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, il comma 8 dell’articolo 36 in commento prevede un impatto solo parziale delle nuove disposizioni. In particolare, da un lato non sono recuperabili le quote di ammortamento precedentemente dedotte riferibili al terreno, dall’altro occorre rideterminare il residuo valore ammortizzabile, tenendo conto che la quota riferibile al terreno non è ammortizzabile.

Per raggiungere tale ultimo obiettivo, occorre:
1. determinare la quota riferibile al fabbricato
2. decurtare la quota riferibile al fabbricato degli ammortamenti precedentemente dedotti.

Il valore riferibile al terreno (punto 1) si determina con le stesse modalità previste per gli immobili acquisiti a partire dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006. Per gli immobili acquisiti in passato, tuttavia, occorre far riferimento ai valori indicati nell’ultimo bilancio approvato prima del periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.
In sostanza, per un contribuente che ha approvato il bilancio prima del 4 luglio 2006 (con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) il valore dell’area è pari al maggiore tra:
a. il valore dell’area che risulta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005
b. il valore che si ottiene applicando la percentuale del 20 (ovvero 30 per i fabbricati industriali) al costo complessivo dell’immobile (area + fabbricato) indicato nel medesimo bilancio.

Una volta determinato il valore dell’area, tale valore dovrà essere portato in diminuzione dal valore complessivo dell’immobile in modo da ottenere la quota riferibile al fabbricato.
L’ultimo passaggio consiste nel decurtare la quota riferibile al fabbricato degli ammortamenti dedotti fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006: si ottiene, in tal modo, la residua quota ancora ammortizzabile.

Ad esempio, si ipotizzi un contribuente (con esercizio coincidente con l’anno solare) che abbia indicato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 un immobile industriale per un valore complessivo pari a 1.000, di cui 800 riferibili al fabbricato e 200 riferibili all’area. Si ipotizzi, inoltre, che alla medesima data del 31 dicembre 2005 il fabbricato risulti ammortizzato per un valore complessivo pari a 540.
In tal situazione occorre, in primo luogo, confrontare il valore forfetario dell’area pari a 300 (30% di 1.000) con il valore dell’area esposto in bilancio (200) e prendere il maggiore dei due (ossia 300). La quota riferibile al fabbricato è pari, quindi, a 700 (1.000-300).
Per determinare la quota ancora ammortizzabile occorrerà decurtare dal valore del fabbricato (700) le quote di ammortamento già dedotte (540): l’importo così ottenuto (160) sarà deducibile a partire dal periodo d’imposta 2006 per l’intero importo di competenza.

Anche per gli immobili acquisiti prima del periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 valgono alcune considerazioni fatte a proposito degli immobili acquisiti dopo la predetta data.
In primo luogo, anche per gli immobili acquisiti in passato la determinazione del valore ammortizzabile va effettuata una sola volta: tale valore, quindi, non sarà più influenzabile da eventuali vicende collegate all’immobile (ci si riferisce, ad esempio, a operazioni di rivalutazioni o al sostenimento di spese incrementative).
Inoltre, nell’ipotesi di acquisto dell’area in un periodo antecedente rispetto alla costruzione del fabbricato, il valore ammortizzabile è pari, anche in questo caso, al costo effettivamente sostenuto per la costruzione del fabbricato.

Costi incrementativi, rivalutazioni e operazioni assimilate
Nel determinare il valore forfetario dell’area, il legislatore ha previsto, nel comma 8, una presunzione finalizzata a disciplinare il trattamento dei costi incrementativi che sono stati capitalizzati a incremento del valore complessivo dell’immobile (area + fabbricato). Si poneva il problema, infatti, di stabilire se i predetti costi dovessero essere attribuiti al valore dell’area, del fabbricato ovvero pro-quota sia sull’area che sul fabbricato.
La norma ha stabilito, al riguardo, che i costi incrementativi sono da imputare al valore del fabbricato: per realizzare ciò, occorre decurtarli dal valore complessivo dell’immobile (area + fabbricato).
Il legislatore ha, in sostanza, previsto un trattamento di favore per il contribuente che avrà un valore forfetario dell’area più basso e, conseguentemente, un valore del fabbricato ammortizzabile maggiore.

La
circolare n. 1/E del 2007 ha chiarito cosa rientra tra i costi incrementativi e cosa può essere a essi assimilato.
In particolare, sono costi incrementativi capitalizzati le spese per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento, portate a incremento del costo dei fabbricati strumentali, sostenute successivamente all’acquisto o alla costruzione.
Sono assimilabili alle spese incrementative, invece, gli oneri di urbanizzazione e gli oneri accessori capitalizzati: anche tali oneri, quindi, dovranno essere decurtati dal valore complessivo dell’immobile (area + fabbricato).

Lo stesso trattamento appena evidenziato per i costi incrementativi è riservato dal legislatore alle rivalutazioni effettuate sul valore complessivo dell’immobile. Il valore derivante dalle rivalutazioni effettuate dovrà, quindi, essere decurtato dal valore complessivo dell’immobile (area + fabbricato) prima di procedere all’applicazione delle percentuali forfetarie.
Anche per la rivalutazione, la circolare n. 1/E/2007 ha chiarito un’ipotesi di assimilazione: ai fini della disciplina in esame, è assimilabile a un’operazione di rivalutazione il disavanzo di fusione allocato sul valore complessivo dell’immobile comprensivo di area.

2 – continua. La terza puntata sarà pubblicata venerdì 16; la prima è su FISCOoggi di mercoledì 14

 
Vincenzo Cipriani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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