Se sa e chiude un occhio anche il datore di lavoro paga
Il datore di lavoro paga anche se non è "mobber". Chiudere gli occhi in presenza di una palese persecuzione di un proprio dipendente è un fatto abbastanza grave da obbligare l'imprenditore a risarcire i danni. La responsabilità c'è pure se - di fatto - le vessazioni e le angherie sono commesse da altri lavoratori e non dal "boss" in prima persona. Di nuovo la Corte di cassazione interviene sul vero e proprio "tormentone" giuridico del mercato del lavoro italiano: il mobbing.
Il termine inglese è entrato correntemente nel lessico dei tribunali, nonostante il fenomeno - nei fatti - non abbia ancora trovato una puntuale disciplina giuridica. E così tocca ai giudici "supplire" al vuoto legislativo, costruendo letteralmente dal nulla principi e regole. Con la sentenza n. 18262 la Suprema corte affina il proprio orientamento in tema di "mobbing orizzontale".
I giudici spiegano che se a far venire l'esaurimento nervoso a un dipendente di banca sono i suoi compagni di lavoro "non può essere attribuita al datore di lavoro la patente di 'mobber'", però la sua responsabilità "si ravvisa non già in quanto soggetto direttamente agente a danno del proprio dipendente, ma per non essersi attivato per la cessazione dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi collaboratori".