Sempre possibile la sospensione amministrativa del ruolo.


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Sempre possibile la sospensione amministrativa del ruolo.
Autore: Antonio Nuzzolo - aggiornato il 15/02/2007
N° doc. 2102
 
15 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 21/E del 7 febbraio 2007

Sempre possibile la sospensione amministrativa del ruolo

Non fa eccezione l'ipotesi di iscrizione che fa seguito a un avviso di accertamento
 
E' possibile sospendere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo a seguito di avviso di accertamento? Questo è il quesito a cui ha dato risposta, in senso affermativo, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21/E del 7 febbraio 2007.
La questione traeva origine da una domanda di parere formulata da una direzione regionale, che aveva chiesto di sapere se il potere di sospendere in via amministrativa la riscossione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 39, prima comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, riguardasse anche le somme iscritte a ruolo a seguito di avviso di accertamento.

La norma richiamata dispone che: "Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".

Il collegamento tra ricorso contro il ruolo e potere di sospensione aveva indotto, già in passato, l'Amministrazione finanziaria a escludere la possibilità di sospensione amministrativa del ruolo, che non fosse stato impugnato per vizi propri e, dunque, a escludere che potesse essere sospesa la riscossione di un ruolo derivante da un avviso di accertamento, poiché in tale caso l'iscrizione a ruolo è sempre successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, che è atto autonomamente impugnabile.
La sospensione era, dunque, ammessa soltanto per le imposte riscosse direttamente tramite ruolo, ovvero la cui iscrizione a ruolo non fosse stata preceduta dalla notifica di un apposito atto, come avviene, ad esempio, per l'iscrizione operata a norma dell'articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

A tali conclusioni si era già giunti con la risoluzione del 17 dicembre 1981, n. 7216; un successivo documento di prassi (risoluzione 19 maggio 1985, n. 1983) ha poi ribadito l'orientamento interpretativo, fissando il principio secondo cui "...la facoltà di sospensione della riscossione...sussiste solamente quando sia proponibile e sia stato proposto dal contribuente ricorso avverso l'iscrizione a ruolo ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni. Resta quindi esclusa...la possibilità di adottare provvedimenti sospensivi...nel caso in cui il contribuente, presentato il ricorso avverso l'avviso di accertamento, produca, a seguito di iscrizione in via provvisoria, ricorso contro il ruolo proponendo le stesse eccezioni già sollevate nel gravame avverso l'avviso di accertamento. Infatti, a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 636 è ammesso il ricorso contro il ruolo soltanto se la relativa iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento ovvero per vizi propri del ruolo stesso".

I richiamati documenti di prassi trovavano collocazione nel precedente sistema della giustizia tributaria, disciplinato dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, che non prevedeva la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato, oggi, invece, ammessa, in via generale dall'articolo 47 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Tuttavia, per dare soluzione positiva al quesito posto e, dunque, ammettere la possibilità di sospensione, la risoluzione n. 21/E del 2007, pone l'accento sul generale potere di autotutela previsto dall'articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
Più nello specifico, viene messo in rilevo il comma 1-bis del menzionato articolo 2-quater, aggiunto dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, che espressamente prevede che "Nel potere di annullamento o di revoca...deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato".

Dunque, il potere di sospendere i ruoli derivanti da avviso di accertamento discende dal più generale potere di autotutela di cui è titolare l'Amministrazione finanziaria, e deve seguire la relativa disciplina, contenuta nel menzionato articolo 2-quater del Dl n. 564 del 1994 e nel Dm 11 febbraio 1997, n. 37.
Trattandosi di un potere di natura cautelare, gli uffici, prima di concedere la sospensione, dovranno valutare il "fumus boni juris", ossia le concrete possibilità che l'atto da cui deriva l'iscrizione a ruolo sia annullato in ambito contenzioso ovvero in sede amministrativa.
Congiuntamente alla fondatezza dell'istanza, è inoltre necessario prendere in considerazione il pericolo a cui è esposto il contribuente di subire un danno grave e irreparabile qualora venga intrapresa o proseguita la riscossione coattiva, cosiddetto "periculum in mora".

 
Antonio Nuzzolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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