Senza l'F24 la macchina non va in moto.


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Senza l'F24 la macchina non va in moto.
Autore: Umberto Pompeo - aggiornato il 24/01/2007
N° doc. 2026

24 01 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Contrasto alle frodi Iva

Senza l'F24 la macchina non va in moto

La richiesta d'immatricolazione o di successiva voltura di veicoli di provenienza intracomunitaria deve essere accompagnata dalla delega di pagamento che attesti l'assolvimento dell'imposta
 
Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi dirette a evadere l'Iva dovuta sull'immatricolazione o la voltura di veicoli di provenienza intracomunitaria, il comma 9 dell'articolo 1, Dl n. 262/2006, ha previsto che, in occasione della prima cessione interna, la richiesta d'immatricolazione o di voltura debba essere accompagnata dalla presentazione di un apposito modello F24, dal quale risulti l'assolvimento dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno specifico mezzo importato. In questo modo, si tende a impedire che l'autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario venga immatricolato prima che sia pagata l'Iva dovuta sulla prima cessione nel territorio dello Stato.

Così come precisato al paragrafo 5 della
circolare n. 1/E del 19 gennaio, la disposizione si applica ai veicoli nuovi e usati, per i quali siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall'articolo 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, con gli acquisti intracomunitari che si considerano realizzati in presenza delle seguenti condizioni:
  • l'acquisto (salvo talune deroghe, previste al comma 3 dello stesso articolo 38) deve essere effettuato "nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato"
  • il cedente deve essere un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Stato membro
  • l'acquisto deve avere a oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica in ambito comunitario
  • l'acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento
  • il bene proveniente da altro Stato membro deve giungere in Italia.

La normativa previgente stabiliva che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legge n. 331 del 1993, i pubblici uffici non potevano procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a mezzi di trasporto nuovi oggetto di acquisto intracomunitario, se non risultavano adempiuti gli obblighi relativi al versamento dell'Iva. Al suddetto sistema sfuggivano, però, i passaggi intermedi tra operatori antecedenti la fase finale dell'immatricolazione(1), costringendo l'Amministrazione finanziaria ad attendere l'ultimo passaggio prima di sottoporre a verifica le transazioni comunitarie realizzate.

In questo quadro, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3 citato, il legislatore era già intervenuto con l'articolo 1, comma 378, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), in forza del quale i soggetti d'imposta devono trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, e in ogni caso prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario, nonché il numero di telaio dei veicoli nuovi acquistati. In assenza di tali informazioni, gli uffici non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è effettuata altresì, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli(2).

Le nuove norme dispongono che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Per i veicoli oggetto d'importazione da paesi esterni alla Ue, qualora l'importazione sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di operare acquisti senza pagamento dell'imposta, riconosciuta ai cosiddetti "esportatori abituali" dall'articolo 8, comma 2, del Dpr 633/1972, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'Iva e che contenga l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore (comma 10).
Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà il termine a decorrere dal quale avranno efficacia le norme in esame, disciplinando i casi di esclusione dall'applicazione delle medesime (comma 11).

Le descritte disposizioni tendono, in conclusione, a impedire preventivamente che la frode Iva sia consumata: senza la prova del versamento dell'imposta, l'autovettura non viene immatricolata. Gli acquirenti di autoveicoli di importazione parallela, quindi, dovranno accertarsi dell'avvenuto versamento dell'imposta, altrimenti rischiano di non poterli utilizzare o di dover ripagare l'Iva già versata al proprio fornitore.


NOTE:
1) In tal senso, circolari del ministero delle Finanze n. 17/523110 del 10/2/1993, e n. 18/523192 del 13/2/1993, che così recita: "Poiché le cessioni degli anzidetti mezzi di trasporto nuovi, effettuate dai concessionari nel territorio dello Stato non costituiscono operazioni intracomunitarie ma cessioni interne detti soggetti restano esclusi dalla citata disposizione quando richiedano l'immatricolazione, l'iscrizione in pubblici registri o l'emanazione dei provvedimenti equipollenti non a nome proprio ma a nome dei soggetti ai quali gli stessi hanno ceduto i mezzi di trasporto nuovi. Per quanto concerne poi gli adempimenti richiesti, per effetto del richiamato art. 6, comma 2, agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto, si chiarisce che gli stessi sono tenuti a verificare esclusivamente che la copia della fattura emessa dal cedente comunitario sia conforme all'originale della fattura stessa, opportunamente integrata a norma dell' art. 46, comma 1, del decreto-legge 31-12-1992, n. 513".

2) Le disposizioni non si applicano ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tali soggetti, nel caso di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ai fini dell'immatricolazione, producono copia dell'attestato di pagamento modello F24 o dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 46, lettera p), del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

 
Umberto Pompeo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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