Senza limiti le cessioni di derrate alle Onlus.


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Senza limiti le cessioni di derrate alle Onlus.
Autore: Simonetta Consoli - aggiornato il 29/12/2005
N° doc. 1103
29 12 2005 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 180/E del 27 dicembre 2005

Senza limiti le cessioni di derrate alle Onlus

Sul regime agevolativo non ricade il divieto di cumulo con altre liberalità disposto dal Dl 35/2005
 
Con la risoluzione n. 180/E del 27 dicembre, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza di interpello presentata da un'industria alimentare, ha precisato che il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/97, in quanto non rappresenta una deduzione dal reddito o una detrazione d'imposta, né concorre a determinare i limiti quantitativi di deducibilità di erogazioni liberali disciplinate da altre norme tributarie, costituisce un'agevolazione autonoma sulla quale non esplicano effetto le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legge 35/2005, con il quale il legislatore ha introdotto un sistema di deduzioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali a favore del terzo settore.

Per giungere a questa conclusione, l'Agenzia delle Entrate esamina, in primo luogo, le disposizioni recate dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/97, secondo il quale le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che - in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale - vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir.
Pertanto, le imprese possono cedere gratuitamente alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta la propria attività (altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, ad esempio per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo) senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa medesima.
Al riguardo, l'Agenzia osserva che il comma 2 dell'articolo 13 del Dlgs 460/97 non pone alcun limite quantitativo alla cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici da parte delle imprese.

Nella risoluzione viene poi analizzato l'articolo 14 del decreto legge 35/2005 (convertito con modificazioni dalla legge 80/2005), il quale, al comma 1, stabilisce che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui.
Il successivo comma 3 dispone che resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Tuir, secondo il quale sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. In sostanza, chi - titolare di reddito d'impresa - eroga le liberalità, può avvalersi, in luogo della disposizione prevista dall'articolo 14 del decreto legge 35/2005, di quella recata dall'articolo 100, comma 2, del Tuir; la scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

Il comma 6 del medesimo articolo 14 stabilisce poi che la deducibilità delle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 non può essere cumulata con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Pertanto, se il soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14, non potrà applicare, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nello stesso comma 1, deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. La non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate.

Da quanto precede, l'Agenzia delle Entrate trae la conclusione che il beneficio dell'irrilevanza fiscale delle cessioni di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/97, dal momento che non rappresenta una deduzione dal reddito o una detrazione d'imposta né concorre a determinare i limiti quantitativi di deducibilità di erogazioni liberali disciplinate da altre norme tributarie, costituisce un'agevolazione autonoma sulla quale non hanno effetto le disposizioni recate dell'articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Di conseguenza, il regime agevolativo disciplinato dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/97 può continuare a essere applicato dall'impresa che effettua la cessione di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici senza limiti quantitativi, e può essere cumulato con le liberalità eventualmente erogate dallo stesso soggetto, deducibili ex articolo 14, Dl 35/2005.

Si ricorda, infine, che la possibilità di fruire del regime agevolativo recato dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/97 è subordinata al rispetto di alcuni adempimenti formali prescritti dal comma 4 dello stesso articolo 13, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
  • preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva
  • dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti
  • annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

Il mancato adempimento dei predetti obblighi ha come conseguenza che le cessioni di beni in argomento costituiscono ricavi ai fini delle imposte sui redditi.

 
Simonetta Consoli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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