Servizi di lavanderia senza Iva 'ammorbidita' - Risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007.


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Servizi di lavanderia senza Iva 'ammorbidita' - Risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007.
Autore: Rodolfo Rinaldi - aggiornato il 05/07/2007
N° doc. 3606
05 07 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007

Servizi di lavanderia senza Iva "ammorbidita"

L'aliquota è del 20% anche se le prestazioni sono fornite ad aziende sanitarie, scuole materne e asili nido
 
I servizi di lavanderia resi da una società cooperativa non possono usufruire dell'aliquota agevolata Iva al 4 per cento, anche se forniti all'interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne o strutture simili. Di conseguenza, vanno assoggettati all'aliquota ordinaria del 20 per cento.
Questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate attraverso la
risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007, rispondendo al quesito proposto da una lega provinciale di cooperative in merito al trattamento tributario da riservare alle suddette prestazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Facendo riferimento alla disposizione dettata al n. 41-bis della tabella A, parte II allegata al Dpr n. 633/72, il richiedente propendeva per l'applicabilità dell'aliquota ridotta del 4 per cento prevista per le attività svolte dalle cooperative nei confronti di soggetti svantaggiati, ipotizzando la riconducibilità a tali prestazioni dei servizi di lavanderia svolti all'interno delle strutture indicate.

La risoluzione puntualizza che, per il riconoscimento della tassazione agevolata in relazione alle prestazioni rese da cooperative (o loro consorzi), è necessario che le stesse siano:
  • socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili
    e
  • rese nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

    I servizi di lavanderia, invece, non soddisfano i requisiti richiamati, in quanto non rappresentano prestazioni con funzioni socio-sanitarie o assistenziali. Questa attribuzione, inoltre, non può discendere semplicemente dal fatto che gli stessi vengano forniti all'interno di strutture che operano con le citate finalità.

    Di conseguenza, le attività in esame vanno considerate servizi generici, non riconducibili nell'ambito delle prestazioni elencate nel n. 41-bis della tabella e, quindi, non tassabili con l'aliquota Iva del 4 per cento, bensì con quella ordinaria del 20 per cento.

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    Rodolfo Rinaldi
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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