Sfugge alla registrazione la rinuncia agli atti - Risoluzione n. 263/E del 21 settembre 2007.


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Sfugge alla registrazione la rinuncia agli atti - Risoluzione n. 263/E del 21 settembre 2007.
Autore: Luciana Calabrese - aggiornato il 21/09/2007
N° doc. 3976
21 09 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 263/E del 21 settembre 2007

Sfugge alla registrazione la rinuncia agli atti

Non muta la natura procedurale del provvedimento di estinzione del giudizio anche se la declaratoria reca in calce la liquidazione delle spese processuali
 
I provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice a seguito della rinuncia agli atti del giudizio, ex articolo 306 Cpc, non sono soggetti a obbligo di registrazione in termine fisso in quanto privi di contenuto decisorio e, pertanto, non idonei a incidere sulla posizione giuridica delle parti.
L'agenzia delle Entrate, con
risoluzione n. 263/E del 21 settembre, conferma la non assoggettabilità a registrazione dei provvedimenti giudiziari a carattere meramente procedurale.

L'esame coordinato degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986, che costituiscono le fonti normative di riferimento in materia di registrazione degli atti giudiziari, conduce, infatti, a ricercare negli effetti giuridici sostanziali del provvedimento la giustificazione razionale della imposizione.
La declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti rappresenta un esito possibile del giudizio di cognizione diverso dalla sentenza di merito.
La rinuncia è un atto processuale unilaterale dell'attore, il quale dichiara di voler porre fine al processo senza giungere alla pronuncia sulla domanda da lui proposta.
Il processo si estingue per rinuncia solo se il convenuto che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, accetta a sua volta.
L'interesse del convenuto alla prosecuzione deve concretizzarsi nella possibilità di conseguire un risultato più favorevole; sussiste, ad esempio, nell'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale.

Il giudice dichiara l'estinzione del processo, dopo aver vagliato la regolarità della rinuncia agli atti e della sua eventuale accettazione. Non gli compete alcuna indagine in ordine alla ragione che abbia determinato la rinuncia.
Le parti, infatti, così come possono scegliere se adire o meno l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, allo stesso modo possono, successivamente alla instaurazione del processo, decidere di rinunziare a esso. In tal senso, l'istituto della estinzione del giudizio per rinuncia agli atti costituisce una conferma della libera disponibilità della tutela giurisdizionale a opera delle parti.
L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non estingue l'azione, non incide sul diritto fatto valere in giudizio, né sul diritto di riproporre eventualmente la domanda in un altro processo. A differenza della rinuncia all'azione, infatti, la rinuncia agli atti, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata, non è idonea a generare una exceptio rei iudicatae.

Individuato, dunque, il presupposto della registrazione, nella concreta potenzialità del provvedimento giudiziario a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti che ne sono destinatari, l'Amministrazione finanziaria, con riguardo alle declaratorie di estinzione del processo per rinuncia agli atti, ha coerentemente escluso l'obbligo di registrazione in quanto provvedimenti che non intervengono nel merito del giudizio.
A seguito della rinuncia agli atti, il giudice, oltre a dichiarare estinto il giudizio, provvede - ai sensi dell'articolo 306, comma 4, Cpc - alla liquidazione delle spese processuali che il rinunciante deve rimborsare alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

L'agenzia delle Entrate ha escluso che tale provvedimento possa essere considerato alla stregua delle condanne tassabili in base al disposto di cui all'articolo 8, tariffa parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Non risolvendo, infatti, alcun conflitto d'interesse tra le parti, non è possibile farlo rientrare tra quelli che, definendo una controversia civile, sono soggetti a registrazione in termine fisso.

In proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato che "l'articolo 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi". (cfr Cassazione civile, ordinanza 21707/2006).

La risoluzione è in linea con l'orientamento, già espresso dall'Amministrazione finanziaria con circolare 45/2001, in base al quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate al citato articolo 8.

 
Luciana Calabrese
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