Sicilia, la Ue vieta l'esenzione Irap.


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Sicilia, la Ue vieta l'esenzione Irap.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 18/07/2007
N° doc. 3695
18 07 2007 - Edizione delle 15:30  
 
In Guue la decisione della Commissione

Sicilia, la Ue vieta l'esenzione Irap

Le misure introdotte dalla legge regionale 21/2003 incompatibili con il mercato comunitario
 
Secca bocciatura alle esenzioni Irap per le imprese siciliane. E' quanto contenuto nella decisione della Commissione europea del 7 febbraio scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L185 del 17 luglio 2007.

Le agevolazioni fiscali relative all'Irap, istituite dalla legge regionale n. 21/2003, prevedono un'esenzione dall'imposta per cinque anni successivi a quello d'inizio attività per alcune categorie d'imprese (alberghiere, turistiche, artigianali, agroalimentari, operanti nel settore dei beni culturali e dell'information tecnology) esistenti dal 2004 e per tutte le imprese industriali con un fatturato che non superi i 10 milioni di euro e che abbiano cominciato a operare nello stesso anno.
Le imprese già attive, a eccezione di quelle chimiche e petrolchimiche, invece, possono usufruire della medesima agevolazione per la parte dalla base imponibile che eccede la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003.
Possono godere del beneficio fiscale solo le aziende che possiedono, cumulativamente, la sede legale, amministrativa e operativa in Sicilia.
Queste, in sintesi, le misure della Regione Sicilia passate al vaglio della Commissione europea che le ha respinte considerandole "aiuto di stato".

Le agevolazioni Irap, infatti, sostiene l'organo comunitario, utilizzano risorse statali, offrono un vantaggio economico grazie all'abbattimento del carico fiscale, sono selettive perché indirizzate solo ad alcune categorie produttive e provocano una distorsione della concorrenza e degli scambi tra Stati membri.
La misura in questione, infatti, opera una discriminazione tra le imprese "siciliane" e quelle che, ad esempio, esercitano un'attività nell'isola e sono soggette all'Irap ma non possono usufruire dell'agevolazione perchè non vi hanno la sede legale.

Non sussistono inoltre, prosegue la Commissione, le condizioni per cui le suddette esenzioni fiscali possano usufruire delle deroghe previste dal Trattato Ce sugli aiuti di stato e relative al sostegno fornito per ovviare i danni delle calamità naturali o di altri eventi eccezionali, per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana o per realizzare un progetto comune di interesse europeo.

Esse non rientrano neanche tra gli aiuti di stato con finalità regionale, perchè questi sono concessi in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e se il loro livello è proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Nel caso della Sicilia, le autorità italiane, afferma l'Ue, non sono riuscite a dimostrare né il contributo delle esenzioni allo sviluppo della regione né l'esistenza di eventuali svantaggi da compensare.

L'organo europeo esprime dubbi anche sulle finalità delle misure fiscali, istituite dalla legge regionale con l'obiettivo di incrementare il numero delle imprese siciliane e ridurre il divario con quelle delle altre regioni italiane. La Commissione evidenzia, infatti, la scarsa chiarezza del legame tra l'abbattimento dell'Irap e la creazione di nuove aziende.

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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