Sintetico al sicuro con le indagini bancarie.


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Sintetico al sicuro con le indagini bancarie.
Autore: Salvatore Sardella - aggiornato il 03/12/2007
N° doc. 4892
03 12 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Sentenza n. 23690 del 15 novembre 2007

Sintetico al sicuro con le indagini bancarie

Nessuna necessità di dimostrare l'esistenza di un'attività d'impresa
 
Ai fini dell'accertamento sintetico, fondato sull'analisi dei conti bancari, è irrilevante che non sia dimostrata l'esistenza di attività di impresa ovvero che il saldo del conto sia negativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23690 del 15 novembre 2007 ha stabilito, in pratica, dei criteri generali per quanto concerne l'utilizzo dei movimenti bancari ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 38, quarto comma, del Dpr 600/1973.

Le presunzioni di maggiori redditi, derivanti dall'esame dei movimenti dei conti bancari, possono essere poste a fondamento anche dell'accertamento sintetico.
Nell'ambito di tale procedimento, importanza decisiva riveste l'onere addossato al contribuente di vincere la presunzione di maggiori redditi. E' stato osservato che la tutela del contribuente si realizza in due fasi: la prima, con il contraddittorio con l'ufficio al fine di vincere la presunzione di maggiori ricavi posta dalla norma, la seconda, in giudizio con le relative garanzie.

La presunzione concernente l'esame dei conti bancari ha valore "legale", poiché è la legge stessa che conferisce all'elemento istruttorio acquisito legittimamente valore di prova. Trattasi, in ogni caso, di presunzione "relativa", dal momento che il contribuente può fornire la prova contraria, dimostrando l'irrilevanza ai fini tributari delle movimentazioni nella determinazione del proprio reddito ovvero indicando i nominativi dei destinatari dei prelievi dal conto.

Secondo la Suprema corte, è irrilevante ai fini dell'operatività della descritta presunzione, la circostanza (fatta valere dal contribuente nel corso del giudizio di merito) che non siano stati previamente dimostrati l'esercizio di attività d'impresa da parte del soggetto accertato ovvero il saldo negativo del conto. Pertanto, secondo la Cassazione, la circostanza che l'articolo 32, comma primo, n. 2), del Dpr 600/1973, preveda l'equiparazione dei movimenti bancari non giustificati a maggior reddito non presuppone la previa dimostrazione da parte dell'ufficio che il contribuente svolga attività d'impresa (o altra attività di lavoro autonomo).

I giudici hanno, inoltre, precisato che la valenza probatoria del conto va valutata attraverso le singole movimentazioni e dalle scritture contabili relative al conto che, sempre ai sensi dell'articolo 32, comma primo, n. 2), Dpr 600/1973, sono oggetto del contraddittorio con l'ufficio. E' irrilevante ai fini fiscali il tipo di attività svolta dal contribuente.

Va comunque osservato che sulle problematiche interpretative inerenti sia la valenza probatoria della presunzione in oggetto sia il contenuto dell'onere addossato al contribuente, non vi è uniformità di vedute tra Cassazione e Commissioni tributarie.
Secondo la Ctp di Pisa (sentenza n. 69 del 2007), ad esempio, grava in capo all'ufficio che intenda imputare a maggiori proventi le somme rinvenute nei conti bancari la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività diversa da quella esercitata. Per i giudici pisani, infatti, si ritiene maggiormente verosimile che le movimentazioni bancarie si riferiscano alla stessa attività che il contribuente dichiara di svolgere.

Altra decisione, quella della Ctp di Bologna (n. 158 del 2007), ha precisato che è sufficiente la mera indicazione dei soli nominativi dei soggetti beneficiari delle somme prelevate dal conto. L'onere di dimostrare che siano stati conseguiti dei ricavi, invece, spetta all'ufficio, che dovrà richiedere apposita documentazione al riguardo. In tal modo, il meccanismo di equiparazione prelievi = ricavi (ex articolo 32, comma primo, n. 2), Dpr 600/1973) verrebbe di fatto superato.

Sotto l'aspetto relativo alla qualità delle giustificazioni ritenute idonee a vincere la presunzione di maggiori ricavi, si osserva che per la Cassazione (cfr sentenza 13819/2007) oggetto di contraddittorio devono essere i singoli movimenti, essendo ritenuta insufficiente una generica giustificazione legata al tipo di attività esercitata. In tal senso, alla luce di questi principi, la mera indicazione di un altro soggetto come beneficiario delle somme uscite dal conto, ovvero altre giustificazioni di carattere generico e non circostanziato, non dovrebbero essere sufficienti.

 
Salvatore Sardella
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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