Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari


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Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari
Autore: Garante privacy - aggiornato il 19/05/2006
N° doc. 1527
Comunicato stampa - 19 maggio 2006   
 

Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari

Senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Lo ribadisce il Garante per la privacy dando conto dell'esito dell'indagine compiuta sull'invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica.

Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato sia la forza politica committente (Forza Italia), sia le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.

Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L'Autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono.

Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società.

L'Autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail.

Con l'occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ritiene doveroso richiamare nuovamente l'attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel  provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005.

L'Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l'invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax.

Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati.  

Roma, 19 maggio 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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