Soggiorno libero ma non dal bollo - Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Soggiorno libero ma non dal bollo - Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 04/10/2007
N° doc. 4039
 
04 10 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007

Soggiorno libero ma non dal bollo

Scontano l'imposta gli attestati richiesti dai cittadini comunitari per la permanenza in Italia
 
L'attestato di iscrizione anagrafica, rilasciato ai cittadini dell'Unione europea che intendono soggiornare per più di tre mesi in territorio italiano, e l'attestato di soggiorno permanente, rilasciato dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo al cittadino comunitario, scontano l'imposta di bollo fin dall'origine in quanto atti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta dell'interessato. L'imposta si applica, fin dall'origine e nella misura di 14,62 euro, anche alle relative istanze, perché dirette agli uffici della pubblica amministrazione allo scopo di ottenere il rilascio dell'attestazione.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla
risoluzione n. 279/E del 4 ottobre, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello presentata dal ministero dell'Interno. In particolare, il Viminale chiedeva di sapere se gli attestati di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente, rilasciati dal Comune ai cittadini comunitari, e le relative istanze sono soggetti all'imposta di bollo. Due le ipotesi prospettate dal Ministero:
  1. gli attestati in questione hanno natura meramente dichiarativa e non danno origine a un diritto, sarebbero dunque esenti dall'imposta di bollo; inoltre, il cittadino comunitario non è obbligato a dotarsi dell'attestato di soggiorno permanente
  2. essi devono essere considerati alla stessa stregua dei certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e non piuttosto assimilati alle carte di soggiorno che vengono rilasciate, a titolo gratuito, ai familiari dei cittadini dell'Unione (come previsto dagli articoli 10 e 17 del Dlgs 30/2007); da qui l'assoggettamento all'imposta.

Secondo i tecnici dell'Agenzia, l'attestato di iscrizione anagrafica e l'attestato di soggiorno permanente possono essere annoverati, per la loro natura, "tra gli atti e provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta dell'interessato" e, di conseguenza, vanno assoggettati all'imposta di bollo, fin dall'origine e nella misura di 14,62 euro, come espressamente stabilito dal decreto che disciplina il tributo (Dpr 642/1972). Pertanto, prosegue la risoluzione, anche le relative istanze sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, in quanto "dirette agli uffici e agli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

Il fatto poi che il legislatore abbia previsto il rilascio gratuito della carta di soggiorno ai familiari non comunitari del cittadino europeo, non va letto come un'espressa previsione agevolativa in materia fiscale: il generico concetto di gratuità affermato nella norma è infatti finalizzato solo a non gravare il cittadino del costo del servizio che l'amministrazione sopporta per il rilascio dei documenti richiesti, e non vale a riconoscere l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo. "Del resto - conclude la risoluzione - quando il legislatore ha voluto esentare atti o documenti da qualsiasi tributo lo ha espressamente previsto".

 
Chiara Ciranda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware