Sostituti d imposta, non solo Cud. Da attestare anche compensi e utili


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Sostituti d imposta, non solo Cud. Da attestare anche compensi e utili
Autore: Fisco Oggi - aggiornato il 24/02/2010
N° doc. 12117

Sostituti d’imposta, non solo Cud. Da attestare anche compensi e utili

Entro il 1° marzo devono essere certificate le somme corrisposte e le ritenute effettuate nel corso del 2009
Oltre alla certificazione unica (modello Cud) dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati che datori di lavoro ed enti pensionistici sono tenuti a consegnare a dipendenti e pensionati (vedi "Cud 2010, countdown al 1° marzo. Invio anche in formato elettronico"), entro lo stesso termine del 1° marzo (quest’anno la scadenza ordinaria del 28 febbraio cade di domenica) altre certificazioni devono essere rilasciate per attestare le somme corrisposte e le relative ritenute operate nel corso del 2009.
In particolare, tutti i soggetti che hanno erogato compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono consegnare, a chi tali somme ha percepito, una certificazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal sostituto d’imposta, dalla quale risultino, oltre i dati identificativi di quest’ultimo, la causale, l’ammontare lordo delle somme corrisposte e l’importo delle ritenute effettuate.
Un ulteriore obbligo di certificazione ricade sui soggetti tenuti alle comunicazioni per i titoli azionari e su quelli che hanno corrisposto utili, ossia: società ed enti emittenti, casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, imprese di investimento e agenti di cambio, ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli, associanti.
La certificazione va dunque rilasciata ai percettori – i quali devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi indicati nella certificazione – di utili (anche quelli ricevuti in occasione della distribuzione di riserve di capitale) derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, in qualunque forma corrisposti, di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir) e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (articolo 44, comma 1, lettera f), del Tuir) con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
La certificazione non deve essere rilasciata per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Per certificare gli utili e i proventi equiparati, va utilizzato lo schema approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, che ha sostituito il precedente del 18 novembre 2008.
Lo schema è suddiviso in quattro sezioni per l’indicazione dei dati relativi, rispettivamente, al soggetto emittente, all’intermediario non residente, al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati, agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.
Nel nuovo schema di certificazione è stato inserito un apposito campo per l’indicazione dell’importo degli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
Un’ultima certificazione riguarda i redditi di natura finanziaria. A rilasciarla sono chiamati notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere da c a c-quinquies, del Tuir), quali, ad esempio, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. L’obbligo non sussiste nel caso in cui sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato o per l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997).
Nella certificazione, redatta in forma libera, vanno riportati i dati identificativi del contribuente e i dati relativi alle operazioni effettuate: natura, oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

r.fo. - pubblicato il 24/02/2010
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