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Spese di giustizia, le Entrate non riscuotono - Risoluzione n. 242/E del 7 settembre 2007. |
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 07/09/2007 |
N° doc. 3901 |
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07 09 2007 - Edizione delle 15:30 | |
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Risoluzione n. 242/E del 7 settembre 2007 |
Spese di giustizia, le Entrate non riscuotono |
Alle cancellerie anche l'irrogazione delle sanzioni |
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L'ufficio preposto all'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso o parziale pagamento del contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari è quello che provvede alla riscossione del contributo, vale a dire la cancelleria presso la quale è depositato l'atto. L'ufficio giudiziario è, inoltre, tenuto al recupero della parte di somma non versata. Pertanto, in materia di spese di giustizia, gli uffici delle Entrate sono completamente estranei alla gestione delle attività connesse alla riscossione.
La precisazione, contenuta nella risoluzione n. 242/E di oggi, è stata fornita in risposta a un quesito posto da una direzione regionale delle Entrate, che aveva manifestato qualche perplessità sulla competenza relativa all'irrogazione della sanzione. Questo perché il Testo unico delle spese di giustizia rinvia, per l'applicazione della pena pecuniaria in caso di mancato o parziale versamento del contributo unificato, al Testo unico dell'imposta di registro che fissa la misura della sanzione, senza però nulla precisare sulle modalità di riscossione e sui soggetti obbligati.
Per i tecnici dell'Agenzia, occorre fare riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che attribuiscono la totale competenza dell'attività di riscossione del contributo unificato agli uffici giudiziari.
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Paola Pullella Lucano | |
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