Spese sanitarie: quando il rimborso le rende indetraibili - Risoluzione n. 35/E dell'8 marzo 2007


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Spese sanitarie: quando il rimborso le rende indetraibili - Risoluzione n. 35/E dell'8 marzo 2007
Autore: Annarita Gurrado - aggiornato il 14/03/2007
N° doc. 2776
14 03 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 35/E dell’8 marzo 2007

Spese sanitarie: quando il rimborso le rende indetraibili

La fattispecie presa in esame è relativa alle somme corrisposte agli iscritti dal Fondo di previdenza per il personale del ministero dell’Economia e delle Finanze
 
Con la risoluzione n. 35/E dell’8 marzo 2007, l’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle spese sanitarie, nelle ipotesi in cui il Fondo di previdenza per il personale del ministero dell’Economia e delle Finanze corrisponda agli iscritti delle somme a titolo di rimborso delle stesse.

Le spese sanitarie
Le spese sanitarie sono annoverate, dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, tra gli oneri detraibili (19 per cento del loro importo, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro). La medesima norma stabilisce che "si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formalo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".

La disposizione, esplicitandone il contenuto, si riferisce alle spese sanitarie:
  1. il cui rimborso è connesso a una polizza sanitaria stipulata dal datore di lavoro, i cui premi, versati da quest’ultimo, concorrono alla formazione del reddito del dipendente
  2. il cui rimborso proviene direttamente dal datore di lavoro e concorre alla formazione del reddito del dipendente
  3. il cui rimborso deriva da casse finalizzate esclusivamente all’assistenza sanitaria; in tale caso, però, le spese sanitarie sono detraibili solo sull’importo eccedente i 3.615,20 euro, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui i contributi versati, dal datore o dal lavoratore, alle suddette casse non concorrono alla formazione del reddito fino a tale soglia
  4. il cui rimborso è legato a polizze sanitarie stipulate dal contribuente. Infatti, in questo caso, il premio pagato non può essere portato in detrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir, che ammette la detrazione per un importo non superiore a 1.291,14 euro dei "premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana".

La ratio della norma è quella di consentire la detraibilità delle spese sanitarie, anche in caso di rimborso, se quest’ultimo è legato al versamento di premi assicurativi indetraibili o contributi imponibili.

Spese sanitarie: “sovvenzione” dal Fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze
La risoluzione chiarisce che le spese sanitarie, per l’importo rimborsato dal Fondo di previdenza del ministero delle Finanze, non sono detraibili.
Il Fondo di previdenza in questione è un ente di diritto pubblico, tra le cui finalità vi è quella di corrispondere agli iscritti l’erogazione di sovvenzioni per spese mediche, protesi e malattie.
Allo stesso sono iscritti di diritto tutti i dipendenti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il dubbio sulla detraibilità delle spese rimborsate dal Fondo può risultare comprensibile. L’ente non è alimentato con contributi o premi, ma da una percentuale delle entrate del bilancio statale, derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie, dalle trattenute sulle vincite al gioco del lotto (solo per citarne alcune). Nell’applicazione alla fattispecie in esame, la norma si prestava a una duplice interpretazione:

  1. le spese sanitarie potevano essere detratte, poiché il rimborso non era connesso né a premi detraibili, né a contributi esclusi dalla base imponibile
  2. le spese sanitarie non potevano essere detratte, in quanto il rimborso da parte del Fondo non era connesso a situazioni rientranti nelle suddette ipotesi. Pertanto, si riteneva applicabile il principio generale di diritto tributario secondo il quale "non è detraibile l’onere che non sia stato effettivamente sostenuto".

Questa seconda interpretazione è quella abbracciata dall’Agenzia delle entrate nella risposta fornita all’interpello, divenuta oggetto della risoluzione in commento. Le deroghe, poste dall’articolo 15, comma 1, lettera c), al suddetto principio di diritto tributario, infatti, sono tassative.

Con la stessa risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha indicato come gestire l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi, in riferimento alle somme rimborsate dal Fondo.
Il contribuente dovrà sottrarre dall’ammontare delle spese sanitarie, da inserire nel rigo E1 del modello 730 (o RP1 del modello Unico), l’importo ricevuto dal Fondo.
Se la somma corrisposta dal Fondo afferisce a spese sanitarie di precedenti periodi d’imposta, indicate tra gli oneri detraibili nei relativi modelli di dichiarazione, allora occorrerà indicare quest’ultima nel rigo D6 del modello 730/2007 (la risoluzione indica il rigo F10, corrispondente al modello 730/2006), o nel rigo RM8 del modello “Unico PF 2007”.

 
Annarita Gurrado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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