Stock option. Correzione di rotta sul vesting period - Circolare n. 33/E del 24 maggio 2007.


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Stock option. Correzione di rotta sul vesting period - Circolare n. 33/E del 24 maggio 2007.
Autore: Agenzia Entrate - aggiornato il 24/05/2007
N° doc. 3393
24 05 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Circolare n. 33/E del 24 maggio 2007

Stock option. Correzione di rotta sul vesting period

Non necessaria la modifica espressa dei piani deliberati prima dello scorso 3 ottobre
 
La materia relativa alle stock option continua a fornire spunti di discussione. Che non sempre fosse agevole venire a capo dei problemi interpretativi "offerti" da una disciplina, peraltro più volte modificata nel corso dell'ultimo anno, era, ed è, sotto gli occhi di tutti. Tanto che la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E del 24 maggio 2007, è intervenuta a modificare un suo precedente indirizzo. In sintesi, per i piani deliberati prima del 3 ottobre 2006, i dipendenti beneficiari possono fruire del regime fiscale agevolativo a condizione che le opzioni loro assegnate prima della stessa data vengano esercitate decorsi almeno tre anni dalla relativa data di assegnazione. Non si fa, quindi, più riferimento alla necessità che tale condizione (vesting period) sia espressamente prevista nei piani, per effetto di una loro modifica, non costituente fattispecie novativa dello stesso.

Le normativa post "collegato"
L'agevolazione in questione si concretizza nella disposizione in base alla quale la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, non concorre a formare il reddito di quest'ultimo a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. In ogni modo, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente non possono essere rappresentativi di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

Il Dl n. 262/2006, nel ridisegnare il quadro di riferimento, ha previsto che il beneficio fosse applicabile esclusivamente a condizione che:
  1. l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione (vesting period)
  2. al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati
  3. il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

La questione ruotava proprio intorno al primo punto. Ci si chiedeva, in pratica, non essendo, nella normativa antecedente al 3 ottobre, previsto alcun vesting period, quali fossero le conseguenze per quei piani già deliberati prima di tale data, non contenenti alcun termine per l'esercizio dell'opzione o contenenti un termine, comunque, inferiore ai tre anni.

L'Agenzia delle entrate aveva fornite le proprie "superate" indicazioni con due circolari (nn. 1/2007 e 11/2007), il cui contenuto può sintetizzarsi, riportando testualmente quanto espresso nel più recente dei due documenti di prassi: "non è sufficiente che il contribuente non eserciti l'opzione prima dei tre anni, ma è necessario che tale condizione sia prevista anche espressamente nei piani... per consentire di usufruire dell'agevolazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore della norma (3 ottobre 2006) che non prevedono un vesting period obbligatorio triennale e le cui azioni non siano già state assegnate (neanche in parte), detti piani possano essere in tal senso modificati senza che tale modifica possa costituire una fattispecie novativa".

Il superamento dell'indirizzo appena esposto fa seguito a quanto espresso, sul tema, dal Governo stesso, nel corso di un'interrogazione parlamentare. Durante la seduta della VI Commissione della Camera, lo scorso 16 maggio, è stato, difatti affermato che per i piani deliberati prima del 3 ottobre 2006, non prevedenti alcun vesting period triennale, il regime fiscale agevolativo è fruibile dal dipendente a condizione che le opzioni, assegnate prima della stessa data, non siano esercitate prima del decorso di tre anni dalla data di assegnazione. "Ovviamente tale interpretazione riguarda solamente i piani in corso già deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 e non deve essere estesa in alcun modo ai piani deliberati dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge per i quali, quindi, resta vincolante la previsione espressa di un vesting period minimo triennale al fine di consentire ai dipendenti di fruire del regime fiscale agevolativo".

 
a.d.p.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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