Stop alla scheda carburante per gli autotrasportatori conto terzi.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Stop alla scheda carburante per gli autotrasportatori conto terzi.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 12/01/2006
N° doc. 1142
 
12 01 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Legge n. 266/2005, comma 109

Stop alla scheda carburante per gli autotrasportatori conto terzi

Estesa la limitazione già operante per le cessioni nei confronti dello Stato e di altri enti ed istituti
 
Il comma 1 dell'articolo 19 del Dpr 633/72 stabilisce che dall'ammontare dell'Iva dovuta, in base alle operazioni attive effettuate, è possibile detrarre l'ammontare "dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte e professione".
Risulta, pertanto, evidente che, ai fini della dimostrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, si debba far riferimento ai documenti fiscali che comprovino la fondatezza dell'esercizio della detrazione (fatture, ricevute e scontrini fiscali).

Tuttavia, per la certificazione degli acquisti di carburanti sono previste delle norme particolari, stabilite nel regolamento previsto dal Dpr 444/97.
Stabilisce, infatti, l'articolo 1, comma 1, del citato regolamento che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato".

Precisa, altresì, il comma 2 che le suddette annotazioni sono sostitutive della fattura, e, nel comma 3, si dispone che, fatto salvo i casi che si vedranno in seguito (articolo 6 ), "è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo (Dpr 633/72, ndr)".

A tale proposito, la circolare 205 del 12/8/98 ha precisato che "restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto già avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all'autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all'atto dell'acquisto. Non sono interessate dalla disciplina in commento tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura, attraverso le attrezzature denominate self service pre-pagamento".

In precedenza, già la risoluzione 106 del 4/7/96 aveva riconosciuto la possibilità di cedere i carburanti mediante carte di credito magnetiche, purché si fosse seguita la speciale procedura proposta nella fattispecie esaminata.
Questa, tra l'altro, prevedeva la stampa di una bolla di consegna, da parte del mezzo elettronico nel quale veniva inserita la carta, nella quale fossero riportati i dati della transazione.
Successivamente, sulla base della bolla, veniva emessa, da parte della società fornitrice, fattura a carico delle ditte di trasporto convenzionate.
Tale procedura prevedeva, altresì, la fatturazione da parte dei distributori comodatari alla società fornitrice, non risultando, peraltro, in contrasto con la disposizione dell'articolo 1 del precedente decreto ministeriale 7/6/77, il quale prevedeva il divieto di emissione della fattura da parte dei gestori stradali, allorché fossero effettuate le registrazioni sulle schede carburanti.

Successivamente, la circolare 205/98 specificava che "sono parimenti escluse dall'ambito di applicazione della normativa concernente la scheda carburanti, particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata "netting". Tale procedura consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente".

L'articolo 2 del Dpr 444/97 indica le caratteristiche della scheda carburante e i dati che in essa devono essere contenuti, con particolare riferimento a quelli del veicolo e del soggetto d'imposta che effettua l'acquisto.
Mentre l'articolo 3 specifica gli adempimenti del distributore e, fra questi, l'obbligo di indicare l'ammontare del corrispettivo "al lordo dell'imposta sul valore aggiunto".

L'ammontare complessivo delle operazioni annotate sulla scheda, mensile o trimestrale, deve essere riportato sul registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/72), anteriormente alla liquidazione periodica e comunque entro la compilazione della dichiarazione annuale (articolo 4 del Dpr 444/97).
Detto ammontare complessivo, se può esercitarsi il diritto alla detrazione, deve essere rappresentato dall'ammontare imponibile complessivo "determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato. Può, naturalmente, essere applicato, in alternativa, il metodo di calcolo dell'imponibile previsto dalla seconda parte del quarto comma del medesimo articolo 27"(circolare 205/98).
"Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo" (articolo 4 del Dpr 444/97).
La registrazione potrebbe non essere effettuata nel caso in cui non sia esercitatile la detrazione, ma essa, tuttavia, può risultare utile ai fini delle imposte dirette, per coloro che sono in contabilità semplificata.

L'articolo 6 del Dpr 444/97 stabilisce, inoltre, che il regolamento attinente alla scheda carburante non è applicabile alle "cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza".
Tale limitazione è stata estesa anche agli "autotrasportatori di cose per conto terzi" da parte del comma 109 della legge 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006).
In pratica, con la modifica apportata dalla Finanziaria 2006, gli autotrasportatori dovranno comprovare gli acquisti di carburanti attraverso la ricezione di apposita fattura.

Ricordiamo, infine, che il decreto interministeriale del 24/6/99 ha già stabilito a suo tempo, in deroga all'articolo 1 del Dpr 444/97, che i titolari degli impianti stradali di distribuzione, allorché cedono "oli da gas" ad autotrasportatori per conto terzi, devono emettere fattura ed è ammessa la fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72).
 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware