Strada in salita per l imprenditore filantropo .


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Strada in salita per l imprenditore filantropo .
Autore: Giuseppe Tucci - aggiornato il 13/02/2008
N° doc. 7716
13 02 2008 - Edizione delle 15:15  
 
Sentenza n. 1409 del 23 gennaio 2008

Strada in salita per l’imprenditore “filantropo”

Una percentuale di ricarico manifestamente incongrua legittima l’accertamento analitico-induttivo
 
Pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa "può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, allorquando i dati in comparazione raggiungano livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità".
Il principio, consolidato in giurisprudenza (cfr le precedenti pronunce della Suprema corte 26388/2005, 5870/2003, 17038/2002, 6337/2002, 1531/2000), è stato ribadito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 1409 del 23 gennaio 2008, è tornata a occuparsi dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, laddove l’attività gestionale si manifesti antieconomica e il dato dichiarato al Fisco sia incongruo e irragionevole.

In particolare, i giudici di legittimità hanno osservano come, nel caso devoluto alla loro cognizione, la Ctr avesse esattamente ravvisato, con un giudizio di fatto corretto sotto il profilo logico formale, i presupposti giuridici che attribuivano all’ufficio il potere-dovere di procedere all’eseguito accertamento presuntivo, stante "l’irragionevolezza del dato dichiarato, che conclamava una mancata remunerazione del capitale investito e, quindi, l’antieconomicità dell’attività gestionale".
La percentuale di ricarico dichiarata dalla società, pari all’1,2%, è stata considerata incongrua comportando, in pratica, a parere dei giudici, la citata mancata remunerazione del capitale investito.

Con la sentenza in commento, è stato sottolineato che non è sufficiente addurre, in senso contrario, il riferimento a pronunce della Suprema corte nelle quali si afferma che i valori percentuali medi del settore sono insufficienti a integrare i presupposti di cui all’articolo 39, Dpr 600/1973, laddove non confortati da altre risultanze (cfr Cassazione, sentenze 9265/1995, 15310/2000 e 26388/2005).
A parere dei giudici sussistono, per casi analoghi a quello in trattazione, i suddetti richiesti ulteriori elementi, rappresentati dalla "abnormità, ed irragionevolezza del dato dichiarato, che lasciando presupporre una attività gestionale antieconomica, induce, logicamente, a ritenere complessivamente inattendibile la documentazione".

L’operato dell’ufficio, quindi, in assenza di contrari elementi probatori, non giustifica le censure contenute nel ricorso per Cassazione prodotto dalla società ricorrente. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale che un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, legittima l’accertamento del reddito d’impresa ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) (accertamento analitico – induttivo), il quale consente di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

In presenza di un comportamento contrario ai canoni dell’economia - ha in più occasioni osservato la Suprema corte - occorre dimostrare, con analitiche e razionali giustificazioni, le ragioni per le quali debba ritenersi che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr Cassazione, sentenze 1821/2001 e 10802/2002).
In tal caso, quindi, "non solo è legittima la contestazione della veridicità ed esattezza delle registrazioni, ma l’inversione dell’onere della prova determina a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza e la ragionevolezza economica di ogni singola operazione, mentre non è sufficiente che egli alleghi genericamente le ragioni di una propria strategia imprenditoriale" (in tal senso, Ctr Roma, sentenza n. 115 del 27/7/2007, che a sua volta richiama la pronuncia della Cassazione 1821/2001).

In conclusione, la Cassazione ha ribadito il suo orientamento secondo cui, pur di fronte a una contabilità regolarmente tenuta, è possibile accertare ricavi superiori a quelli dichiarati se la percentuale di ricarico applicata dal contribuente, in maniera inferiore a quella mediamente applicata nel settore di appartenenza, raggiunge livelli di abnormità e/o di irragionevolezza.

La libertà delle scelte imprenditoriali, secondo i principi che emergono dalle richiamate sentenze, non può essere invocata a giustificazione dell’antieconomicità dei comportamenti posti in essere dall’imprenditore. Le scelte economiche che egli pone in essere sono normalmente insindacabili; tuttavia, è lecito, in presenza di un comportamento antieconomico, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, con la conseguenza che l’ufficio può presumere maggiori ricavi con spostamento dell’onere della prova sulla parte privata (Cassazione, sentenza 6337/2002).

 
Giuseppe Tucci
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