Studi di settore, contraddittorio trasparente e personalizzato .


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Studi di settore, contraddittorio trasparente e personalizzato .
Autore: Valeria Ibello e Giulia Marconi - aggiornato il 27/05/2008
N° doc. 9036
27 05 2008 - Edizione delle 13:30  
 
Unico 2008 - Teleconferenza di ItaliaOggi

Studi di settore, contraddittorio trasparente e "personalizzato"

Note tecniche sempre più ricche di informazioni e nessuna "standardizzazione" delle riduzioni concesse
 
Riflettori puntati sugli studi di settore. Sullo strumento accertativo arrivano ulteriori chiarimenti dall'agenzia delle Entrate che, in occasione della teleconferenza di ItaliaOggi dedicata alle novità delle dichiarazioni dei redditi, ha risposto a una serie di quesiti formulati dagli esperti del quotidiano economico. Intervallo di confidenza, valore dei beni strumentali, marginalità economica del contribuente, compensi agli amministratori, impatto dell'analisi di normalità economica, sterilizzazione degli indicatori e gestione del contraddittorio, i temi affrontati.

Intervallo di confidenza
Per i contribuenti non congrui che si collocano "naturalmente" all'interno dell'"intervallo di confidenza", l'accertamento è un'ipotesi "residuale". Gli uffici, infatti, valutano la possibilità di selezionarli per il controllo solamente dopo aver privilegiato la selezione dei soggetti con scostamenti di valore più elevato. Gli stessi criteri non possono essere utilizzati per i contribuenti non congrui che effettuano l'adeguamento all'interno dell'"intervallo di confidenza": in questa circostanza, c'è una scelta discrezionale del contribuente che, nel caso di un valore inferiore al puntuale, anche se possibile, è tenuto a motivarlo se richiesto dall'ufficio.
Inoltre, per poter usufruire dei benefici previsti dall'articolo 10, comma 4-bis della legge 146/1998 (che stabilisce i casi in cui non possono essere effettuate le rettifiche sulla base di presunzioni semplici), il contribuente deve dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, un ricavo o compenso pari o superiore a quello puntuale di riferimento indicato dagli studi di settore.

Compensi agli amministratori
Le informazioni richieste sugli amministratori di società, attraverso una nuova sezione presente da quest'anno nel quadro F, non hanno nessun impatto sul calcolo dei risultati forniti da Gerico 2008.
La sezione, denominata "ulteriori informazioni contabili", è stata introdotta per monitorare l'entità del fenomeno dei soci che ricevono compensi in qualità di amministratori all'interno delle società; elementi che saranno utili all'Agenzia per valutare la possibilità di introdurre innovazioni nella funzioni di stima dei nuovi studi di settore.

Valore dei beni strumentali
In caso di minore intensità di utilizzo di un bene strumentale, nel quadro F degli elementi contabili non va operata alcuna riduzione del suo valore. Nella circolare 110/1999 è già stato specificato che, per i contribuenti non congrui agli studi di settore dell'area manifatturiera, la valutazione dell'età, del livello di obsolescenza e l'effettivo grado di utilizzo di macchinari e beni strumentali viene condotta in fase di contraddittorio. A essa potrà seguire una riduzione dei ricavi calcolati in prima battuta dallo studio di settore.
Da quest'anno, inoltre, il valore dei beni strumentali va determinato con ragguaglio ai giorni di possesso.

Situazione di marginalità economica del contribuente
I contribuenti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, anche per il periodo d'imposta 2007 possono indicare, attraverso il campo "Note aggiuntive" del modello di comunicazione dei dati rilevanti, tutti gli elementi necessari per valutare la particolare situazione. L'Agenzia riconosce infatti che, per questa tipologia di contribuenti, Gerico può produrre stime non corrette sia per quanto riguarda gli importi derivanti dall'analisi di congruità, che in riferimento all'applicazione degli indicatori di normalità economica. Restano, pertanto, confermate le indicazioni fornite con il
comunicato stampa del 28 giugno 2007.

L'impatto della analisi di normalità economica sul calcolo di congruità
Rispetto al software Gerico, che fornisce sia l'esito della stima operata secondo l'analisi di congruità che il dettaglio sugli eventuali maggiori compensi ottenuto applicando gli indicatori di normalità, il contribuente non congruo deve far riferimento alla voce "Risultati dell'applicazione dell'analisi della congruità e della normalità economica".
Inoltre, occorre tener presente che, relativamente agli studi di settore approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2007, cui si applicano i nuovi indicatori di normalità economica, Gerico fornisce il ricavo puntuale e minimo di riferimento, ottenuto sommando la stima emersa dall'analisi di congruità e gli eventuali maggiori importi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.
Lettura diversa va data a quanto emerge dal software relativamente agli studi per cui valgono i vecchi indicatori; in questo caso, viene fornito un unico risultato di riferimento, pari al maggiore tra:
  • il livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica, e
  • il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori.

Cause giustificative di non applicazione o di ricalcolo degli indicatori di normalità economica
L'ipotesi di vendita di beni strumentali in corso d'anno per i quali siano indicate le quote di ammortamento per il periodo di possesso non è più causa giustificativa della non coerenza rispetto all'indicatore "costo di disponibilità dei beni mobili strumentali". Questo perché - come già detto - l'indicazione del valore in questione nel quadro F degli elementi contabili va ragguagliato, a partire dal periodo di imposta 2007, ai giorni di effettivo possesso nell'anno.
Inoltre, a breve, con una nuova circolare, saranno fornite ulteriori indicazioni sulle cause che giustificano la non applicazione o il ricalcolo degli indicatori di normalità, anche con riferimento a quello nuovo sull'"incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi".
In materia di anomalie di funzionamento degli indicatori in casi specifici, vengono infine richiamati e confermati i contenuti delle circolari 31 e 38 del 2007 e il già ricordato comunicato stampa del 28 giugno scorso.

Contraddittorio, maggiore trasparenza e attenzione alla situazione concreta del contribuente
Note tecniche e metodologiche sempre più ricche di informazioni. Pubblicate sul sito internet dell'Agenzia, danno atto non solo dell'approccio seguito nella costruzione dello strumento d'accertamento, ma forniscono al contribuente anche possibilità in più rispetto al passato. Nelle note di quest'anno, infatti, è possibile evidenziare una descrizione dettagliata degli specifici indicatori di normalità utilizzati nel singolo studio e delle relative modalità di calcolo, il range relativo agli indici di coerenza economica e un elenco delle variabili usate nella tradizionale analisi di congruità e dei pesi a esse assegnati all'interno dei singoli cluster.
Queste nuove possibilità si inscrivono in una volontà di trasparenza sul funzionamento degli indicatori di normalità e sui dati alla base della consueta analisi della congruità. Attraverso tale documentazione, il contribuente ha gli strumenti per valutare la correttezza dell'assegnazione ai gruppi omogenei e i criteri attraverso cui Gerico è giunto a un determinato risultato ed esercitare un diritto di difesa effettivo della propria posizione difforme da quella individuata dallo studio.
Sul versante dalla gestione del contraddittorio, l'Agenzia ha ribadito che le riduzioni concesse in sede di accertamento con adesione non devono essere "standardizzate" ma vanno correlate alla situazione concreta del contribuente. Questa linea di condotta è stata già espressa in diversi documenti di prassi, tra cui le circolari 31 e 38 del 2007 e la 5 del 2008.

 
Valeria Ibello e Giulia Marconi
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