Studi di settore, ok a 27 nuove evoluzioni


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Studi di settore, ok a 27 nuove evoluzioni
Autore: Maria Rita D'Isanto e Francesca Nesci - aggiornato il 23/02/2006
N° doc. 1271

 
 
Ieri la validazione della Commissione esperti

Studi di settore, ok a 27 nuove evoluzioni

L'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2005
 
La Commissione degli esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146/1998, ha validato ieri 27 nuove evoluzioni di studi di settore. Interessano complessivamente 74 attività economiche - circa 420mila i contribuenti coinvolti - e verranno applicati a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
Questa ulteriore tornata di studi si aggiunge ai
26 già promossi dalla stessa Commissione il 6 dicembre 2005, il cui decreto è in corso di approvazione del ministro dell'Economia e delle Finanze.
Si arriva così complessivamente a 202 studi di settore in vigore, per imprese e professionisti, al prossimo appuntamento con il software Gerico e la dichiarazione Unico 2006.

Studi in evoluzione
Continua l'attività di revisione degli studi intrapresa negli ultimi anni dall'Agenzia delle entrate, e dettata, tra l'altro, dall'obbligo introdotto dal legislatore nella Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) di assoggettare a revisione gli studi di settore ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore, ovvero dalla data della sua ultima revisione. I 27 nuovi studi, contrassegnati con la lettera "T", corrispondono a 30 settori che, fino al periodo d'imposta 2004, già applicavano Gerico, e che, da quest'anno, dovranno tener conto dei risultati di un nuovo software.

La finalità perseguita con la manutenzione dei predetti studi è, evidentemente, quella di mantenere, come si è già considerato per le precedenti evoluzioni, la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
Gli studi di settore costituiscono difatti un valido strumento in grado di determinare i ricavi o compensi "potenziali" delle imprese e degli esercenti attività di arti e professioni all'interno dei singoli settori economici, considerando le condizioni di operatività degli stessi e tenendo conto, oltre che delle variabili di natura contabile, anche di variabili di tipo strutturale sia interne all'azienda o attività professionale (ad esempio, il processo produttivo, l'area di vendita, l'ubicazione, l'anzianità di esercizio dell'attività, eccetera), sia esterne (ad esempio, l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza, eccetera).

Gli studi di settore valutano, inoltre, le caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'impresa o il professionista; pertanto assumono notevole importanza i seguenti elementi:
  • il livello dei prezzi
  • le condizioni e le modalità operative
  • le infrastrutture esistenti, nonché quelli utilizzabili
  • la capacità di spesa
  • la tipologia dei fabbisogni
  • la capacità di attrazione e domanda indotta.

La variabilità dei fattori considerati in sede di costruzione del singolo studio di settore fanno sì che lo stesso possa mantenere la sua caratteristica di strumento in grado di cogliere la capacità di un'azienda o di un professionista di produrre ricavi o compensi, da intendersi quindi come maggiormente probabili per l'impresa o il professionista, solo grazie a una costante attività di revisione nel tempo dello studio.
L'evoluzione degli studi di settore non rappresenta, pertanto, una semplice operazione di aggiornamento e di manutenzione, bensì un intervento fondamentale per il potenziamento e il perfezionamento degli studi di settore stessi.

A partire dal 2002, numerosi sono già stati gli interventi di "revisione" degli studi di settore effettuati allo scopo di rendere tali strumenti sempre più aderenti alla realtà economica, in considerazione delle variazioni dei prodotti, dei processi produttivi, del mercato di riferimento, degli adempimenti normativi con cui alcuni settori hanno dovuto e devono confrontarsi, nonché del variare delle realtà professionali.

Gli studi revisionati sono stati costruiti elaborando i dati forniti dai contribuenti, per lo più con i questionari di evoluzione, e utilizzando comunque anche la base informativa risultante a seguito dell'invio dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico, inviati dai contribuenti per i periodi d'imposta di applicazione degli studi oggetto di evoluzione.
In particolare, la revisione realizzata ha consentito di determinare una migliore identificazione dei modelli organizzativi delle imprese e dei professionisti, e, altresì, di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei soggetti multipunto e/o multiattività.

La validazione di ieri in aggiunta a quella avvenuta il 6 dicembre scorso - e la successiva approvazione da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze - consente di rispettare le previsioni del provvedimento di programmazione degli studi da sottoporre a revisione per l'anno in corso del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2005.

Si ricorda che, nella precedente seduta della Commissione degli esperti, oltre alle evoluzioni, era stato validato anche un nuovo studio di settore: SG57U, relativo ai "Laboratori di analisi cliniche e poliambulatori".
Lo studio in questione si applica per la prima volta ai contribuenti che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività d'impresa:

  • Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B
  • Studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3
  • Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attività 85.12.5
  • Laboratori di analisi cliniche - 85.14.A.

In quest'ultimo caso, va segnalato che, per l'attività di "Laboratorio di analisi cliniche", era già stato approvato con carattere sperimentale, con decorrenza dal periodo d'imposta 2000, lo studio SG56U, diretto nei confronti degli esercenti l'attività censita sia in forma d'impresa sia in forma libero professionale. Il nuovo studio SG57U, da questo punto di vista, interessa, invece, solo gli esercenti l'attività in forma d'impresa, mentre per gli esercenti l'attività di "Laboratorio di analisi cliniche" in forma di lavoro autonomo è stato elaborato lo studio SK56U, che sostituirà, a partire dal periodo d'imposta 2005, lo studio SG56U.

Cause di inapplicabilità
Per le evoluzioni degli studi di settore, non è prevista la condizione d'inapplicabilità per le attività svolte in più punti di produzione e/o di vendita.
Tale causa d'inapplicabilità non si verifica, in quanto, dall'analisi dei dati raccolti per l'elaborazione degli studi di settore, è stato rilevato che la presenza di più punti di produzione e/o vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata ed è stimata dai nuovi studi.
Alla deroga al principio d'inapplicabilità, in caso di esercizio di attività d'impresa in più punti di produzione e/o vendita, si aggiungono le semplificazioni per i soggetti che svolgono più attività, previste per alcuni studi. In particolare, lo studio di settore TD14U costituisce l'evoluzione degli studi SD10A (Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino) e SD14U (Lavorazione della lana), unione effettuata sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti esercenti più attività non rientranti nel medesimo studio di settore e perciò tenuti, in via generale, agli obblighi dell'annotazione separata.

Analogamente all'intervento di accorpamento indicato per lo studio TD14U, le medesime motivazioni hanno consentito di produrre un unico studio nei seguenti casi:

  • lo studio di settore TD37U, che costituisce l'evoluzione degli studi SD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni) e SD48U (Cantieri navali per costruzioni e riparazioni)
  • lo studio di settore TM21E, che costituisce l'evoluzione degli studi SM21E (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova) e SM21F (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari).

L'utilizzo delle giornate di sospensione, Cig e istituti simili per il personale dipendente
Nell'ambito dello studio di settore TD14U - Tessile sono state utilizzate, nella costruzione, sia delle funzioni di regressione che degli indicatori di coerenza economica, le giornate retribuite scorporate dalle giornate di sospensione, Cig e istituti simili per il personale dipendente.
Tale operazione ha consentito di tenere conto delle giornate effettivamente lavorate, in particolare per questo settore economico interessato da una situazione di crisi strutturale.
Negli altri studi di evoluzione, allo stato, l’informazione relativa alle giornate di sospensione e simili sarà utilizzabile solo in contraddittorio per giustificare “eventuali” situazioni di crisi.

L'introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficoltà
Considerato il crescente stato di difficoltà in cui opera il sistema delle piccole e medie imprese di molti settori del comparto manifatturiero, riconducibile agli effetti della globalizzazione, alla perdita di competitività provocata dalla concorrenza sui costi di produzione proveniente dai paesi emergenti (Sud Est asiatico, Est europeo, Nord Africa), sono stati introdotti negli studi di settore relativi al comparto tessile-abbigliamento (TD14U - Tessile e TD26U - Confezione di vestiario in pelle), al comparto dell'occhialeria (TD21U), a quello dell'oreficeria e gioielleria (TD33U) e a quello dell'editoria, stampa e prestampa (TD35U) opportuni correttivi che consentono di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica, in analogia a quanto già adottato per gli studi del "Tac" (tessile-abbigliamento-calzature) e del comparto del mobile, approvati con i decreti del 17 e del 24 marzo 2005.
Nella funzione di ricavo, il "correttivo congiunturale" viene applicato nel seguente modo:

  • i consumi di energia elettrica sono stati assunti come indicatore di ciclo economico
  • l'impresa accede al correttivo se i consumi di energia elettrica e i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello studio rispetto all'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore
  • il correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio e i consumi relativi all'anno base, viene applicato come fattore moltiplicativo alle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, il numero di collaboratori familiari, il numero di soci con occupazione prevalente, le superfici di produzione).

Obiettivo dell'utilizzo di questo correttivo è cogliere alcune particolari situazioni di crisi dei settori interessati e la posizione della singola impresa nel contesto congiunturale di riferimento.

Studi di settore con applicazione monitorata
Parere positivo è stato espresso dalla Commissione degli esperti altresì all'applicazione "monitorata" degli studi di settore relativi ad alcune attività del comparto manifatturiero e delle attività professionali.
In particolare, è stata richiesta per:

  • gli studi relativi ai professionisti: TK06U - Servizi in materia di contabilità e di consulenza fiscale, TK10 - Studi medici, TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti, TK22U - Servizi veterinari
  • gli studi TD14U - Tessili, TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista, TD33U - Settore orafo, relativi a settori interessati da un andamento sfavorevole della congiuntura economica.

Nel corso del periodo di applicazione monitorata:

  • i risultati derivanti dall'applicazione Gerico non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell'applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio
  • le indicazioni relative alla coerenza e alla congruità potranno essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie
  • nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui con gli studi "monitorati", i ricavi o i compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase di "monitoraggio" potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti con riferimento anche ai periodi d'imposta precedenti (e anche ai periodi d'imposta in cui gli studi sono stati approvati con carattere di "sperimentalità")
  • i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi "monitorati" ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase di "monitoraggio", a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con la versione di Gerico predisposta per i periodi di applicazione "monitorata".

Gli studi di settore monitorati verranno approvati con carattere definitivo sulla base dei risultati del "monitoraggio" effettuato, utilizzando:

  • i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore
  • le informazioni derivanti dall'attività di controllo e approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i quattro studi di settore relativi alle attività professionali, come gli altri studi di tale comparto, e lo studio SD14U erano già in vigore con carattere sperimentale, in quanto nei periodi di applicazione dovevano essere meglio valutate le peculiarità e gli effetti indotti, nel primo caso, dalla circostanza che i professionisti determinano il reddito imponibile secondo il "regime di cassa", nell'altro, le criticità sollevate dalle associazioni di categoria in occasione della validazione dello studio di settore in oggetto.
Nel corso del periodo di applicazione sperimentale, i risultati derivanti dall'applicazione del software Gerico non potevano essere usati direttamente per l'azione di accertamento, ma come criteri di selezione, sia in riferimento alla coerenza che alla congruità. L'attività di accertamento nei confronti dei professionisti e degli imprenditori tessili, interessati da tali studi, si poteva condurre utilizzando le ordinarie metodologie di controllo (check list, eccetera), rispetto alle quali i risultati dell'applicazione degli studi costituivano uno strumento di ausilio.

Studi di settore in "osservazione monitorata"
Altri studi di settore, invece, sono stati validati in via definitiva ma con la riserva di un'"osservazione monitorata" degli stessi, che non comporta le conseguenze applicative sopra illustrate per il monitoraggio in senso stretto, ma consente ugualmente, previa osservazione dei risultati di applicazione dei modelli al periodo d'imposta 2005, interventi correttivi sulle funzioni di ricavo.
Nella specie, si tratta degli studi di settore relativi ad alcuni settori del comparto dei servizi e, in particolare, gli studi relativi ai trasporti (di merci e di passeggeri, terrestri), agli stabilimenti balneari, ai campeggi e ai villaggi, gli studi del comparto manifatture, relativi alla lavorazione del vetro, ai cantieri navali, all'editoria, stampa e prestampa.

La Commissione ha poi validato l'introduzione di alcuni fattori di adattamento per gli studi che risultavano "in osservazione" dallo scorso periodo d'imposta, il 2004. In particolare, negli studi di settore relativi alla meccanica leggera e pesante (TD20U e TD32U) e alla ceramica (TD18U), nella prima ipotesi per l'incremento dei prezzi delle materie prime, nell'altra per difficoltà riscontrate, in particolar modo, per la ceramica artistica, soprattutto in alcuni distretti.

Una particolare attenzione è stata posta anche al settore avicolo e a tutto l'indotto (dai trasporti specialistici, agli agenti della filiera, eccetera), che andrà strettamente tenuto sotto osservazione.

TG68U - Trasporto di merci su strada
Specifica introduzione "fattore di adattamento" nella funzione di ricavo
Questo studio, che è stato oggetto della terza evoluzione dalla sua entrata in vigore, è stato validato in via definitiva, come accennato, con alcune considerazioni particolari: la tenuta in osservazione per il periodo d'imposta 2005; un'attenzione particolare da destinare ai "padroncini", con un unico automezzo, nelle rilevazioni che verranno effettuate, per tenere distinte, in particolare, le imprese più strutturate da quelle che lo sono di meno; l'utilizzo di un apposito correttivo, per rettificare in maniera dinamica il peso del costo del carburante e dei lubrificanti. Esso è stato determinato esaminando, nel biennio 2003-2005, a parità di chilometri percorsi, l'incremento del costo del carburante e dei lubrificanti e l'aumento dei ricavi volto a compensare tali incrementi. Dall'analisi è emerso che l'incremento medio dei ricavi non è stato sufficiente, per alcune imprese, a coprire l'incremento dei costi indicati; pertanto, per esse, per rendere più stabile la relazione costi-ricavi dello studio, è stato calcolato un abbattimento del costo del carburante.
La dinamicità di tale fattore dipende dalla possibilità di verificare annualmente l'andamento dei costi del carburante e dei lubrificanti adattando il valore del correttivo.

Prorogati i tempi di applicazione monitorata degli studi di settore riguardanti le attività professionali approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004
La medesima Commissione ha inoltre dato il proprio assenso alla proroga, richiesta dagli ordini professionali, al fine di migliorare le funzioni di ricavo e gli indicatori di coerenza per rendere così gli studi di settore più aderenti alle realtà delle attività professionali, per un ulteriore anno di applicazione monitorata per gli studi di settore delle attività professionali, approvati con il decreto del 24 marzo 2005, a decorrere dal periodo d'imposta 2004.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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