Sud, comunicazione d obbligo per il bonus assunzioni.


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Sud, comunicazione d obbligo per il bonus assunzioni.
Autore: Il sole 24 ore - aggiornato il 28/01/2009
N° doc. 10468

Sud, comunicazione d'obbligo per il bonus assunzioni.

Pronto il modello della comunicazione (C/IAL) che i datori di lavoro, ammessi a beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, devono inviare entro il 31 marzo. È stato infatti approvato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il modello che deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.
La comunicazione deve essere presentata in via telematica dal 2 febbraio a 31 marzo 2009 (negli anni successivi dal 1° febbraio al 31 marzo. Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata.

Sono tenuti a questo adempimento i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, trasmessa all'agenzia delle Entrate utilizzando il modello IAL approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008.
I datori di lavoro potranno trasmettere fino al 31 gennaio 2009 l'istanza (IAL) per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

La legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto l´attribuzione di un credito d´imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 e spetta in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

Con provvedimento del direttore dell´agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008 è stato approvato il modello di istanza (IAL), con le relative istruzioni, da utilizzare ai fini della richiesta di attribuzione del credito d´imposta. L´istanza può essere presentata fino alle ore 24 del 31 gennaio 2009.
I datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate trasmessa all'Agenzia delle entrate (modello IAL), devono presentare il modello della comunicazione (mod. C/IAL) per trasmettere i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.
La comunicazione C/IAL deve essere presentata in via telematica, dal 2 febbraio a 31 marzo 2009.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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