Sugli scudi curatori fallimentari e commissari liquidatori.


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Sugli scudi curatori fallimentari e commissari liquidatori.
Autore: Andrea De Angelis - aggiornato il 08/03/2007
N° doc. 2683
 
08 03 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Adempimenti dichiarativi

Sugli scudi curatori fallimentari e commissari liquidatori

Tra i vari adempimenti a loro carico, una prima scadenza si avvicina: entro il 15 marzo vanno consegnate le certificazioni relative alle ritenute effettuate nel 2006
 
Molteplici gli oneri che si prospettano, a seguito della manovra finanziaria 2007, per i curatori fallimentari, se si pensa agli adempimenti nella nuova veste di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, Dpr 600/73, come modificato Dl 223/2006, alla presentazione telematica delle varie tipologie di dichiarazioni, nonchè alle ritenute da operare anche sui compensi dell'istituto vendite giudiziarie.

A seguito dell'assunzione della veste di sostituto di imposta, il curatore, all'atto del pagamento dei compensi ai professionisti chiamati in causa nella gestione della procedura fallimentare (legali, periti, geometri, eccetera), ha l'incombenza di effettuare la ritenuta d'acconto ai fini Irpef e procedere al versamento della stessa.

Inoltre, il curatore dovrà predisporre le certificazioni relative alle ritenute effettuate nel precedente periodo d'imposta, la cui scadenza per la consegna è fissata al 15 marzo. Il 31 ottobre 2007, invece, è il termine ultimo per l'invio telematico del modello 770 relativo alle ritenute effettuate nel 2006. Infine, nell'ipotesi in cui il curatore si rivolga a un istituto delle vendite giudiziarie, per fungere da commissionario per conto della procedura fallimentare, lo stesso è tenuto a effettuare una ritenuta d'acconto sulla metà del compenso elargito (articolo 25-bis, Dpr 600/73).

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, sul curatore ricade l'obbligo di presentare, in via telematica, la dichiarazione dei redditi, iniziale e finale, per la procedura fallimentare e per la liquidazione coatta amministrativa. Per il reddito riferito al periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di fallimento, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello della nomina. Per converso, la dichiarazione riferita al periodo che intercorre tra la data del fallimento e quella di chiusura della procedura, il termine è quello dell'ultimo giorno del settimo mese decorrente dalla data di chiusura della procedura, sia essa fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa.
Se nel corso della procedura vi sia esercizio provvisorio dell'impresa, il curatore dovrà presentare, per ciascun periodo, la relativa dichiarazione ai fini Irap.

Sul versante Iva, le istruzioni per la compilazione del modello, al punto 2.3, stabiliscono che il curatore, entro quattro mesi dalla nomina, deve presentare, presso l'ufficio territorialmente competente, lo specifico modello 74-bis, nel quale vanno annotate le operazioni del periodo primo gennaio - data del fallimento. Per il modello di dichiarazione annuale, invece, le medesime istruzioni precisano che, per le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa aperte nel corso del 2006, i curatori sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa a tutto il periodo d'imposta e a trasmetterla telematicamente entro il 31 luglio 2007. La dichiarazione deve essere distinta in due moduli: uno in cui indicare le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore al fallimento, l'altro per le operazioni registrate dopo tale data.
Nel caso, infine, in cui le procedure siano aperte dopo la chiusura del periodo d'imposta 2006 con la mancata presentazione della dichiarazione Iva, il curatore potrà presentare la stessa entro il 31 luglio 2007 o entro quattro mesi dalla nomina per le procedure aperte dopo tale data.

 
Andrea De Angelis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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