Sui veicoli storici non decidono le Regioni


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Sui veicoli storici non decidono le Regioni
Autore: Leonardo D'Alessandro - aggiornato il 22/03/2006
N° doc. 1347
  
 
Corte costituzionale, sentenza n. 455 del 23/12/2005 e ordinanza n. 74 del 24/02/2006

Sui veicoli storici non decidono le Regioni

Ribadita la natura erariale della tassa automobilistica e chiariti i criteri di determinazione dell'esenzione
 
Con due recenti pronunce (sentenza n. 455 del 23/12/2005 e ordinanza n. 74 del 24/02/2006), la Consulta ha affermato ancora una volta la natura erariale della tassa automobilistica(1) e la potestà esclusiva dello Stato in materia, ma ha fatto salvi eventuali interventi legislativi posti in essere dalle Regioni (nel caso di specie una legge regionale della Liguria) in violazione di tale potestà esclusiva e promulgati entro il 31 dicembre 2004.

La tassa automobilistica, disciplinata dal Dpr n. 39 del 5 febbraio 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni, è stata interamente "attribuita" alle Regioni a statuto ordinario, ex articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così prendendo la denominazione di tassa automobilistica regionale. Successivamente, la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, al comma 10 dell'articolo 17, ha demandato alle Regioni "la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo" alla suddetta tassa. Il medesimo articolo 17, al comma 16, ha individuato, poi, i criteri di tassazione specificando che la facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ossia quella che permette a ciascuna Regione di determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali - di cui all'articolo 23 del medesimo provvedimento - nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente) si esercita a decorrere dall'anno 1999.

Con la prima sentenza(2), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale della Liguria n. 3/2005, riguardante le tasse automobilistiche, nella parte in cui è intervenuta su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Nello specifico, la legge regionale, con la norma dichiarata incostituzionale, è intervenuta sugli aspetti relativi alla concessione dell'esenzione della tassa automobilistica disciplinati dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, stabilendo che l'esenzione dalla suddetta tassa spetta dopo vent'anni dalla loro costruzione agli autoveicoli e ai motoveicoli "ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (...) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60(3) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni".
A sostegno del proprio operato, la Regione ha affermato che, esistendo due norme statali che si occupano di veicoli d'interesse storico e collezionistico (l'articolo 60 del Dlgs n. 285/1992, che classifica automaticamente come tali i veicoli che abbiano già conseguito l'iscrizione nei registri nominati, con ciò eliminando ogni margine di opinabilità circa il loro valore storico, e l'articolo 63 della legge n. 342/2000, che si occupa di predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per tali veicoli), la legge regionale non avrebbe fatto altro che rimarcare un'esenzione che rinviene da una lettura congiunta di due norme statali.

Di diverso avviso è stata la Corte, secondo la quale l'impugnato articolo 10, comma 1, della legge regionale della Liguria n. 3/2005 ha previsto casi di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non contemplati nella norma statale. La norma statale(4), infatti, al comma 2 dell'articolo 63, legge n. 342/00, così dispone "L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume".
Quest'ultima, consentendo di esentare dalla tassa i veicoli che abbiano particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno venti anni, in quanto costruiti specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, prevede poi, al successivo comma 3, i soggetti delegati alla identificazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi. Tali soggetti sono individuati nell'Asi (Automobilclub storico italiano) e nella Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Secondo la Corte, la norma regionale pur confermando il requisito temporale ventennale per l'esenzione, ha previsto, in difformità da quanto disposto dalla norma statale, "gli ulteriori presupposti oggettivi dell'iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all'individuazione spettante all'ASI e alla FMI ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell'articolo 60 del codice della strada. La norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato".

Ad avviso della Consulta la norma impugnata viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione nelle proprie difese, non può ritenersi che la norma regionale sia conforme all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, in quanto questa disposizione "individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale" e non può estendersi a un diverso ambito settoriale quale quello dell'esenzione dalla tassa automobilistica che invece trova esplicitazione nell'articolo 63 della legge n. 342/00; sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico.

Con ordinanza n. 74 del 24 febbraio 2006, la stessa Corte ha ritenuto, invece, inammissibile, sempre in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale - sempre con riferimento a una legge regionale della Liguria, la n. 20/2002, in tema di tasse automobilistiche - in quanto la legge n. 350/2003 ha disposto in via di "sanatoria" l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali, in materia, anche se non conformi alla normativa statale.
Infatti, con l'articolo 2, comma 22(5), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata prevista una forma di "sanatoria" delle disposizioni legislative regionali difformi rispetto a quelle statali, in tema di tassa automobilistica, promulgate prima del 1° gennaio 2005(6), facendone salva l'applicazione dalla data di entrata in vigore sino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

A tal riguardo, pertanto, fermo restando il principio più volte affermato dalla Corte sulla natura erariale della tassa automobilistica, bisognerà valutare caso per caso, nelle ipotesi di difformità della legislazione regionale con quella nazionale, se le disposizioni regionali asseritamente lesive di quelle nazionali siano state promulgate prima o dopo la data del 1° gennaio 2005. Nel primo caso, secondo la linea tracciata dalla Consulta coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 350/2003, rientreranno in sanatoria e quindi resteranno in vigore sino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, in caso contrario potrebbero essere passibili di un giudizio di incostituzionalità.


NOTE:
1) V. in tale senso anche le sentenze n. 296 e 297 del 26 settembre 2003 e n. 37 del 26 gennaio 2004.

2) Per completezza, la sentenza della Corte costituzionale n. 455 del 23 dicembre 2005 in commento ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005). L'analisi in questo scritto è limitata alla parte 1 della declaratoria, relativa all'incostituzionalità dell'articolo 10, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 3/2005.

3) Si riporta integralmente il testo dell'articolo 60 del Dlgs n. 285/1992 ("Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico"): "1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 se si tratta di autoveicoli, o da euro 35 a euro 143 se si tratta di motoveicoli".

4) Si riporta integralmente il testo dell'articolo 63: "1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli".

5) Si riporta il comma in esame "Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo".

6) La norma, originariamente valida solo per le disposizioni legislative regionali difformi promulgate entro il 31 dicembre 2003, è stata prorogata di un anno dall'articolo 1, comma 61, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), così da includere in "sanatoria" tutte le disposizioni legislative regionali in tema di tassa auto difformi dalla normativa statale - e sotto tale aspetto censurabili in sede di legittimità costituzionale - promulgate entro il 31 dicembre 2004. Si riporta un estratto del comma 61 in commento "(...) Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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