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Sull'Ici i Comuni restano sovrani.
Autore:
Argentino D'Auro
- aggiornato il
01/03/2007
N° doc. 2575
01 03 2007 - Edizione delle 13:30
Dipartimento per le politiche fiscali, nota n. 1184 del 31 gennaio 2007
Sull’Ici i Comuni restano sovrani
Nessuna conseguenza sull’autonomia regolamentare degli enti locali in seguito all’abrogazione dell’articolo 59, comma 1, lettera n), Dlgs 446/97
L’ufficio Federalismo fiscale del dipartimento per le Politiche fiscali ha chiarito, con la
nota n. 1184
del 31 gennaio 2007, i dubbi sorti in seguito all’abrogazione, operata dall’articolo 1, comma 17,5 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dell’articolo 59, comma 1, lettera n) del Dlgs n. 446/1997.
Il comma soppresso consentiva ai Comuni di "
razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario
".
L’abrogazione della norma, quindi, sembrava aver precluso ai Comuni la possibilità di riscuotere l’Ici tramite il conto corrente postale o bancario, ovvero a mezzo della tesoreria comunale dell’ente stesso. Detta circostanza, di fatto, se fosse stata vera, avrebbe leso la riconosciuta autonomia regolamentare di carattere generale, sancita dall’articolo 52 del Dlgs n. 446/97.
Il Dpf ha fugato ogni dubbio sull’argomento, ribadendo che l’intervenuta soppressione della norma non ha fatto venir meno il potere regolamentare dei Comuni nel campo dei tributi locali di loro pertinenza.
L’articolo 52, ad avviso del dipartimento, infatti, non essendo stato investito da alcun tipo di modifica normativa, continua a vigere senza soluzione di continuità, sicché resta immutata la facoltà dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, potendo quest’ultimi, altresì, regolamentare, anche disgiuntamente, le fasi dell’accertamento e della riscossione dei propri tributi e delle altre tipologie di entrate di propria competenza.
Secondo la nota in esame, inoltre, la tesi secondo cui la potestà regolamentare in tema di tributi locali non ha subito alcuna sostanziale modificazione rispetto alla situazione
quo ante
la si evince anche dal pregresso orientamento giurisprudenziale, stabilito, in particolare, dall’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 4989, del 28 agosto 2001, che, in materia di tassa rifiuti solidi urbani, riconosceva valenza di carattere assorbente del principio generale della potestà regolamentare degli enti locali rispetto al criterio della esclusiva riscossione della Tarsu a mezzo ruolo, così come fissato dall’articolo 72 del Dlgs n. 507/1993.
Ciò equivale a dire che lo strumento regolamentare, rivestendo carattere di prevalenza nei confronti delle medesime disposizioni normative, conferisce agli enti locali facoltà di disciplinare le proprie entrate secondo le modalità riconosciute più consone e confacenti alle caratteristiche degli enti stessi.
Le argomentazioni richiamate nel documento di prassi, a suffragio della persistenza della possibilità per i Comuni di ricorrere, nel caso della riscossione dell’Ici, a un ventaglio diversificato di opzioni utili per l’esazione dell’imposta, fanno riferimento anche al disposto di cui all’articolo 36 della legge finanziaria per il 2001 che stabiliva espressamente, per la riscossione spontanea dei tributi locali, il ricorso a canali di pagamento ritenuti più idonei a velocizzare la riscossione delle somme e la rendicontazione delle stesse.
In conclusione, a parere del dipartimento per le Politiche fiscali, tutte le argomentazioni addotte, devono far ritenere che la soppressione della norma non ha alterato le prerogative dei Comuni sotto il profilo della propria autonomia regolamentare, rappresentando la norma espunta dall’ordinamento solo una mera elencazione di varie possibilità che, in concreto, per le ragioni esposte, continuano a permanere in capo all’ente locale.
A ogni buon conto, la nota rammenta che nell’ambito delle varie modalità di riscossione dell’Ici deve annoverarsi anche quella prevista dall’articolo 37, comma 55, del Dl 4 luglio 2007, n. 223, che consente la riscossione dell’Ici tramite il modello F24.
Tale modalità, divenuta obbligatoria per effetto del predetto decreto, essendo prima subordinata solo alla stipula di una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, non può essere eliminata dai regolamenti comunali, atteso che, nel nuovo contesto normativo, il farvi ricorso o meno è il frutto di una scelta del contribuente e non dell’ente. Peraltro, tale modalità di riscossione appare pienamente compatibile con lo stesso Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che fra i suoi principi (articolo 6, comma 3) prevede espressamente "
che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli
".
Argentino D'Auro
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