Sull'impugnazione tardiva nel processo tributario.


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Sull'impugnazione tardiva nel processo tributario.
Autore: Angelo Buscema - aggiornato il 09/02/2006
N° doc. 1232
 
09 02 2006 - Edizione delle 16:00  
 
Commissione tributaria regionale di Roma

Sull'impugnazione tardiva nel processo tributario

E' inammissibile l'appello dopo oltre due anni dalla pubblicazione della sentenza se la parte era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado
 
La sentenza n. 01/29/06 del 25 gennaio 2006 della sezione 29 della Commissione tributaria regionale di Roma merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario, in quanto, in tema di termine lungo di impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria provinciale, ha statuito quanto segue: "L'articolo 38, terzo comma, del dlgs n. 546/92 prescrive che se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l'articolo 337, primo comma, del cpc (cd. termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa). Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza. La facoltà di impugnazione tardiva nel processo tributario è quindi prerogativa esclusiva della parte non costituita (come nel processo civile del convenuto contumace) nelle tassative e documentate ipotesi previste dalla norma citata. Nel caso di specie però l'odierno appellante (contribuente) era parte ricorrente regolarmente costituita nel giudizio di primo grado; del quale perciò aveva oggettiva conoscenza, sicché non può utilmente invocare la non applicazione del primo comma dell'articolo 327 cpc. Anche il precedente giurisprudenziale richiamato da essa appellante (Commissione Tributaria Centrale sez. xxi decisione n. 1806 del 10 maggio 1993) conferma l'assunto in quanto relativo a fattispecie nella quale i ricorrenti in terza ed in ultima istanza, nel precedente grado di giudizio erano appellati in contumacia, che avevano avuto notizia dell'avvenuta decisione di 2° grado soltanto a seguito della notificazione degli avvisi di liquidazione delle imposte. Per le suesposte ragioni, l'interposto appello deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione mediante deposito della sentenza impugnata".

L'articolo 38, terzo comma, del Dlgs 546/92, ha come presupposto l'assoluta ignoranza del contumace (parte non costituita) del ricorso (ossia dell'atto introduttivo), ignoranza di cui, peraltro, deve essere dimostrata che sia l'effetto della nullità, non essendo neppure di per sé sufficiente il mero verificarsi di essa per superare lo sbarramento posto dal decorso del termine annuale d'impugnazione: il contumace deve provare non solo la nullità della notificazione del ricorso ma anche di non aver avuto conoscenza del processo a causa della medesima nullità.

Il giudice di legittimità ha, con costante giurisprudenza, statuito che la scadenza del termine cosiddetto lungo si ha con il mero decorso dell'anno dalla data di pubblicazione della sentenza (oltre ovviamente i quarantasei giorni di sospensione feriale dei termini), non essendo previsto l'adempimento da parte della segreteria della comunicazione del deposito della sentenza, come un momento costitutivo o condizionante l'efficacia del procedimento di pubblicazione, sicché esso non può neppure condizionare il valido decorso del termine, decorrente dalla pubblicazione medesima; in buona sostanza, per la suprema Corte (Cassazione, sez. V, 20/07/2001, n. 9897), in virtù dell'efficacia del dettato dell'articolo 327 c.p.c. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle Ct di primo e secondo grado non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione (termine che si perfeziona con il deposito della sentenza senza che occorra la comunicazione dell'avviso di deposito), salvo che la parte rimasta contumace dimostri di non avere alcuna conoscenza del processo (Cassazione, sez. V, sentenza n. 6466 del 6/5/2002). Al fine dell'accertamento positivo di tale conoscenza, è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso (si pensi alla notifica dell'atto d'appello); l'omissione della comunicazione della data dell'udienza di discussione del ricorso stesso comporta la nullità della decisione da far valere con tempestiva impugnazione: la parte a cui sia stato notificato l'atto introduttivo del processo ha l'onere di seguirne lo svolgimento successivo, anche ai fini della decorrenza del termine lungo d'impugnazione decorrente dal deposito della sentenza (Cassazione, ordinanza n. 405 del 23/03/2001).
La comunicazione del dispositivo è un atto esterno rispetto alla sentenza e non influisce sulla sua esistenza, mentre la pubblicazione è un atto senza il quale la sentenza non viene a esistenza; ne deriva che, mentre la mancata pubblicazione è un fattore d'inesistenza della sentenza, la mancata comunicazione de qua, pur doverosa alle parti costituite, assurge a situazione patologica del processo, che non impedisce il raggiungimento del risultato del giudicato, al quale il processo è preordinato, e non assurge a condizione necessaria per far scattare il requisito di non conoscenza di cui all'articolo 38, terzo comma, del Dlgs 546/92.

D'altra parte, la scelta ermeneutica del giudice di legittimità è condivisibile, poiché ribadisce, fermo restando che non esiste un principio di necessaria uniformità di regole tra le diverse specie di processo, che nell'ordinamento processuale vige il principio di certezza o stabilità dei rapporti giuridici, per il quale è necessario che le sentenze divengano immutabili entro un tempo soggettivamente circoscritto, indipendentemente dalla comunicazione processuali degli organi ausiliari (Cassazione, sezione 3, sentenza n. 11264 del 30/7/2002; Cassazione, sezione 3, sentenza n. 486 del 15/1/2003).
In definitiva, la comunicazione del segretario della Ct del dispositivo della sentenza alla parte costituita, da effettuarsi ex articolo 37 del Dlgs 546/92 nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, ha un valore meramente informativo.
La comunicazione del dispositivo alle parti costituite, a cura della segreteria, adempie funzione informativa esterna al procedimento di pubblicazione, di cui non costituisce elemento costitutivo né requisito d'efficacia.
Pertanto, la decadenza dal diritto d'impugnazione si verifica con il decorso di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo stesso che il segretario è tenuto a effettuare ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs 546/92.

E' opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, che le parti siano particolarmente diligenti e si informino per tempo sull'avvenuto deposito della sentenza, in quanto potrebbe accadere che la segreteria, pur essendone obbligata, non comunichi il dispositivo.
Giova precisare che qualora, nella fattispecie concreta, si avessero entrambe le previste condizioni della nullità della notificazione del ricorso e della omessa comunicazione dell'avviso di trattazione, la parte ignara del processo potrà proporre la cosiddetta impugnazione tardiva comunque entro un anno dall'avvenuta conoscenza della pronuncia, anziché dalla precedente pubblicazione della medesima. In tal caso, sarà cura della parte che impugna "tardivamente" la pronuncia fornire la prova della nullità della notificazione del ricorso introduttivo e anche della mancata conoscenza del processo a causa di siffatta nullità.

Inoltre, sempre nell'ipotesi in cui non si renda applicabile l'articolo 327, 1° comma, c.p.c., se è notificata la sentenza alla parte non costituita, si è sostenuto, in dottrina(1), che ciò non comporta l'operatività del "termine breve" (poiché quest'ultimo presuppone la decorrenza di quello annuale), ma dal giorno di detta notifica o comunque dal giorno dell'acquisita conoscenza del processo (si pensi alla ordinanza istruttoria della Ct comunicata alla parte contumace) decorre il "termine lungo" d'impugnazione, essendosi verificata la conoscenza del processo (Cassazione, sezioni unite, n. 4196 del 15/5/1990; Cassazione, sezione 3, sentenza n. 8622 del 29/5/2003).
La previsione del comma terzo dell'articolo 38 del Dlgs 546/92 è volta, quindi, secondo attenta dottrina(2), a tutelare la posizione di colui che è rimasto sostanzialmente estraneo al giudizio, consentendogli di proporre impugnazione tardiva entro 1 anno e 46 giorni dall'avvenuta conoscenza del processo.


NOTE:
1) Pistolesi, "Le impugnazioni in generale" in Il processo tributario, UTET 1999, pag. 681. Socci - Sandulli, Manuale del nuovo processo tributario, Zanichelli 1997, pag. 293.

2) Avorio - D'Angelo - Lucariello, Il processo tributario, Eti 2003, pag. 163.
 
Angelo Buscema

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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