Lavoratori autonomi e imprenditori in contabilità semplificata potranno nuovamente compensare "orizzontalmente", vale a dire con redditi di altre categorie, le perdite derivanti dalla loro attività. Lo prevede il disegno di legge finanziaria che ripristina di fatto la situazione ante "Visco-Bersani", per effetto del quale i risultati negativi prodotti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese minori sono diventati, così come avviene per le imprese in contabilità ordinaria, compensabili solamente con redditi della stessa categoria, conseguiti negli esercizi successivi, fino al quinto.
Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, perciò, la situazione sarà la seguente:
Tipo di perdita |
Compensazione con altri redditi |
Riporto |
Imprese in contabilità semplificata |
sì |
no |
Imprese in contabilità ordinaria |
no |
sì |
Lavoratori autonomi |
sì |
no |
Tra le righe del Ddl in questi giorni al Senato, fra le altre, si "scopre" un'altra disposizione meritevole di esser messa in evidenza. In questo caso, però, si tratta di una vera e propria novità e non di un ritorno al passato: a decorrere dal periodo d'imposta 2008, è concessa a società di persone e imprenditori individuali, purchè in contabilità ordinaria, la possibilità di optare per la tassazione separata, con aliquota del 27, 5%, del reddito prodotto e mantenuto nell'impresa.
La norma si esprime, difatti, in questi termini: "...le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. L'opzione... non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata".
Una volta aderito a tale regime:
- le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, si considerano prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti
- l'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
In caso, poi, di revoca dell'opzione, gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale, si considerano prelevati o distribuiti.
Sarà, in ogni modo, un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze a dettare le disposizioni attuative, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del Tuir.
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