Sulle sanzioni decide sempre il giudice tributario.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Sulle sanzioni decide sempre il giudice tributario.
Autore: Marco Denaro - aggiornato il 09/01/2008
N° doc. 7143
08 01 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Sentenza n. 24398 del 23 novembre 2007

Sulle sanzioni decide sempre il giudice tributario

Quando le stesse sono irrogate dagli uffici finanziari
 
Sulle sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, decidono i giudici tributari. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 24398 depositata il 23 novembre 2007.
In altri termini, la Corte ha precisato che la giurisdizione delle Commissioni tributarie si determina non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all’organo competente a irrogare la sanzione. Di conseguenza, l’applicazione di questa da parte di un ufficio finanziario vale a radicare la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche nel caso in cui si tratti d’infrazione a norme non attinenti a tributi.

La rilevanza della pronuncia in commento, tuttavia, non risiede nel mero principio giuridico enunciato dai giudici di piazza Cavour - principio peraltro già fatto proprio dai magistrati di legittimità in una precedente sentenza, la 13902/2007, resa sempre a Sezioni unite - ma in due precise circostanze: viene esplicitamente ammessa la competenza dei giudici tributari anche sulle sanzioni inflitte per violazione di norme non tributarie e viene riconosciuto il diritto del cittadino/contribuente ad avere certezza dei mezzi di tutela esperibili.

La vicenda ha origine a seguito di un’ordinanza-ingiunzione emessa, da un ufficio finanziario, nei confronti di una Spa a titolo di sanzione amministrativa per avere la stessa utilizzato le prestazioni di un dipendente Inail, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente pubblico di appartenenza, richiesta dall’articolo 58, comma 9, del Dlgs 29/1993 (disposizione abrogata dall’articolo 72 del Dlgs 165/2001 e sostituita dal vigente articolo 53 dello stesso decreto delegato).
Il Giudice di pace accoglie l’opposizione all’ingiunzione proposta dalla società e, per l’effetto, annulla la ordinanza-ingiunzione con sentenza che viene prontamente impugnata dall’Amministrazione finanziaria.
La sezione Lavoro della Cassazione rileva d’ufficio un problema di giurisdizione e rimette la causa alle Sezioni unite che, ponendo fine alla discussa vicenda, dichiarano sussistere in materia la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Le argomentazioni poste a fondamento della decisione delle Sezioni unite prendono il via dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992 - rubricato Oggetto della giurisdizione tributaria - così come modificato dall’articolo 12 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ha attribuito alla competenza della magistratura tributaria "…i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio".

Questo intervento normativo, con il quale è stato radicalmente mutato l’ambito di cognizione delle Commissioni tributarie, è stato interpretato dalle Sezioni unite nel senso che la giurisdizione delle Commissioni tributarie ora si individua non più con riferimento alla materia della controversia ma in relazione all’organo competente a irrogare la sanzione, e ciò sia in base al tenore letterale della legge ("comunque irrogate da uffici finanziari", cfr., al riguardo, Cassazione, SS.UU., ordinanza 2888/2006) sia, "….si può aggiungere, interpretando questa alla luce della razionalità del disegno che la sottende, che dà in tal modo certezza al cittadino dei mezzi di tutela esperibili".

Pertanto, conclude la Corte, quando competente a irrogare la sanzione è l’agenzia delle Entrate, quale che sia il fatto o l’omissione cui accede la sanzione, viene in rilievo la specifica previsione di competenza del giudice tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari", in quanto il novellato articolo 2 del Dlgs 546/1992, con l’utilizzo dell’avverbio “comunque”, prevede che tale giurisdizione sussiste, in via residuale, anche con riferimento all’organo (agenzia delle Entrate) che applica una sanzione amministrativa in ordine a infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi (come nel caso di specie).

Si rappresenta, infine, che le Sezioni unite, nel cassare la sentenza impugnata e nel dichiarare la competenza del giudice tributario, hanno disposto la traslatio iudicii avanti alla Commissione tributaria provinciale competente, avvalendosi pertanto dell’istituto civilistico in base al quale, nell’ipotesi di errore da parte del ricorrente circa l’esatta individuazione della giurisdizione, il processo può proseguire davanti al giudice effettivamente munito della competenza a decidere sul giudizio instaurato.

Per completezza di trattazione, si ritiene opportuno evidenziare come la predetta pronuncia si pone in palese contrasto con le istruzioni operative fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 25/2002, nella quale è stato precisato che la disposizione "comunque irrogate dagli uffici finanziari" non deve essere interpretata nel senso che la commissione tributaria deve decidere su tutte le controversie aventi a oggetto provvedimenti sanzionatori emessi dall’Amministrazione finanziaria, a prescindere da quale sia la loro natura.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, avuto riguardo alla speciale collocazione delle commissioni tributarie nell’ambito del sistema giurisdizionale, è da ritenere che le sanzioni impugnabili presso le suddette commissioni debbano comunque risultare connesse con violazioni di disposizioni riconducibili all’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi (come avviene, per esempio, in materia di fermo dei beni mobili registrati – previsto dall’articolo 86 del Dpr 602/1973 – la cui competenza rientra nella giurisdizione tributaria, giusta il disposto del novellato articolo 19 del Dlgs 546/1992, solo quando trattasi di crediti di natura tributaria). Tuttavia, tra le sanzioni amministrative che non rientrano nella competenza delle commissioni tributarie, il documento di prassi citato indica proprio quelle oggetto dell’odierno esame delle Sezioni unite della Cassazione (cfr. punto 3), ultima parte, della circolare 25/2002).

 
Marco Denaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware