Sullo scuolabus della cooperativa l Iva viaggia sempre al 10 per cento


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Sullo scuolabus della cooperativa l Iva viaggia sempre al 10 per cento
Autore: Fisco Oggi - Alessandra Gambadoro - aggiornato il 30/01/2009
N° doc. 10492

Sullo scuolabus della cooperativa l’Iva viaggia sempre al 10 per cento

Il trasporto degli alunni non rientra tra le prestazioni educative e quindi non beneficia dell’imposta ridotta

Il servizio di accompagnamento scolastico reso da una cooperativa sociale non è considerato una prestazione educativa e quindi non sconta l'aliquota agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e, come tale, è assoggettato all'Iva al 10 per cento.
Questa è la conclusione contenuta nella risoluzione n. 27/E del 30 gennaio, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello presentato da una società cooperativa che effettua il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, su incarico di diversi Comuni.
Secondo la cooperativa, ai corrispettivi che le vengono versati dai Comuni per le prestazioni effettuate, va applicata l'Iva al 4% perché l'attività di accompagnamento scolastico rientra tra le prestazioni educative indicate dal numero 41-bis), parte seconda, della tabella A allegata al Dpr 633/1972. Questo perché il servizio è reso esclusivamente nei confronti di soggetti minori d'età ed è indispensabile per la loro formazione educativa.
L'Agenzia è di parere contrario e ricorda che l'aliquota Iva al 4% va applicata solo se sussistono tutte e tre le seguenti condizioni:

  • ll soggetto che effettua le prestazioni è una società cooperativa o un consorzio di cooperative
  • i destinatari del servizio sono anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza
  • le prestazioni di servizi rese sono quelle socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili. 


Nel caso in esame, continua l'Agenzia, la prestazione non è compresa tra quelle indicate dal 41-bis) perché, anche se resa da una cooperativa nei confronti di "minori", non ha natura educativa, ma rappresenta un'attività strutturalmente e funzionalmente differente.
Rientra, invece, come precisato già con la risoluzione 51/1998, tra le attività di trasporto a cui si applica l'aliquota Iva del 10%, in base al numero 127-novies), parte terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972. 

Alessandra Gambadoro - pubblicato il 30/01/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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