Supplemento al diploma di laurea con supplemento di bollo - Risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007.


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Supplemento al diploma di laurea con supplemento di bollo - Risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 25/07/2007
N° doc. 3739
25 07 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007

Supplemento al diploma di laurea con supplemento di bollo

L'imposta è dovuta per ogni singolo documento rilasciato commisurata al numero di fogli che lo compongono
 
Il "Supplemento al diploma" è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio. Il certificato integrativo del diploma di laurea rientra infatti tra i "certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale" rilasciati da pubblici ufficiali, per i quali è prevista l'applicazione del tributo nella misura indicata (articolo 1, tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972).

La precisazione è contenuta nella
risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto a una Università che chiedeva quale fosse il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare al certificato che, introdotto a partire dal 2005, riporta le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

A tal fine, l'Amministrazione finanziaria ricorda che - come già puntualizzato nella circolare n. 29/2005 - ai dipendenti delle Università muniti di potestà certificativa viene riconosciuta, per costante giurisprudenza, la qualifica di pubblico ufficiale. Di conseguenza, diplomi e certificati (comprese le copie conformi all'originale) rilasciati dalle università rientrano senza dubbio nella previsione dell'articolo 1 della citata tariffa, in base al quale sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (composto da quattro facciate) "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi".

Pertanto, anche per il "Supplemento al diploma" - che è un certificato integrativo del diploma di laurea - va assolta l'imposta di bollo nella misura fissa su indicata, a nulla rilevando la circostanza che il tributo sia stato già pagato anche per il diploma originale.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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