Tassazione concreta per l affitto d azienda immobiliare - Risoluzione n. 35/E del 6 febbraio 2008.


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Tassazione concreta per l affitto d azienda immobiliare - Risoluzione n. 35/E del 6 febbraio 2008.
Autore: Stella Torraco - aggiornato il 06/02/2008
N° doc. 7649
06 02 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 35/E del 6 febbraio 2008

Tassazione "concreta" per l'affitto d'azienda "immobiliare"

La comparazione con il carico fiscale previsto per la locazione di fabbricati imposta dal "Visco-Bersani" va fatta con riferimento al caso specifico
 
Perché "scatti" la previsione introdotta dal decreto legge "Visco-Bersani", in base alla quale "Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati…", occorre confrontare, ai fini delle imposte indirette, le rispettive discipline, sistematicamente applicabili, con riferimento al caso concreto, per valutare quale dei due sistemi di imposizione comporti una tassazione più vantaggiosa.
E' il succo della
risoluzione n. 35/E del 6 febbraio.

L'agenzia delle Entrate si è trovata, quindi, ad affrontare una questione di particolare rilevanza, riguardante la corretta applicazione dell'articolo 35, comma 10-quater, Dl 223/2003, che mira a evitare comportamenti elusivi, volti a mascherare l'affitto di immobili strumentali per sottrarsi all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro dell'1 per cento.
Il documento di prassi ha chiarito, come detto, che, per verificare il risparmio d'imposta, occorre considerare concretamente l'incidenza dell'Iva e dell'imposta di registro, in riferimento alla fattispecie concreta presa a esame.

La normativa e il dubbio interpretativo
Per l'affitto d'azienda è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con l'atto che deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula.
A seconda dello status del locatore, l'affitto d'azienda è assoggettato all'imposta di registro in misura diversa. In particolare, nel caso in cui il locatore sia un imprenditore con più aziende (o che affitta solo un ramo della sua azienda) o una società, i canoni relativi all'affitto d'azienda devono essere assoggettati a Iva, con aliquota ordinaria del 20%, e all'imposta di registro in misura fissa (168 euro). Se il locatore è, invece, un imprenditore individuale che affitta l'unica azienda, perdendo, perciò, la qualifica di soggetto passivo d'imposta, il contratto va assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale.

L'articolo 35, comma 10-quater, del decreto legge 223/2006 prevede una deroga al regime di tassazione dell'affitto d'azienda quando si verificano contemporaneamente due condizioni:
  1. il valore normale dei fabbricati, determinato secondo le regole fissate dall'articolo 14 del Dpr 633/1972, è superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda
  2. l'eventuale applicazione dell'Iva e dell'imposta di registro secondo le regole previste per le locazioni d'azienda, unitariamente considerata, consente di conseguire un risparmio d'imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.

La locazione di immobili strumentali è, ai fini Iva, in linea generale esente. L'applicazione dell'imposta è prevista se il locatario è soggetto passivo che non ha diritto a detrazione, ovvero opera la stessa in misura non superiore al 25%, oppure se è esercitata l'opzione per l'imponibilità. In ogni modo, le locazioni di fabbricati strumentali, esenti o meno dal punto di vista Iva, sono sempre assoggettate a Registro nella misura dell'1 per cento.

La problematica che l'Amministrazione si è trovata ad affrontare è la seguente: in presenza dei presupposti per l'applicazione della descritta norma antielusiva, se, cioè, l'affitto d'azienda dovesse essere tassato secondo le disposizioni, in materia di imposte indirette, previste per la locazione di fabbricati, la determinazione dell'imposta di registro può avvenire applicando la nota I), posta in calce all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, che consente la riduzione dell'imposta dovuta per i contratti di locazione pluriennali, se corrisposta per l'intera durata del contratto?

Come anticipato, con la risoluzione è stato precisato che il confronto tra le discipline applicabili all'affitto d'azienda e alla locazione va fatto con riferimento al caso concreto.
Di conseguenza, l'eventuale risparmio d'imposta va verificato tenendo conto, qualora l'affitto di azienda abbia durata pluriennale, anche della disciplina risultante dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, e dalla nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, del citato Testo unico sull'imposta di registro.
Per tali contratti, infatti, il comma 3 prevede espressamente che l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In tale secondo caso, la nota I) all'articolo 5 dispone la riduzione dell'imposta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale, moltiplicato per il numero delle annualità.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, quindi, l'imposta di registro dovuta può essere assolta annualmente, nella misura dell'1% sull'importo del canone annuo di locazione, ovvero per l'intera durata del contratto, mediante unico versamento effettuato al momento della registrazione del contratto medesimo. In tale ultima ipotesi è prevista una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

 
Stella Torraco
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