Tassazione Tfr: il fallimento non cambia le regole - Risoluzione n. 95/E dell'11 maggio 2007.


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Tassazione Tfr: il fallimento non cambia le regole - Risoluzione n. 95/E dell'11 maggio 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 11/05/2007
N° doc. 3304
11 05 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 95/E dell'11 maggio 2007

Tassazione Tfr: il fallimento non cambia le regole

Nessuna eccezione nella modalità di calcolo della ritenuta sul trattamento di fine rapporto né per la determinazione del reddito imponibile né per l'individuazione dell'aliquota
 
La tassazione del Tfr non risente in alcun modo della situazione di crisi dell'azienda. Le disposizioni contenute nell'articolo 19 del Tuir non si piegano a situazioni fuori dall'ordinario, quale può essere il fallimento. Potrebbe sintetizzarsi così il contenuto della risoluzione n. 95/E, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha dato soluzione a un quesito concernente, per l'appunto, l'applicazione e il versamento, da parte del curatore fallimentare e del commissario liquidatore, delle ritenute sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di trattamento fine rapporto.

A parere dell'istante (un Ordine provinciale dei consulenti del lavoro), la difficoltà nel reperire tutta la documentazione atta a ricostruire, nell'ambito di una procedura concorsuale, accantonamenti annuali, quote di rivalutazione, anticipazioni e acconti erogati, giustificherebbe una tassazione basata sui valori certi acquisiti nel corso dell'attività di verifica della sussistenza del credito stesso, in pratica sul credito di lavoro ammesso allo stato passivo, applicando, a tale importo, per il calcolo della ritenuta, l'aliquota percentuale del primo scaglione d'imposta.

L'Agenzia delle entrate ha, invece precisato che "le modalità di applicazione della ritenuta al TFR... non prevedono eccezioni, né per la determinazione del reddito imponibile, né per l'individuazione dell'aliquota nell'ipotesi in cui tali importi siano erogati ad opera del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. La proposta... di operare la ritenuta, in presenza del solo dato certo del Tfr, applicando sull'intero ammontare del credito per Tfr l'aliquota percentuale di cui al primo scaglione di reddito... non trova riscontro nel dato testuale della normativa di riferimento".
Nemmeno il carattere provvisorio della tassazione operata dal sostituto giustifica, seppur di fronte a considerazioni di carattere pratico, una deviazione dal percorso tracciato dalla norma.

Ciò che è, invece, concesso al curatore e al commissario liquidatore è l'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta, ex articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non utilizzato dal soggetto dichiarato fallito.
Si tratta, per inciso, del credito d'imposta attribuito ai sostituti (da utilizzare per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000), corrispondente al 2 per cento dei Tfr, maturati al 31 dicembre degli 1996 e 1997, versato a titolo di acconto delle imposte da trattenere ai dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti medesimi.

Gli organi della procedura concorsuale, ha chiarito l'Agenzia delle entrate, sono, quindi legittimati a dedurre il descritto credito d'imposta residuo, all'atto del versamento delle ritenute operate sui Tfr corrisposti.

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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